Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30284 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
IL BORGHETTO DELLA CERAMICA SRL (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VALLEBONA 10, presso lo studio dell’avvocato LANARI EGIDIO,
che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT LEASING SPA (OMISSIS), risultante della fusione per
incorporazione tra Unicredit Global Leasing Spa e Locat Spa, in
persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SAVOIA, 29, presso lo studio dell’avvocato BERETTA MARIA
DONATELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CALLINA SABRINA per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
M.F., M.A.;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, RgN.72354/2010 del
30/11/2010 depositato l’01/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. La s.r.l. “Il Borghetto della Ceramica” ha proposto istanza di regolamento di competenza contro l’Unicredit Leasing s.p.a. e contro M.F. e M.A. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha accolto un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. proposto nei suoi confronti dalla Unicredit Leasing s.p.a.
Quest’ultima ha resistito con memoria.
2. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata formulata richiesta di conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all’esito del loro deposito se ne è fatta notificazione alle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, in quanto avverso l’ordinanza sarebbe stato proponibile il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c..
2. L’assunto del Pubblico Ministero va condiviso.
Va rilevato che nella specie il regolamento di competenza è stato proposto contro l’ordinanza cautelare in quanto affermativa della sussistenza della competenza del giudice adito e, dunque, nella prospettazione che ci si trovi di fronte a provvedimento decisorio sulla competenza e sul merito, come tale suscettibile di essere assoggettato ai normali mezzi di impugnazione previsti contro le sentenze, se si postuli una censura sia sulla competenza sia sul merito, ed invece al regolamento di competenza facoltativo se si intenda censurare la decisione soltanto sulla competenza.
Si tratta, dunque, di un regolamento di competenza facoltativo.
Ora, la decisione di accoglimento dell’istanza cautelare, tanto se anticipatoria, quanto se meramente strumentale è innanzitutto soggetta ad uno strumento di controllo del tutto speciale, qual è il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. e tanto basterebbe ad escludere che possa venire in rilievo il regolamento di competenza, ma è anche del tutto inidonea ad assumere natura decisoria anche se, nell’ipotesi di provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., comma 6, non venga iniziato il giudizio di merito, per il cui inizio in questo caso non dev’essere fissato un termine e rientra nella facoltà delle parti darvi corso. L’inidoneità concerne anche l’affermazione della competenza cautelare e della connessa competenza sul merito.
Pertanto, non v’è decisione sulla competenza impugnabile nè per effetto della mera pronuncia del provvedimento, perchè il mezzo di impugnazione è il reclamo, nè se il reclamo non viene proposto o viene rigettato.
In generale è stato affermato che Anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lettera e – bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi “ante causam” ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito (Cass. sez. un. n. 27187 del 2007). L’affermazione vale anche per la decisione sulla competenza, negativa o affermativa e ciò è tanto vero che è stato anche affermato che In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere al “genus” della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Cass. sez. un. n. 16091 del 2009).
E’ stato anche ritenuto che l’affermazione di competenza, espressa o implicita, anche per mancata rilevazione, contenuta nel provvedimento cautelare positivo non spiega alcun effetto di stabilizzazione sulla competenza nel merito, riguardo alla quale le parti possono discutere nel relativo giudizio (Cass. (ord.) n. 2505 del 2010; (ord.) n. 24869 del 2010).
In base a tali considerazioni l’istanza di regolamento di competenza dev’essere dichiarata inammissibile perchè il provvedimento impugnato non era assoggettarle al regolamento di competenza.
La discussione sulla competenza era provocabile con il reclamo (che, peraltro, parte ricorrente ebbe a proporre) ed era ulteriormente possibile nel giudizio di merito (che pure la ricorrente ha instaurato).
2. L’inammissibilità dell’istanza esclude che ci si debba interrogare sulla proposizione dell’istanza contro le due persone fisiche, che non sono state parti del procedimento cautelare.
3. Nella memoria di costituzione la resistente ha chiesto disporsi la cancellazione, perchè offensive delle parole con cui si è sostenuto che la convenuta direbbe “balle colossali” e applicherebbe “tassi usurari”.
L’istanza non è fondato alla stregua del seguente principio di diritto: La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall’art. 89 cod. proc. civ. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell’ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (da ultimo, Cass. n. 10288 del 2009). La prima espressione, cioè il riferimento alle “balle colossali” è soltanto “colorita”, ma funzionale a sostenere che non sia vero quanto allegato dalla convenuta. La seconda fa riferimento ad una connotazione normativa, pur negativa, della condotta della convenuta.
4. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rigetta l’istanza ai sensi dell’art. 89 c.p.c. della resistente. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011