Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3028 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 08/02/2018, (ud. 22/11/2017, dep.08/02/2018),  n. 3028

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 17 febbraio 2014 e depositato il 10/03/2014 V.M.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1579/12 del Tribunale di Lecce, emessa e depositata in data 6/11/2013, con cui il giudice monocratico aveva respinto l’appello, dalla medesima svolto, avverso la sentenza n. 6069/11 emessa dal Giudice di Pace di Lecce il 1.08.2001. Il Tribunale, rigettando l’appello, aveva confermato la sentenza di prime cure, e condannato l’appellante alle spese di lite, revocando d’ufficio e con effetto retroattivo le delibere del consiglio dell’Ordine che avevano ammesso l’appellante al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando che ricorressero i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in ragione della palese infondatezza della domanda all’origine del giudizio.

1.1. Nel giudizio di merito, la sig.ra V.M.A. ha visto rigettare in entrambi i gradi di giudizio la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di Euro 5.000,00 o in altro diverso importo, patiti per spese legali, ansia e stress conseguenti all’inoltro, da parte dell’ufficio SAT dell’Agenzia delle Entrate di Torino, di due preavvisi di riscossione coattiva per l’abbonamento Rai relativo all’anno 2008, dopo che la medesima sig.ra V., con lettera pervenuta alla predetta amministrazione il 2.1.2007, aveva chiesto il suggellamento del suo apparecchio televisivo, non più in uso da molto tempo. Il danno sarebbe stato conseguente alla condotta illecita tenuta dall’Agenzia delle Entrate convenuta, tale da integrare gli estremi del reato di minacce, ravvisabile nelle numerose diffide di pagamento e nelle raccomandate che preannunciavano atti di espropriazione forzata. Solo il successivo intervento di un legale incaricato a seguire la vicenda avrebbe evitato tale evento, con accoglimento della richiesta di suggellamento, con un ritardo di due anni, che le avrebbe cagionato ingiusti patimenti e spese legali gravose per le sue precarie condizioni economiche, dovendosi sostentare con una pensione sociale. Il giudice di prima istanza aveva al contrario ritenuto che non potessero ravvisarsi condotte colpose o dolose in capo all’amministrazione appellata e che i danni prospettati non fossero provati come correlati all’ipotesi delittuosa prospettata.

1.2. Nel giudizio di cassazione, affidato a due motivi di ricorso, si costituiva l’amministrazione della resistente, con controricorso notificato, che chiedeva la dichiarazione d’inammissibilità del medesimo o il suo rigetto, non assumendo alcuna posizione in merito alla questione relativa alla disposta revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente depositava memoria difensiva il 13 novembre 2007.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.

2.2. A fondamento del motivo, la sig.ra V. denuncia in primo luogo il vizio di contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, ritenendo che il giudizio d’appello si sia sostanzialmente basato su una lettura errata dei fatti storici “provati per tabulas”, avendo ella disconosciuto di avere ricevuto la missiva del 19.04.2007: si tratterebbe pertanto di un giudizio riposto su una circostanza contestata e non provata dalla controparte, che il giudice aveva omesso di valutare. Assume ancora la ricorrente che si era rivolta al proprio legale solo dopo avere ricevuto le diffide del 27 febbraio 2008, 12 settembre 2008 e 7 ottobre 2008, sopportando ulteriori esborsi economici, nonchè patemi e notevole stress per risolvere la questione. Da qui scaturiva il danno patrimoniale di Euro 218,00 richiesto, oltre il danno morale collegato al comportamento illegittimo dell’amministrazione, per un complessivo importo di Euro 5000,00. La sentenza impugnata si baserebbe pertanto su valutazioni probatorie errate per avere il giudice omesso di verificare un fatto decisivo della controversa, ovvero che la prima missiva non fosse stata ricevuta dalla ricorrente e che il ritardo, pertanto, non fosse ad essa imputabile.

2.3. Il Giudice dell’impugnazione ha rigettato l’appello condividendo la tesi espressa dal primo giudice secondo cui, da un lato, non era ravvisabile alcun comportamento illecito in capo all’amministrazione nel semplice invio di solleciti e avvisi di riscossione, sull’assunto che la procedura di suggellamento chiesta dall’attrice non era stata portata in esecuzione a causa del mancato espletamento della procedura richiesta, secondo quanto indicato sin dalla prima missiva inoltrata alla V. dal 19.04.2007; dall’altro, aveva ritenuto che non fosse imputabile alla medesima amministrazione alcun ritardo, poichè l’attrice impugnante non solo non aveva risposto alla prima missiva inviatale dall’amministrazione convenuta il 19.04.2007 ma, successivamente, aveva dato un riscontro incompleto a una nota del 20.05.2009; sotto il profilo del danno, il giudice dell’appello ha ritenuto, poi, che non solo l’invio di solleciti non potesse costituire un illegittimo comportamento, ma che le certificazioni mediche dell’ottobre 2008 non fossero causalmente riconducibili alla vicenda in questione, confermando l’opinione espressa nello stesso senso dal primo giudice, e che le spese legali sostenute per ottenere il suggellamento fossero giustificate dal comportamento inerte tenuto dalla diretta interessata.

2.4. Ritiene la Corte che i plurimi argomenti svolti dal giudice dell’impugnazione a motivo della decisione di rigetto della domanda siano riposti su una valutazione complessiva delle prove acquisite, e appaiano incensurabili sotto ogni profilo, a nulla rilevando che nella valutazione delle prove si sia dato atto dell’inoltro di una prima missiva nell’aprile del 2007 da parte dell’amministrazione – la cui ricezione è stata contestata dalla ricorrente -, poichè il giudice ne ha dato rilievo a livello descrittivo, solo per riferire che a quella missiva sono succedute ulteriori missive e solleciti cui la ricorrente ha dato solo un parziale riscontro, non esaustivo per poter definire la procedura di suggellamento. Non si può neanche ritenere che, dal comportamento di sollecito o dall’omessa ricezione della prima missiva, possano essere conseguiti danni personali e patrimoniali imputabili all’amministrazione procedente, posto che i solleciti di pagamento, del tutto leciti perchè correlati alla detenzione di un apparecchio televisivo, sono proseguiti sino a che la ricorrente non si è rivolta ad un legale per potere esaurire la procedura di suggellamento, come richiesto dall’amministrazione procedente nelle pregresse missive. Nè dalle argomentazioni difensive si evince che la procedura richiesta dall’amministrazione fosse stata al di fuori della portata di una persona di media diligenza e, pertanto, potesse avere causato le conseguenze lesive poste a fondamento della richiesta risarcitoria. Difatti, queste ultime sono state correlate al presunto comportamento illecito “di sollecito” o “al ritardo” attribuiti all’amministrazione, comportamento che, come sopra osservato, non risulta, viceversa, caratterizzato da alcuna illiceità.

2.5. Il motivo deve pertanto essere rigettato.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per le seguenti, assorbenti ragioni.

3.1. Si denunciano, con esso, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, un errore di giudizio e l'”eccesso di giudicato”, per 9 avere il giudice dell’appello revocato il patrocinio a spese dello Stato senza che ne ricorressero i presupposti di colpa grave o malafede e in mancanza di una richiesta di parte. Deduce la ricorrente che non ne ricorrerebbero i presupposti perchè solo a fronte dell’ultima missiva, inoltrata con l’assistenza del legale nominato, ella ha ottenuto l’annullamento del pagamento del canone RAI, a dimostrazione del fatto che la pretesa aveva un suo fondamento. Gli errori in procedendo si riassumono nel fatto che il giudice avrebbe revocato d’ufficio il patrocinio a spese dello Stato nonostante che nessuna eccezione in proposito fosse stata proposta dalla controparte. Il giudice, poi, avrebbe applicato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, erroneamente ritenendo che la seconda delibera di ammissione al patrocinio per la fase di appello fosse superflua, sussistendone già una in primo grado. Nel controricorso l’amministrazione resistente non ha assunto alcuna posizione su tale questione.

