Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30288 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 20/11/2019), n.30288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24883-2018 proposto da:

LUROTIR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FEDERICO VENERI;

– ricorrente –

Contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

153, presso lo studio dell’avvocato FABIO BLASI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMINIQUE BONAGURA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il

25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avv. Andrea Argenta ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Savona decreto ingiuntivo nei confronti della Eurotir s.r.l. per il pagamento della somma di Euro 44.408,00, oltre interessi e spese, richiesta a titolo di compensi per l’attività difensiva svolta in favore della ingiunta in più giudizi celebrati innanzi a diversi tribunali.

La Eurotir ha proposto opposizione, che è stata rigettata dal Tribunale di Savona sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la cliente non aveva disconosciuto le firme apposte in calce ai vari mandati rilasciati all’avv. Argenta, non potendosi riconoscere efficacia al generico disconoscimento dei documenti tardivamente operato con la memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, a fronte della copiosa documentazione prodotta dal legale già in fase monitoria;

b) la cliente non aveva contestato lo svolgimento dell’attività difensiva, che peraltro risultava provata dal deposito degli atti predisposti dal difensore nei vari giudizi oggetto di causa;

c) ciò posto il tribunale ha riconosciuto che il professionista avesse dato prova della fonte del proprio diritto, essendo quindi onere del debitore, sulla base del criterio di riparto dell’onere della prova in tema di obbligazioni contrattuali, provare di avere adempiuto ovvero l’esistenza di una causa estintiva o modificativa della obbligazione;

d) la cliente, nel caso di specie, aveva eccepito l’avvenuto pagamento, senza tuttavia fornire la prova di tale affermazione;

e) il tribunale ha ritenuto infine congrua la misura del compenso liquidato con l’ingiunzione, essendo il relativo importo inferiore alla somma calcolata sulla base degli scaglioni medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto anche del parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale;

f in considerazione di ciò era irrilevante la mancata specificazione dei criteri di calcolo da parte del professionista.

Per la cassazione della ordinanza la Eurotir s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la pronuncia impugnata è sorretta da una motivazione apparente.

Avendo la cliente contestato il credito del legale, il tribunale non avrebbe potuto limitarsi al rilievo che l’importo richiesto era inferiore ai valori medi secondo tariffa, nè trincerarsi dietro il parere di congruità del competente ordine professionale, non costituendo questo prova della effettiva esecuzione delle prestazioni.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

In presenza di contestazioni era onere del professionista fornire la prova del credito, mentre la corte ha ritenuto di trarre la prova dai documenti prodotti, consistenti in fatture pro forma e memorie, che non erano sufficienti per riconoscere assolto l’onere probatorio a suo carico.

Si richiama il principio di giurisprudenza secondo il quale, ai fini di porre il professionista dinanzi all’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, è sufficiente anche una contestazione generica del cliente.

L’avv. Argenta ha resistito con controricorsi.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo è infondato.

In tema di motivazione le Sezioni Unite di questa Suprema corte hanno chiarito che “da riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., n 8053/2014).

La motivazione del provvedimento impugnato esiste non solo come parte grafica del documento, ma essa consente di percepire le ragioni del decisum.

Il tribunale, infatti, ha riconosciuto che il professionista, attraverso i documenti prodotti e in assenza di specifiche contestazioni dell’attività difensiva, avesse dato prova dell’an della pretesa, aggiungendo, in ordine al quantum, che l’importo richiesto, rispetto al quale c’era parere di congruità del competente ordine professionale, era inferiore ai valori medi della tariffa applicabile.

Questo essendo il contenuto della decisione è chiaro che, sotto la veste della carenza di motivazione, la ricorrente si duole in realtà del contenuto della decisione.

Quindi la decisione andava censuata per error in indicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 o 5.

Ciò è fatto con il secondo motivo, che è del pari infondato.

Invero la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. n. 15107/2013), mentre, nel caso in esame, il tribunale, seppure abbia fatto riferimento alla mancanza di specifiche contestazioni, ha poi accolto la pretesa del professionista sulla base degli elementi richiamati nell’esame del primo motivo, che fornivano la prova dell’an e del quantum della pretesa.

Sotto la veste della violazione della norma ancora una volta la ricorrente censura il merito della decisione, sostenendo che gli elementi valorizzati dal decidente non erano a tal fine idonei.

La censura investe quindi il giudizio di fatto, che è attualmente censurabile in cassazione nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attraverso la deduzione di fatti, principali o secondari, sottoposti all’esame del giudicante, ma da questi non esaminati, idonei, per la loro decisività, a giustificare una decisione diversa (Cass., S.U., n. 8053/2014 cit.; n. 27415/2018; n. 9253/2017).

Al contrario la ricorrente non propone una censura del genere, ma denuncia la ricostruzione dei fatti in modo globale, in quanto ingiustificata in rapporto agli elementi acquisiti al giudizio, per profili attinenti sia all’an e sia al quantum (mancato riscontro che le memorie di riferivano a giudizi effettivamente incardinati; il fatto che le parcelle proforma si riferivano ad attività compiute pochi giorni prima e che si riferivano talvolta ad attività già retribuite ecc.).

Tuttavia una simile censura in cassazione non è proponibile: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (Cass. n. 11603/2018n. 19959/2014).

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro, 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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