Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30283 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 20/11/2019), n.30283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. di VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5347-2018 proposto da:

CENTRO FUTURA SRL, in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato PIERLUIGI RIZZO, (presso REGUS), rappresentata

e difesa dall’avvocato ARTURO TESTA;

– ricorrente –

contro

ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANIELLO MUSTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3314/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti il Centro Futura s.r.l. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione dell’ASL 1 Napoli al relativo decreto ingiuntivo, ha respinto la domanda dell’odierno ricorrente intesa a conseguire il pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento provvisorio per il mese di settembre-novembre 2009 e ne chiede la cassazione, adducendo, tra l’altro, con il primo motivo che, contrariamente a quanto asserito dal decidente del grado, non compete all’istante la prova, oltre che del rapporto e delle prestazioni eseguite, anche del fatto negativo costituito dal mancato superamento della capacità operativa massima della struttura, trattandosi di eccezione rispetto al reclamato pagamento “con la conseguenza che il relativo onere va posto a carico dell’ASL che… dovrà provare il superamento della c.o.m. onde evitare la condanna alla remunerazione integrale delle prestazioni rese nell’ambito del S.S.N. “.

Al ricorso così proposto resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso – alla cui disamina non si oppone la preclusione eccepita in punto di tardività dalla controricorrente avuto riguardo alla sospensione feriale dei termini imposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 – è fondato e la sua fondatezza assorbe e dispensa dall’esame del secondo motivo di ricorso.

3. Vi prestano, invero, assenso se non il testuale obiter, specificatamente afferente al tema di che trattasi, di cui si ha lettura in Cass., Sez. III, 3/08/2017, n. 19360 (“è vero che debba essere la struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo a dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle accreditate ed autorizzate, ma spetta alla AST, la prova del fatto estintivo, tra cui rientra il superamento della COM; pertanto, non è corretto quanto astrattamente enunciato dalla Corte d’appello circa l’onere della prova gravante sulla struttura sanitaria anche in punto di rispetto della Capacità Operativa Massima”), il non diverso principio che questa Corte ha inteso affermare riguardo al parallelo tema dei superamento del tetto di spesa (Cass., Sez. III, 31/08/2016, n. 17437), quale più generale riflesso del fatto che nell’economia dell’onus probandi, siccome delineato dal paradigma dell’art. 2697 c.c., il fatto negativo va apprezzato considerando che “ciò che assume rilievo è la sua efficacia di impedire il dispiegarsi di un fatto costitutivo”, di talchè l’onere di provarlo compete a chi resiste alla pretesa fatta valere in giudizio (Cass., Sez. III, 13/02/2018, n. 3403).

4. Nè porta ad orientarsi diversamente ritenere, come ha inteso fare il decidente, che il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate da un operatore accreditato può essere posto a carico del SSN “solo nei limiti della capacità operativa determinate dall’amministrazione”, giacchè anche in questa chiave di lettura il superamento della c.o.m., sul piano di ripartizione dell’onere della prova, non smarrisce la propria natura di fatto negativo, la cui prova non può che far capo a chi si oppone all’accoglimento della domanda.

5. 11 ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio a mente degli artt. 383 c.p.c., comma 1 e art. 384 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il giorno 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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