Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3028 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, S.p.A., in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. G.L., legale

rappresentante pro tempore, giusta i poteri conferiti dal Consiglio

di Amministrazione in data 23 luglio 2007, rappresentato e difeso

dall’Avv. TURCO Chiara e con questa domiciliato presso l’Ufficio

della Funzione Affari Legali e Societari in Piazza Verdi n. 10, come

da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 3508/06 della Corte di Appello di

Roma del 26.04.2006/7.08.2006 nella causa iscritta al n. 2193 R.G.

anno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22.12.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Chiara Turco per l’IPZS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso, in via principale, per l’improcedibilità

del ricorso e, in subordine, per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 30 del 12.12.2003 il Tribunale di Roma, in accoglimento parziale della domanda proposta da V.A., ex dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – IPZS, dichiarava il diritto all’inclusione del compenso per lavoro straordinario prestato nella base di calcolo nell’indennità anzianità e di TFR, con condanna dell’Istituto al pagamento di Euro 2.465,00, oltre accessori.

Con la stessa sentenza il Tribunale respingeva la domanda riconvenzionale proposta dall’Istituto di declaratoria dell’assorbimento e/o compensazione delle somme eventualmente dovute con i compensi di cui all’accordo del 1974, ovvero ritenuta la nullità di tale accordo, di restituzione delle relative somme fino a concorrenza della domanda principale, ovvero di riduzione della base di calcolo dello straordinario o di restituzione delle somme erroneamente corrisposte.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3508 del 2006, ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione relativa al TFR, ha confermato nel merito la sentenza impugnata dall’Istituto, richiamando a sostegno della decisione le disposizioni di legge e contrattuali di riferimento (tra cui il CCNL 1992, il CCNL 1989 e l’Accordo Aziendale del 22 giugno 1974).

L’IPSZ ricorre per cassazione contro la sentenza di appello con tre motivi.

L’intimato V. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso l’IPSZ lamenta vizio di motivazione e violazione della L. n. 297 del 1982, dell’art. 2120 cod. civ. e degli artt. 2934 e 2935 cod. civ..

In particolare il ricorrente Istituto ritiene infondata la statuizione dell’impugnata sentenza riguardante il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto al computo dello straordinario sugli istituiti di fine rapporto, sostenendo, soprattutto in relazione alla disciplina di fine rapporto introdotta con la novella del 1982, che gli accantonamenti sono annuali, sicchè la decorrenza della prescrizione quinquennale è correlata agli stessi, aventi una loro autonomia e rappresentando crediti certi, liquidi ed esigibili, e non alla cessazione del rapporto.

Il motivo è infondato e non merita di essere condiviso.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. n. 18507 del 2007; Cass. n. 20516 del 2004; Cass. n. 11995 del 2004; Cass. n. 600 del 2000) il credito del lavoratore matura soltanto alla fine del rapporto e le quote annualmente accantonate a tale titolo rimangono pur sempre nella disponibilità del datore di lavoro.

Conseguentemente la corresponsione di anticipazioni in corso di lavoro ovvero la comunicazione del datore di lavoro della misura degli accantonamenti, utili ai fini della futura liquidazione del detto trattamento, non comportano la decorrenza della prescrizione.

Tale interpretazione merita piena adesione, in quanto la legge del 1982 riconosce il trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rappresentando l’accantonamento di singole quote annuali uno strumento di calcolo dell’importo dovuto.

Non dissimile ragionamento è stato fatto con riguardo all’indennità di anzianità (IDA), che ha preceduto il trattamento di fine rapporto (TFR).

Questi principi sono stati seguiti dal giudice di appello, il quale in modo chiaro ha affermato che il diritto mal trattamento di fine rapporto sorge il giorno del collocamento a riposo e pertanto la prescrizione comincia a decorrere proprio da quel giorno, coincidente con il tempo dal quale il diritto può essere fatto valere.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce vizio di motivazione nel rigetto della domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione dalla stessa proposta, nonchè violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell’art. 2120 cod. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La censura riguarda l’errata interpretazione dell’Accordo Aziendale del 22.06.1974 da parte del giudice di appello, perchè non rispettosa dei criteri di ermeneutica nel punto A) dell’anzidetto accordo che prevede la c.d. ora politica, ossia lo straordinario incluso nel normale orario di lavoro come scambio di produttività.

