Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30282 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 22/11/2019), n.30582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25587-2018 proposto da:

A.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 10907/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato l’01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e artt. 2 e 3 CEDU per aver il decidente denegato l’accesso alle misure reclamate in ragione di una sfavorevole valutazione della credibilità soggettiva del ricorrente, operata peraltro senza far uso delle potestà istruttorie accordategli dalla legge e senza darsi cura di valutare compiutamente la condizione del ricorrente in rapporto alla situazione interna del paese di provenienza (Nigeria), connotata in forza di riscontri oggettivi collegati a fatti notori da una diffusa corruzione degli apparati statali e da una criminalità dilagante, che compromettono la tutela e la garanzia dei diritti fondamentali; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost. ed art. 8 CEDU per aver il decidente respinto la domanda di protezione umanitaria con motivazione apparente o con motivazione “generica ed insufficiente” senza verificare se in rapporto alla dedotta condizione personale la situazione di insufficiente rispetto dei diritti umani fosse sussistente il richiesto presupposto della vulnerabilità.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Tutti i sopradetti motivi sono affetti da precoce inammissibilità.

3. Riguardo al primo va dato atto che, dovendo in materia l’accertamento del giudice di merito avere ad oggetto innanzi tutto la credibilità soggettiva dei fatti narrati dal richiedente, qualora a mezzo di un apprezzamento di fatto che il decidente di merito è così chiamato ad operare – e che non è censurabile in cassazione se non sotto il profilo motivazionale ovvero in guisa di omesso esame di un fatto decisivo oppure come violazione di legge incidente sulla motivazione della decisione (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340) -, le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria (Cass., Sez. VI-I, 27/06/2018, n. 16925), poichè l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente e la parallela attivazione dei poteri officiosi per contro assegnati al giudice sono ravvisabili solo nel caso in cui i fatti narrati si reputano veritieri (Cass., Sez. VI-I, 30/10/2018, n. 27503), e tanto meno se ne può invocare l’esercizio in relazione a circostanze e fatti oggetto di compiuto apprezzamento da parte del decidente.

4. Parimenti le allegazioni operate con il secondo motivo racchiudono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere – con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente – la ricorrenza nella specie delle ragioni di concessione della misura richiesta, dando, tra l’altro, atto, insieme all’insussistenza di una comprovata condizione di integrazione sociale nel nostro paese, del fatto che in caso di rientro in patria il richiedente, potendo contare in particolare su una rete di rapporti familiari, non vedrebbe compromessi in modo apprezzabile la sua dignità ed il suo diritto ad un’esistenza libera e dignitosa.

5. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, godendo il ricorrente di gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 22 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA