Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30287 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 30/12/2011), n.30287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S. (OMISSIS) (rappresentato e difeso da se

medesimo) ed inoltre M.S.N., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. SILVANI 108, presso lo studio dell’avvocato LIBERATI

ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato R.S.;

– ricorrenti –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento n. 2012/09 del TRIBUNALE di BRESCIA del

21.9.09, depositato l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. R.S., difensore di ufficio di persona difesa in un processo penale R/G 18906/03 r.g.n., trib. Brescia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia datata 21.9.2009, depositata l’11 novembre 2009, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo proposta contro il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso il 15 maggio 2009;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 1 dicembre 2009;

che il ricorso è affidato a un motivo, che denuncia “vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p. in ordine alla mancata liquidazione delle spese sostenute per la procedura esecutiva civilistica”. Che il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio;

Considerato che, anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;

che il ricorso si prospetta pertanto inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno; che conseguentemente non v’è materia per liquidare le spese di lite, non potendo esservi intimati costituiti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA