Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30287 del 15/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, (ud. 30/10/2017, dep.15/12/2017),  n. 30287

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.F., avvocato stabilito, ottenne dal Presidente del Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo nei confronti della U.S. Città di Palermo S.p.A. per la somma di Euro 213.566,00, oltre accessori, quale importo (calcolato “secondo la prassi applicativa e la disciplina regolamentare FIGC sugli usi e consuetudini degli agenti di mercato operanti nel settore calcio”) dovuto per l’adempimento del mandato a curare gli interessi di detta società calcistica in occasione del trasferimento presso di essa di un calciatore danese;

che, a seguito di opposizione proposta dalla U.S. Città di Palermo S.p.A., l’adito Tribunale di Firenze, con sentenza in data 5 settembre 2016, dichiarava (sul presupposto della illiquidità del credito monitoriamente azionato) la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Palermo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;

che avverso tale decisione ha proposto istanza di regolamento di competenza C.F., deducendo quattro motivi (1^ motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., commi 1 e 2, artt. 115,167 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 42 c.p.c., per proposizione tardiva ed incompleta dell’eccezione di incompetenza, con inammissibile integrazione officiosa della stessa eccezione; 2^ motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3, in relazione agli artt. 20 e 42 c.p.c., per essere il credito liquido; 3^ motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 c.p.c., in relazione agli artt. 38 e 42 c.p.c., in quanto, essendo il credito liquido per una buona parte, la parte secondaria non liquida del medesimo credito avrebbe dovuto, per accessorietà, seguire il credito principale; 4^ motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 c.c., in relazione all’art. 1182 c.c., comma 3, per essere il domicilio dell’ingiungente in (OMISSIS), come emergente ex actis) al fine di ottenere la cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Firenze;

che resiste con memoria la U.S. Città di Palermo S.p.A.;

che il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia rigettato, con declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Arezzo, in quanto (premessa la natura liquida del credito azionato monitoriamente, non avendo l’opponente dedotto il profilo d’illiquidità del credito stesso, che, dunque, non era rilevabile d’ufficio dal giudice) in tale circondario il creditore ingiungente, avvocato stabilito, aveva il proprio domicilio professionale;

che il regolamento di competenza è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c.;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso per regolamento di competenza va rigettato, ma (diversamente da quanto opinato dal P.M.) con declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Palermo;

che quanto al primo motivo, occorre premettere che, per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c., comporta che il convenuto (e, nel caso di specie, vertendosi in causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente già con l’atto di citazione in opposizione, che assume il valore di comparsa di risposta, integrando il primo atto con cui l’ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore: Cass. n. 5161/1999, Cass. n. 21672/2015) sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (tra le tante, Cass. n. 24903/20005, Cass. n. 3989/2011, Cass. n. 21769/2016);

che, tuttavia, va precisato che, una volta formulata l’eccezione (di incompetenza territoriale derogabile) sotto tutti i profili ipotizzabili e con motivazione articolata ed esaustiva, le circostanze, fattuali o normative, integranti controeccezioni sono rilevate d’ufficio, essendo il giudice investito della decisione sull’eccezione e non sussistendo il monopolio delle parti nella rilevazione delle controeccezioni (Cass. n. 22047/2012). E ciò, analogamente a quanto attiene alla decisione sulla competenza in sede di merito, avviene in sede di regolamento di competenza, per la sua funzione di investire questa Corte regolatrice del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, con estensione, quindi, dei relativi poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonchè di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (tra le tante, Cass. n. 18040/2007, Cass. n. 25232/2014, Cass. n. 21422/2016);

che, nel caso all’esame, l’opponente U.S. Città di Palermo S.p.A. ha eccepito, con tempestivo atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del C., l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., indicando come competente il Tribunale di Palermo come foro della “persona giuridica convenuta” (ossia della opponente, parte convenuta in senso sostanziale) ovvero “del luogo in cui è sorta l’obbligazione”, nonchè indicando come competente il Tribunale di Arezzo come “giudice del luogo in cui quest’ultima (obbligazione) deve eseguirsi”, avuto riguardo alla natura “commerciale/professionale del credito ingiunto” e all’ubicazione in (OMISSIS) dello studio professionale del C. quale avvocato stabilito (p. 6 della citazione in opposizione);

che l’eccezione è da ritenersi formulata ritualmente, in modo completo ed esaustivo, tenuto conto, altresì, che – dovendosi interpretare la domanda di parte in ragione del contenuto complessivo dell’atto che la veicola (tra le molte, Cass. n. 18653/2004, Cass. n. 75/2010) – le conclusioni (sia a p. 6, che a p. 21 dello stesso atto di opposizione) rivolte ad una declaratoria di competenza del solo Tribunale di Palermo non costituiscono (diversamente da quanto ritenuto nella memoria del ricorrente) elemento di per sè idoneo a deprivare di effetti la chiara previa indicazione di tutti i fori alternativamente competenti ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., rispetto a quello del Tribunale adito per l’azione monitoria;

che, tanto premesso, va considerato che l’indicazione di competenza territoriale del Tribunale di Arezzo concerneva quella del forum destinatae solutionis del domicilio del creditore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, in ragione della (non contestata, ma anzi ritenuta dalla stessa società opponente) liquidità del credito azionato;

