Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30285 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30285
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del
Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio
dell’avvocato DE LUCA MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.Q. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TRIONFALE,32, presso lo studio dell’avvocato TRANFA
Alessio, rappresentato e difeso dall’avvocato DI COLA VITTORIO per
delega a margine della memoria difensiva;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 3247/09 del TRIBUNALE di MACERATA, del
3/12/201 depositata il 06/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
E’ solo presente per il ricorrente l’Avvocato Galione Angela per
delega dell’avv. De Luca M.;
E’ solo presente per il resistente l’Avvocato Di Cola Vittorio;
E’ presente il P.M. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. La Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro B.Q. avverso l’ordinanza del 6 dicembre 2010, con la quale, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza del 24 ottobre 2010, il Tribunale di Macerata, investito, con rito ordinario, della domanda proposta dal B. contro essa istante per ottenere il pagamento di canoni locativi, ha ritenuto di negare il mutamento del rito ed il passaggio alla trattazione con il rito di cui all’art. 447-bis c.p.c., ha ritenuto no fondata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da essa istante, ha negato l’emissione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c. ed ha concesso i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c..
All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria il B..
2. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata formulata richiesta di conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all’esito del loro deposito se ne è fatta notificazione alle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza e la declaratoria della competenza sulla controversia del Tribunale di Camerino.
2. Il Collegio ritiene che l’istanza di regolamento sia inammissibile, perchè proposta contro un provvedimento che non è decisione sulla competenza impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto non è stato adottato previa precisazione delle conclusioni ed ha, dunque, il valore di mera delibazione provvisoria sulla questione di competenza, del tutto suscettibile di essere ridiscussa nel giudizio di merito.
Ciò è stato già ritenuto in fattispecie di controversia soggetta, come quella di cui è processo alle modifiche introdotte nell’art. 279 c.p.c. dalla L. n. 69 del 209, quanto alla forma della decisione soltanto sulla competenza, che è passata da quella della sentenza a quella dell’ordinanza.
E’ stato, infatti, affermato che ®Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile. (Cass. (ord.) n. 4986 del 2011; (ord.) 13287 del 2011).
Su un piano generale è stato, poi, affermato che In una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso in cui la competenza stessa venga affermata, quanto nel caso in cui essa venga negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità ed abbia contenuto positivo non si configura una decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario; ove, invece, la decisione abbia contenuto negativo si configura una decisione impugnabile con detto regolamento (Cass. (ord.) n. 16005 del 2011).
3. Il ricorso è, dunque dichiarato inammissibile.
4. Poichè all’epoca della proposizione dell’istanza di regolamento di competenza l’orientamento sopra riferito non risultava ancora espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, le spese del procedimento di regolamento di competenza possono compensarsi per la configurabilità di tale circostanza come grave ed eccezionale ragione giustificativa alla stregua dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di regolamento. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011