Secondo l’interpretazione proposta dalla società ricorrente tale pattuizione, correlata alla clausola di assorbibilità del compenso in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano riferirsi all’aumento di produttività, non è collegabile in alcun modo allo svolgimento dello straordinario.

La ricorrente aggiunge che tale pattuizione e connessa clausola di assorbilbilità sono state confermate dalle parti in sede di rinegoziazione anche posteriormente all’emanazione della L. n. 297 del 1982. Sotto tale profilo la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, viola quest’ultima legge nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione al datore di lavoro e al lavoratore;

discrezionalità nella regolamentazione, che, nel caso dell’Accordo del 1974 e successive rinegoziazioni, per come è provato in atti, risulta peraltro, con l’introduzione del c.d. Punto A), essere stata esercitata in regime di decisamente miglior favore per i dipendenti dell’IPSZ. L’articolata censura è priva di pregio e va disattesa.

I giudici di merito con valutazione, sorretta da congrua e coerente motivazione, hanno escluso che l’Accordo Aziendale del 1974, prevedendo uno speciale compenso commisurato ad una ora di retribuzione, con la clausola anzidetta di assorbibilità “in caso di vertenze comunque promosse dal personale dipendente” comportasse una deroga alla regola di incidenza del compenso in questione sul trattamento di fine rapporto.

Gli stessi giudici di merito hanno disatteso l’interpretazione proposta dalla società ricorrente, anche in base al rilievo che il contratto collettivo è abilitato a fissare espressamente una base di calcolo del trattamento di fine rapporto diversa da quella prefigurata per legge a partire dalla legge del 1982, ma non consente rinunce su oggetto non identificato e non ancora venuto in essere, senza tuttavia escludere espressamente dalla base di calcolo un compenso tipico percepito dal lavoratore, come quello in questione.

I rilievi mossi dalla parte ricorrente si risolvono quindi in una diversa e contraria interpretazione rispetto a quella seguita dai giudici di merito, che in quanto tale non è consentita in sede di legittimità.

D’altro canto la parte ricorrente non ha fornito la prova di accordi posteriori al 1974, essendosi limitata a richiamare generiche “successive rinegoziazioni” e non avendo dedotto nulla circa uno specifico successivo accordo circa il calcolo del TFR. 3. Con il terzo motivo l’IPZS denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello formulato in via subordinata per la corretta applicazione del CCNL con riferimento al ricalcolo del TFR, nonchè illogicità manifesta della decisione.

L’IPSZ sostiene che l’incidenza del compenso per lavoro straordinario sul TFR si sarebbe dovuta limitare all’ottobre 1992, con esclusione del periodo successivo all’entrata in vigore del nuovo CCNL Grafici.

Tale motivo, ancor prima della verifica della sua consistenza in merito, va disatteso in via preliminare, stante l’improcedibilità del ricorso sul punto.

Invero deve rilevarsi che la parte ricorrente ha omesso di depositare i contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, essendosi limitata a riportare il testo di alcuni articoli o di parte di tali articoli e ad allegare al ricorso medesimo solo parti dei contratti e non gli stessi per intero. Tale modalità non è conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7), applicabile al ricorso in esame che concerne sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, infatti così si esprime:” Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilità ……4 ) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accorsi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Come osservato in analoghe occasioni da questa Corte (cfr. tra le tante Cass. 2 luglio 2009 n. 15495), la norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli o parti di articoli del contratto. Essa, inoltre, va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo cui il ricorso deve contenere “la specifica indicazione….. dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso so fonda”.

La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento.

E’ coerente altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c., e segg., e, in particolare, con la regola denominata dal codice di “interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 cod. civ.).

E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessità di avere dinanzi l’intero testo.

La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e relativa legge di delega) volto a potenziare la c.d.

nomofilachia della Corte di Cassazione.

E’ ben vero che sono stati riprodotti in ricorso le disposizioni che regolano la materia per cui è causa, tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento che interessa.

Invero, nel ricorso vertente sull’interpretazione della contrattazione collettiva, la singola clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura, pur tuttavia il legislatore prescrive, in ogni caso, il deposito dell’accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo la singola disposizione, ma il testo complessivo.

4. In conclusione il ricorso nel suo complesso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituito l’intimato V..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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