Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30284 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 22/11/2018), n.30284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9783-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

171, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE MARRA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controficorrente –

avverso la sentenza n. 4687/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13.10.2016, la Corte d’appello di Roma ha rigettato per intervenuta prescrizione la domanda di C.A. volta alla rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, dei periodi di lavoro in cui egli era stato esposto ad amianto;

che avverso tale pronuncia C.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, nonchè di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione dovesse coincidere con la data del suo pensionamento, invece che con quella della domanda amministrativa volta al riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto;

che è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui, posto che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la deteiminazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017);

che, con riguardo al caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l’esposizione all’amianto doveva ritenersi nota all’interessato già nel corso della prestazione lavorativa, non essendo state allegate e comprovate circostanze contingenti in grado di incidere negativamente sull’acquisizione di tale consapevolezza;

che il giudizio concernente la consapevolezza dell’esposizione qualificata all’amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale, specie a seguito della riformulazione operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012), consente di dedurre per cassazione soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che, nella specie, parte ricorrente non ha allegato alcun fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito, limitandosi a dedurre in iure che il decorso della prescrizione andrebbe fissato con riguardo al momento della presentazione della domanda all’INPS (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 19 ss.);

che, rilevando in iure il fatto della consapevolezza dell’esposizione qualificata, tale prospettazione deve ritenersi manifestamente infondata, ben potendo il giudice di merito trarre elementi di convincimento circa la consapevolezza dell’esposizione da tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo;

che, sotto tale profilo, non rileva che questa Corte, con la sentenza n. 2856 del 2017, cit., abbia individuato il termine di decorrenza della prescrizione nella data in cui l’interessato aveva presentato la domanda amministrativa all’INAIL, essendosi in tale circostanza semplicemente ritenuto immune da censure l’accertamento di fatto del giudice che ivi aveva collocato il momento in cui l’interessato aveva avuto consapevolezza dell’esposizione qualificata (cfr. in specie il punto 17 della motivazione);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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