Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30288 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna n. 27, presso lo studio

dell’Avvocato Massignani Gianni, rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Mario Ferretti;

– ricorrente –

contro

D.G. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 135 del

2010, depositata in data 17 febbraio 2010;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito per la ricorrente l’Avvocato Mario Ferretti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza in data 11 maggio 2004, il Tribunale di Teramo, in accoglimento della domanda di D.G., condannò C.M. ad arretrare il corpo di fabbrica realizzato nel 1978 in aderenza al preesistente fabbricato, alla distanza di almeno tre metri dalle finestre del primo piano di proprietà dell’attore; dichiarò che i danni provocati all’edificio del D. erano derivati dalla demolizione del muro portante fatta dalla C., condannando quest’ultima al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 2.840,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 28 agosto 1985 al saldo, e adottò alcune altre statuizioni sulle domande dell’attore e sulla riconvenzionale della C., che venne rigettata;

che la C. propose appello chiedendo, per quanto ancora rileva, che venissero rideterminati i danni, avendo il Tribunale provveduto alla loro quantificazione sulla base degli importi indicati dal c.t.u., senza alcuna specificazione in ordine alle singole voci, e che conseguentemente il D. venisse condannato alla restituzione delle somme versate in attuazione della sentenza di primo grado;

che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 135 del 2010, ha parzialmente accolto il gravame della Cantore, rideterminando, in base alla consulenza tecnica d’ufficio rinnovata in grado di appello, la somma dovuta dalla C. al D. in Euro 1.092,18 e condannando quindi la C. al pagamento di detta somma, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi da ritardo al tasso del 4% annuo, calcolati sulla somma annualmente rivalutata, dal 1934 alla data della pubblicazione della sentenza di appello, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale sull’importo complessivamente ottenuto da detta ultima data al soddisfo;

che per la cassazione di questa sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e l’art. 112 cod. proc. civ., omessa pronuncia su una parte della domanda;

che la censura si riferisce alla mancata statuizione da parte della Corte d’appello sulla domanda di restituzione dell’importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado in misura superiore a quello dovuto in base alla sentenza impugnata;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione: (…) Il motivo è manifestamente fondato.

Dalla stessa sentenza impugnata emerge che la ricorrente ebbe a formulare, quale effetto dell’accoglimento dell’appello in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento dei danni in favore del D., la richiesta di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte d’appello, come rilevato, ha parzialmente accolto il gravame della C. in ordine alla determinazione dei danni, riducendone la misura da Euro 2.840,00 a Euro 1.092,18, e tuttavia non ha provveduto sulla detta richiesta di restituzione. Sussiste, quindi, il denunciato vizio, sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, perchè provveda alle statuizioni conseguenti alla riforma della sentenza di primo grado;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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