Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30283 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28915/2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE SBARRA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5940/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/11/2013 R.G.N. 1895/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con un solo motivo di ricorso M.G. censura la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 5940/2012 con la quale è stata dichiarata improponibile, per la mancanza di previa domanda amministrativa all’I.N.P.S., la domanda di rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, da lui proposta.

2. L’I.N.P.S. ha depositato procura ed ha poi partecipato alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente sostiene, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13,comma 8, D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 47, L. n. 350 del 2003, art. 3, D.M. 27 ottobre 2004 e dell’art. 443 c.p.c., oltre al difetto di motivazione circa un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., n. 5) e ciò in quanto per la proponibilità della domanda giudiziale sarebbe da considerare sufficiente la domanda di accertamento dell’esposizione ultradecennale ad amianto presentata all’I.N.A.I.L., anche perchè la contraria opinione espressa dalla Corte territoriale costituirebbe overruling rispetto ai precedenti di merito ed alla prassi amministrativa, sicchè, stante l’imprevedibilità, tale interpretazione non potrebbe che trovare applicazione per il futuro.

2. Il motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni.

2.1 In punto di diritto, va ribadito il consolidato principio per cui la legge prevede in via generale, a pena di improponibilità (Cass., S.U., 5 agosto 1994, n. 7269), la previa domanda amministrativa ogni qual volta sia fatto valere verso l’ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l’antecedente valutazione amministrativa della pretesa.

Quanto sopra è conseguenza del disposto della L. n. 533 del 1973, art. 7, in combinazione con l’art. 443 c.p.c..

E’ infatti evidente che la condizione di procedibilità stabilita da quest’ultima norma (in relazione al previo esaurimento dei procedimenti o delle fasi di ricorso amministrativo) ha per presupposto il disposto dell’art. 7 cit. che, nel fissare i termini per la formazione del c.d. silenzio-rifiuto, al fine di individuare un momento certo di ultimazione del procedimento di prima istanza e per le eventuali fasi di ricorso, delinea un complessivo sistema che si fonda sull’originaria sussistenza di una domanda amministrativa.

Al punto che la previa domanda amministrativa è stata addirittura costruita quale elemento costitutivo del corrispondente diritto (Cass. 4 giugno 2015, n. 11574; Cass. 15 gennaio 2007, n. 732).

Va quindi ulteriormente confermata la giurisprudenza che anche in materia di benefici contributi per pregressa esposizione ad amianto, “la domanda amministrativa (…) è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria (…), avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale” (Cass. 10 maggio 2017, n. 11438; Cass. 4 giugno 2015, n. 11574).

2.2 Nè ha fondamento il richiamo al concetto del c.d. overruling, ovverosia al mutamento di interpretazione che determini una decadenza dapprima non sussistente.

Difatti la giurisprudenza di questa Corte è stata nel tempo sempre univoca nel ritenere che l’azione giudiziale relativa a pretese previdenziali dovesse essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, con i fini di cui si è detto (tra le molte, Cass. 21 luglio 2014, n. 11574; Cass. 732/2007 cit.; Cass. 28 gennaio 2003, n. 18265, fino alla citata Cass., S.U., 7269/1994).

L’assunto secondo cui tale incombente sarebbe necessario solo nei casi in cui la legge lo preveda, di cui a Cass. 14 aprile 2005 n. 7710 e su cui fa leva il ricorrente, non sta poi a significare che siano necessarie espresse indicazioni di legge, per ciascuna tipologia di prestazione o di contenzioso, affinchè si debba ritenere la necessaria pregiudizialità della domanda amministrativa.

Infatti, il fondamento normativo (L. n. 533 del 1973, art. 7) di cui si è detto è chiaro nel delineare, seppure in via indiretta, la previa domanda amministrativa come requisito necessario in generale, senza necessità di ulteriori e specifiche previsioni di legge, rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato; potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l’azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell’ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi, cui appartiene quanto deciso da Cass. 7710/2005 cit., in cui sull’an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes.

Si tratta in questi casi, di vicende nelle quali il diritto alla prestazione (situazioni già riconosciute in sede amministrativa o giudiziale) è necessariamente noto all’ente o nelle quali l’oggetto del contendere è già stato apprezzato (accertamenti negativi rispetto a recuperi di indebiti) da parte dello stesso, sicchè si manifesta come meno intensa la ratio deflattiva su cui si regge, nel presupposto di un effetto favorevole riconnesso al previo esame amministrativo in forza di apposita domanda, la disciplina generale di segno contrario di cui si è detto; oppure di situazioni rispetto alle quali, per l’officiosità del procedimento, emerge di per sè un contrasto con la necessità della previa domanda amministrativa.

3. Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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