Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30282 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 20/11/2019), n.30282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4378-2018 proposto da:

PERINO SNC di M. & L., e per i soci illimitatamente

responsabili sig.ri P.L., P.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE

GUADAGNI, GIOVANNI DELLA CORTE;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI MONASTIER E DEL SILE – CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI GALOPPI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONELLA LILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2714/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.. La s.n.c. Perino ed i soci della stessa P.L. e M. impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, confermando l’impugnata decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione dei medesimi avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Banca di Monastier e del Sile e ne chiedono la cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il decidente omesso di esaminare lo specifico motivo di gravame inteso a censurare la mancata ammissione da parte del giudice di primo grado delle istanze istruttorie svolte a supporto dell’allegata inosservanza da parte della banca delle regole di correttezza e buona fede.

Con il secondo motivo oggetto di doglianza è la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., avendone il decidente denegato la ravvisabilità sul presupposto che la relativa allegazione non avesse trovato riscontro nelle risultanze processuali, quantunque sul punto si fossero articolate specifiche istanze di prova.

Al proposto ricorso resiste la banca intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità.

E’ invero stabile indirizzo di questa Corte, formatosi nel solco dell’arresto a SS.UU. 15982 del 18/12/2001, che ” il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 del codice cit., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass., Sez. IV, 18/03/2013, n. 6715).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Esso è inteso a sollecitare una rinnovata valutazione delle risultanze di causa.

Va infatti osservato nel senso qui preconizzato che, siccome il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, “l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

4. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza. Doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-1 sezione civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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