Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30285 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28860-2018 proposto da:

F.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCINIENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA

80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 968/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, F.W., nato in Bangladesh, chiedeva al Tribunale di Venezia che gli venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito rigettava la domanda.

Il richiedente ha impugnato la decisione di primo grado con atto di appello proposto con citazione depositato per l’iscrizione a ruolo in data 7/2/2017.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza epigrafata, ha ritenuto inammissibile l’appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 30/12/2016 e notificata in data 3/1/2017 (erroneamente nel solo dispositivo è indicato 23/1/2017; v. sul punto anche il ricorso fol. 2), perchè era stato introdotto con atto di citazione notificato il 2/2/2017 e depositato per l’iscrizione a ruolo in data 7/2/2017.

Secondo la Corte territoriale, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, art. 27 al D.Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011, art. 19, il gravame andava introdotto con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato: nel caso in esame, secondo la Corte territoriale, non solo erroneamente il gravame era stato introdotto con atto di citazione, ma il termine di trenta giorni non risultava comunque soddisfatto, giacchè lo stesso non andava computato considerando la data della notifica della citazione (2/2/2017), ma la data del deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario (7/2/2017) avvenuta tardivamente.

Il richiedente propone ricorso con un unico mezzo. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 702 quater c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il gravame andava introdotto con atto di citazione e non con ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione.

Ciò non basta tuttavia ad escludere la cassazione della pronuncia impugnata. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta “innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione”. In base a tale principio, cui il Collegio presta ossequio ex art. 374 c.p.c., comma 3, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare delle regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione: sicchè, a fronte della tempestività della notificazione di tale atto la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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