3.2. Al riguardo giova rammentare che la norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, commi 2 e 3, prevede la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, da parte del magistrato procedente che provvede con decreto qualora risulti I) l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero II) che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicate nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. Il giudice a quo, pertanto, nell’ipotesi in esame, ha provveduto d’ufficio alla revoca del beneficio, come era nei suoi poteri, pronunciando un decreto incluso nella pronuncia di merito, in considerazione del fatto che l’interessata avesse agito in giudizio con mala fede o colpa grave, esponendone succintamente le ragioni di fatto.

3.3. Deve pertanto sottolinearsi che il provvedimento di revoca del beneficio preliminarmente autorizzato dall’Ordine degli avvocati non ha avuto come controparte la parte che resiste in giudizio, la quale non ha correttamente assunto alcuna posizione in merito, bensì la pubblica amministrazione concedente. Le Sezioni Unite di questa Corte, in proposito, con riferimento al procedimento di opposizione previsto dall’art. 170, D.P.R., hanno già statuito che la parte necessaria di tale procedimento, quale titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, va identificata nel Ministero della Giustizia (Sez. U., Sentenza n. 8516 del 29/05/2012). Nell’ipotesi in esame, ove la revoca è stata disposta d’ufficio dal giudice procedente nell’ambito di una controversia, il legittimo e unico contraddittore è pertanto il Ministero della Giustizia concedente il beneficio, essendo il reale soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come già indicato da questa Corte in precedenti pronunce (v. in tal senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13135 del 2015; Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015).

3.4. Quanto allo strumento impugnatorio avverso tale provvedimento di revoca, deve rammentarsi che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi del D.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, art. 136, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 99,112 e 113, ma nell’art. 170, del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 21400 del 17/10/2011, non massimata; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21685 del 23/09/2013, Rv. 627774 – 01; l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione viene ammessa nel solo caso, contemplato dall’art. 113, dello stesso D.P.R., in cui esso sia pronunciato a seguito di richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d), corrispondente all’art. 127, comma 3: Cass., Sez. 6 2, Ordinanza n. 26966 del 15/12/2011, Rv. 620677 – 01; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 12719 del 20/07/2012, Rv. 623732 – 01).

3.5. D’altronde, i presupposti per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio non coincidono con quelli relativi alla fondatezza della domanda di merito (avendo ad oggetto, sostanzialmente, oltre che i presupposti formali e reddituali per l’ammissione al patrocinio stesso, la sussistenza di mala fede o colpa grave della parte nell’agire o resistere in giudizio).

3.6. Si è chiarito inoltre che legittimata passiva necessaria nel procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è unicamente l’amministrazione interessata (e quindi, di regola, il Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, ovvero l’Agenzia delle Entrate, laddove la revoca dell’ammissione al patrocinio sia richiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015, Rv. 636886 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22148 del 02/11/2016, Rv. 642670 – 01).

3.7. A tale amministrazione devono essere notificati sia l’opposizione al decreto di revoca, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione, a pena d’inammissibilità (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015, Rv. 636886 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22148 del 02/11/2016, Rv. 642670 – 01; cfr. anche, nel medesimo senso, Sez. 1, Ordinanza n. 15323 del 21/07/2005, Rv. 584131 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2209 del 16/02/2012, Rv. 621440 – 01).

3.8. Il potere di revoca dell’ammissione patrocinio a spese dello Stato attribuito al giudice davanti al quale si svolge il giudizio di merito è dunque un potere del tutto estraneo alla controversia tra le parti. Per tale motivo, va di regola esercitato con distinto e autonomo decreto, la cui natura è quella di un provvedimento non decisorio e non definitivo, anch’esso del tutto estraneo (sia con riguardo al suo oggetto, sia con riguardo alle parti del procedimento) al giudizio di merito. L’assoluta autonomia di tale decreto rispetto alla sentenza che definisce il giudizio di merito comporta quindi che, anche laddove la revoca venga erroneamente pronunciata nel contesto di quest’ultima, la sua anomala “collocazione topografica” (che non può determinarne la radicale nullità, sussistendo certamente il potere del giudice di provvedere in materia) non può neanche ritenersi idonea a mutarne la natura.

3.9. La relativa decisione non costituisce quindi un autonomo capo della sentenza di merito (ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta. Di conseguenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca. Una diversa soluzione finirebbe per alterare i termini (sia con riguardo alla decorrenza che alla durata), le condizioni e gli stessi limiti dell’impugnazione del medesimo provvedimento, a seconda che esso venga ad essere pronunziato con autonomo decreto o unitamente alla sentenza che definisce il merito, e finanche la struttura in unico grado (con ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento che definisce l’opposizione al decreto di revoca). E ciò senza considerare gli inevitabili problemi di contraddittorio che si determinerebbero, in ragione della diversità delle parti legittimate al giudizio di impugnazione del merito della controversia ed al procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

3.10. Del resto, secondo i principi generali, laddove con il medesimo provvedimento decisorio siano definite controversie di diversa natura tra le medesime parti, assoggettate a diversi mezzi di impugnazione (come ad esempio nel caso di unica sentenza che definisca sia una opposizione all’esecuzione che una opposizione agli atti esecutivi), i mezzi di impugnazione restano di regola quelli propri di ciascuna tipologia di procedimento, fatto salvo il principio dell’apparenza (che peraltro, nella specie, non potrebbe in nessun caso operare, non solo perchè non pare possibile ipotizzare una espressa qualificazione della questione in ordine al gratuito patrocinio come questione di merito, ma anche perchè si tratta comunque di procedimenti ontologicamente differenti per loro stessa natura, oltre che per oggetto, e comunque riguardanti parti non presenti in giudizio). Rimane infine da osservare che l’inconveniente, eminentemente pratico, che deriva dalla circostanza che la (manifesta) infondatezza dell’azione di merito (laddove idonea a configurare mala fede o colpa grave) potrebbe effettivamente costituire uno dei presupposti del provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio (o anche l’unico) – inconveniente che peraltro può sussistere anche laddove la revoca avvenga con autonomo decreto e non solo laddove essa sia disposta con la sentenza che definisce il giudizio di merito può trovare adeguata soluzione anche senza postulare la necessaria impugnazione del suddetto provvedimento di revoca unitamente alla sentenza di merito. Ed infatti, il procedimento di opposizione avverso il procedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, laddove sia stata impugnata la sentenza di merito che ha contestualmente rigettato la domanda, potrebbe sempre essere sospeso ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, nel caso in cui il giudice dell’opposizione non ritenesse di conformarsi a detta sentenza e ritenesse invece opportuno attendere la decisione definitiva in ordine alla controversia di merito.

3.11. In base a quanto sin qui osservato, il collegio non ritiene di poter condividere il principio espresso in una recente pronuncia (rimasta peraltro isolata) di questa Corte, per cui “la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che sia configurabile una separata opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, sicchè, ove quest’ultima procedura sia stata erroneamente instaurata, il ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento va dichiarato inammissibile attesa l’inammissibilità dell’intero procedimento” (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 7191 del 13/04/2016, Rv. 639661 – 01), ma di dover affermare l’opposto principio per cui, indipendentemente dalla circostanza che esso sia eventualmente pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

3.12. Nella specie, non è stata proposta l’opposizione avverso il provvedimento di revoca nelle forme previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, al capo dell’ufficio giudiziario (il che ha determinato il mancato svolgimento della necessaria ed insopprimibile fase di merito attinente alla valutazione dei presupposti della revoca), e non è stato, del resto, neanche evocato il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, unico legittimato passivo necessario nel relativo procedimento contenzioso.

3.13. Di conseguenza, la censura risulta senz’altro inammissibile nella presente sede processuale, ove l’opposizione è stata accorpata nel ricorso per cassazione della sentenza di merito.

3.14. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, risultata soccombente sotto ogni profilo, va condannata al pagamento delle spese processuali in osservanza del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., nell’ammontare come di seguito liquidato, con raddoppio del contributo unificato: difatti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese pari a Euro 200,00, spese generali e contributi di legge;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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