che ciò, tuttavia, non esimeva il giudice dell’opposizione – una volta dedotto anche l’anzidetto profilo di incompetenza del giudice adito monitoriamente – di verificare, in fatto e diritto, la correttezza dell’eccezione di parte, a partire dalla sussistenza, o meno, della liquidità del credito stesso (quale attributo oggettivo dell’obbligazione pecuniaria, in quanto il relativo ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico: Cass., S.U., n. 17989/2016), tanto integrando una controeccezione su cui lo stesso giudice era tenuto al rilievo d’ufficio, dovendo pervenire all’accertamento della liquidità effettiva del credito, sebbene in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4 (ancora Cass., S.U. n. 17989/2016);

che in tal senso va, quindi, rigettato il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza;

che quanto al secondo e terzo motivo dello stesso ricorso, va premesso che il C. ha agito in via monitoria (cfr. pp. 1/5 ricorso per decreto ingiuntivo) per un complessivo credito, “per compenso professionale”, di Euro 213,566,00, oltre accessori e “oneri di legge”, asseritamente maturato in ragione dell’espletamento del “mandato” conferitogli dalla società opponente (“provato documentalmente” – all. 1 fasc. ricorrente nel giudizio di merito – sebbene non sottoscritto dal C. per la presenza di clausole vessatorie, “quali la deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria”) per prestare “opera di assistenza nel trasferimento del calciatore M.S.” (attività “consistita nel conseguimento di un accordo contrattuale tra le due società avente ad oggetto il trasferimento del calciatore, il prezzo di tale trasferimento e le clausole relative ai compensi base ed ai bonus variabili relativi al giocatore”) e l’importo definitivo è stato pertanto calcolato secondo prassi ed art. 20 del regolamento Figc ovvero considerando quale compenso di mediazione al 3% dell’importo lordo totale dell’affare, oltre ad un compenso per la redazione ed assistenza contrattuale sul contratto di stesso importo” (nello specifico: Euro 160.000,00 per mediazione su totale lordo di Euro 5.374.000,00; Euro 50.000,00, per “assistenza, consulenza e redazione contrattuale, attività calcolata sul medesimo valore contrattuale e svolta in gran parte in (OMISSIS)”; Euro 3.566,00 per rimborso spese di viaggio e permanenza);

che ciò posto, il terzo motivo di ricorso (che va scrutinato prioritariamente) è infondato, giacchè l’azione monitoria ha avuto ad oggetto un credito, complessivo, che trova la propria fonte in un unico titolo (e rapporto), consistente nel (e derivante dal) contratto di mandato che il C. assume conferitogli dalla U.S. Città di Palermo S.p.A., sicchè l’ingiunzione di pagamento per l’ammontare di Euro 213.566,00 rappresenta la domanda principale, senza che possa apprezzarsi nelle singole componenti dell’unico complessivo (e, come dall’ingiungente prospettato, liquido) credito l’esistenza di autonome pretese in rapporto di conseguenzialità logico-giuridica con quella principale, ai sensi dell’art. 31 c.p.c. (là dove, peraltro, le anzidette singole componenti, come tali, non avrebbero, dunque, neppure potuto essere frazionate e fatte oggetto di plurime azioni monitorie: cfr. Cass., S.U., n. 23726/2007, Cass. n. 4702/2015; ma anche, nella stessa ottica – ritenendo l’abuso del processo non integrato dal frazionamento del credito solo in parte assistito dai requisiti di cui all’art. 633 c.p.c. – Cass. n. 22574/2016);

che è infondato anche il secondo motivo, alla luce del principio – enunciato dalla già citata Cass., S.U., n. 17989/2016 – secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;

che, a tal riguardo, pur risultando assorbente, di per sè, il rilievo che per una parte dell’ammontare dell’unico complessivo credito (quella per attività, inerente all’unitario mandato, di “assistenza, consulenza e redazione contrattuale”) neppure si assume che esso sia stato determinato convenzionalmente o in base a “criteri stringenti” risultanti dal titolo (Cass., S.U., n. 17989/2016), in ogni caso dal titolo stesso (ossia dal contratto mandato in atti che, come dedotto dal medesimo ingiungente, documenta l’accordo raggiunto inter partes) non viene indicato alcun ammontare del compenso, nè alcun criterio per determinarlo, là dove anzi si evidenzia, al punto 4, che “Le parti si riservano di concordare un eventuale corrispettivo nel momento in cui l’Agente comunicherà alla US Città di Palermo SpA le condizioni alle quali sarà possibile il trasferimento del calciatore di cui al punto 1”;

che il quarto motivo è infondato, in quanto muove dall’erroneo presupposto della liquidità del credito ingiunto, che, invece, è stata esclusa alla stregua delle considerazioni che precedono;

che, infine, posto che il mandato in atti documenta un accordo conclusosi in Palermo (il 22 agosto 2014, data indicata anche dal C. come di conferimento del mandato), che, dunque, è anche il luogo di insorgenza dell’obbligazione dedotta in giudizio, il ricorso va rigettato, con conferma della statuizione sulla competenza territoriale del Tribunale di Palermo;

che il ricorrente va condannato al pagamento del spese del presente procedimento per regolamento di competenza, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Palermo;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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