Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3028 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21834-2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, al LUNGOTEVERE dei

MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO KROGH,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO SGOBBO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla via ISACCO NEWTON 34, presso

lo studio dell’avvocato CARMELA ESPOSITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO MARIA BISCEGLIA;

– controricorrente –

e contro

LA FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 399/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 399 del 25/03/2019 ha riformato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina – che aveva riconosciuto in favore di M.E., per danni ad un suo locale terraneo categoria (OMISSIS) sito in nel Comune di (OMISSIS), frazione di (OMISSIS), derivante dall’impossibilità di locarlo, la somma di Euro ottantunomila oltre interessi, nonchè condannato il Condominio (OMISSIS) all’eliminazione delle cause dei danni – ed ha ridotto l’ammontare del risarcimento ad Euro trentottomila.

Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a quattro motivi, M.E..

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. è rimasta intimata.

La proposta del Consigliere relatore., di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

I quattro motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello in punto di valutazione equitativa, per essersi discostato il giudice dell’impugnazione di merito dalla consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado e per l’illegittima riduzione del periodo di mancata locazione dell’immobile, facendolo decorrere non dal 1996 ma dal 2000.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo motivo deduce violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il secondo mezzo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. nonchè art. 115 c.p.c., comma 2, e vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Il terzo motivo propone vizio di violazione degli artt. 112,342 e 324 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il quarto e ultimo motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1 e artt. 2056,1223,1226 c.c..

Il primo motivo è fondato.

La Corte di appello ha riquantificato il danno, cagionato al locale consistente in un vano terraneo di oltre centoventotto metri quadrati, dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal condominio (OMISSIS) da Euro ottantunomila a Euro trentottomila, prendendo a base, così si legge alla pag. 6 della motivazione, dai criteri cd. OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), e considerato un calcolo presuntivo del valore locativo (così, pure, si legge in motivazione), ma da quanto esposto nella stessa motivazione non si comprende come da detti due elementi sia giunta a quantificare il minore risarcimento dei danni, ossia quale criterio sia stato utilizzato per abbattere la misura del risarcimento di oltre quarantamila Euro. Ciò anche in considerazione della circostanza che l’individuazione, seppure soltanto per relationem, dei criteri detti OMI non è effettuata, ossia non risultano richiamati i detti criteri (che normalmente variano con il passare dei semestri e sono rilevati per i Comuni censiti catastalmente, come si può leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate), nè risulta adeguatamente approfondita la tematica della rilevabilità dei criteri OMI con riferimento ad immobili non adibiti ad uso abitativo, pure affrontata nel motivo di ricorso, e con riferimento agli anni per i quali il risarcimento da mancata locazione è stato riconosciuto. Sul punto, si richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di danno cd. figurativo, che, sebbene resa con riferimento alla perdita del bene da parte del proprietario-locatore a causa dell’illegittima protrazione della disponibilità in capo al conduttore, può essere utilmente richiamata anche con riferimento alle fattispecie di indisponibilità del bene a causa di eventi che ne impediscono la fruizione piena (Cass. n. 14222 del 07/08/2012 Rv. 623541 – 01 e più di recente Cass. n. 16670 del 09/08/2016 Rv. 641485 – 01): “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione “iuris tantum” e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”).

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

Il terzo motivo è, pure, fondato perchè, dal motivo di appello ritrascritto nel ricorso non sembra emergere che sia stata impugnata, dal Condominio (OMISSIS), la decorrenza del danno dall’anno 1996 (con conseguenziale formarsi di giudicato interno), mentre la Corte territoriale ha quantificato il danno dall’anno 2000 in poi, affermando che da tale epoca sarebbe stato richiesto il risarcimento dai legali del danneggiato, tuttavia non è esplicitata la ragione di detta valutazione, nè può farsi riferimento alla prescrizione perchè il motivo di appello sul punto è stato rigettato dalla stessa Corte d’Appello, che ha considerato l’illecito come permanente.

Il quarto motivo, che verte ancora sulla contrazione del risarcimento dall’anno 2000, è assorbito dall’accoglimento del terzo mezzo.

In conclusione, sono accolti il primo e il terzo motivo, con assorbimento del secondo e del quarto.

La sentenza impugnata è cassata.

Essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa è rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto qui rilevato e regolerà le spese di lite anche di questa fase del giudizio.

Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA