Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30279 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27-1, presso lo studio dell’avvocato

TEDESCO GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati SURACE

FRANCESCO, MALLUZZO LUIGI MARIA giusta proura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA – (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOCCHINI ROBERTO

giusta procura margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

OTIS SPEDIZIONI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 293/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO, del

30.11.2009, depositata il 01/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. V.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia s.p.a. e la Otis Spedizioni s.r.l. avverso la sentenza del 1 febbraio 2010, con la quale il Tribunale di Catanzaro, nella dichiarata contumacia di esso ricorrente, ha accolto con gravame delle spese giudiziali l’appello della Telecom avverso la sentenza n. 2297 del 2008, con la quale il Giudice di Pace di Badolato, provvedendo sulla domanda di esso ricorrente contro la Telecom, aveva accolto la sua domanda, intesa ad ottenere dalla Telecom il risarcimento del danno sofferto a causa dell’inadempimento contrattuale all’obbligo di consegnare, nel quadro del relativo rapporto di utenza, l’elenco telefonico dell’anno 1999, condannando la Telecom al pagamento di Euro 80,00.

Nel giudizio davanti al Giudice di Pace la Telecom aveva chiamato in manleva la Otis Spedizioni s.r.l. quale incaricata della consegna degli elenchi.

1.1. Il Tribunale, provvedendo sull’appello della Telecom, ha dichiarato improponibile la domanda per mancata dimostrazione dell’esperimento del tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com., prescritto dalla deliberazione dell’Agcom 182/CONS dell’8 febbraio 2002.

1.2. Al ricorso, che propone quattro motivi, ha resistito con controricorso la Telecom, mentre non ha svolto attività difensiva la Otis.

2. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta reazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti testuali considerazioni:

“3. Il ricorso può essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Malluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. n. 15478 del 2008).

3.1. Con il primo motivo si lamenta “nullità della sentenza e del procedimento; violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 6 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo e degli artt. 101 e 171 c.p.c.”.

Vi si sostiene, adducendo che si sarebbe in presenza di una nullità ai sensi dell’art. 161 c.p.c., che erroneamente il Tribunale – come risulta dall’affermazione della sentenza -avrebbe considerato la ricorrente contumace in appello, in quanto non costituita, e, quindi, avrebbe omesso di considerare le sue difese, ancorchè invece la costituzione vi fosse stata, siccome emergerebbe dall’attestazione della cancelleria del Tribunale sulla comparsa di costituzione, recante la dicitura “depositato in cancelleria oggi 24/4/2009” seguita dalla firma di un collaboratore di cancelleria in pari data.

3.1.2. Il motivo appare inammissibile.

Con esso, infatti, si denuncia un errore revocatorio, in quanto si assume che il Tribunale non avrebbe percepito un fatto processuale, la costituzione della parte appellata e qui ricorrente, che, invece, risultava dagli atti. Nè, quando si dice che in base ad un accesso presso la cancelleria, i fascicoli forse sono stati smarriti o comunque non sono rinvenuti, si allude alla circostanza che al momento della trattazione e della declaratoria della contumacia essi non fossero presenti e, quindi, percepibili dal Tribunale.

La sentenza, del resto, afferma lapidariamente che dev’essere dichiarata la contumacia della parte appellata, non costituitasi ancorchè regolarmente citata e, quindi, fa un’affermazione che evidenzia la percezione di un fatto negativo, cioè la mancata costituzione, senza indulgere ad alcuna valutazione nè fattuale nè giuridica.

Il vizio della sentenza avrebbe dovuto, dunque, denunciarsi – come eccepisce la resistente – ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, cioè con il mezzo della revocazione.

3.2. Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza e del provvedimento; violazione dell’art. 331 c.p.c.”, assumendosi che l’appello non era stato notificato dalla Telecom alla Otis, ancorchè la situazione fosse di inscindibilità o di dipendenza fra la causa principale e quella relativa alla domanda di manleva.

3.2.1. Il motivo appare inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, applicabile anche ai motivi di ricorso denuncianti vizio di violazione di norme del procedimento.

Invero, nel ricorso non si dice se la chiamata della Otis ebbe corso, nè si precisa se la Otis, in caso positivo, si costituì. Nemmeno si dice quale fu la decisione del Giudice di Pace sulla chiamata. In tale situazione la Corte non è messa in grado di procedere al riscontro del motivo sulla base degli atti processuali.

3.2.2. Ove il rilievo di inammissibilità fosse superabile, si dovrebbe rilevare che la sentenza impugnata da atto che la chiamata in causa venne effettuata in violazione dei termini concessi. Si dovrebbe, dunque, presumere che su di essa venne adottata una decisione in rito, cioè si ritenne la chiamata inammissibile.

Ne discenderebbe che, avendo esercitato il diritto di impugnazione sulla causa principale soltanto la Telecom, competeva ad essa di evocarla in giudizio impugnando la relativa statuizione, ma solo ove avesse voluto comunque valersi della manleva. In ragione dell’esito del giudizio di primo grado sulla domanda di garanzia, la scelta della Telecom di non impugnare la statuizione sulla domanda di manleva e di impugnare solo sulla domanda principale, prestando acquiescenza alla statuizione (esplicita o implicita non è dato sapere) sulla domanda di manleva, si presentava perfettamente compatibile con la permanenza di quest’ultima, onde il nesso di dipendenza in concreto non esisteva ed era applicabile non l’art. 331 c.p.c., ma l’art. 332 c.p.c..

3.3. Con il terzo motivo si deduce “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 434 e 437 c.p.c.”, sotto il profilo che il Tribunale avrebbe deciso su una domanda diversa da quella introdotta dalla parte qui ricorrente, in quanto nella sentenza si fa riferimento ad essa come concernente la mancata consegna dell’elenco per il 2006 e non per il 1999.

3.3.1. Il motivo (di cui il controricorso non ha percezione) appare inammissibile, perchè la circostanza evidenziata si può e si deve considerare come mero errore materiale, come tale rimediabile con il procedimento di correzione (si veda già, sulla non deducibilità con il ricorso per cassazione degli errori materiali contenuti nella sentenza d’appello o ricorribile, Cass. n. 3335 del 1973; da ultimo, Cass. n. 3656 del 2006 e n. 21012 del 2010).

4. Con il quarto motivo si denuncia “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione art. 8 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvate con Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS (Allegato A alla delibera n. 173/07/CONS)”.

Vi si deduce che, invece, il tentativo di conciliazione era stato esperito, come ampiamente dimostrato dalla raccomandata attestante la richiesta inoltrata al CORECOM competente (cfr raccomandata n. (OMISSIS)) e che, dunque, la sentenza sarebbe contraddittoria, perchè nel fascicolo di primo grado risultavano prodotte le ricevute di deposito presso Co.re.com. Il Tribunale non avrebbe tenuto in conto il suddetto documento, travisando i fatti, essendo stata prodotta agli atti la prova del fatto dell’avvenuto deposito dell’istanza presso la competente Autorità. Inoltre, avrebbe violato lo stesso art. 8 sopra citato.

4.1. Anche tale motivo, come emerge dal riferimento al travisamento, appare inammissibile, perchè revocatorio: infatti, l’assunto che la parte ricorrente ed appellata si fosse costituita e fosse presente nel suo fascicolo di primo grado la prova dell’esperimento del tentativo di conciliazione, evidenzia che il Tribunale avrebbe nuovamente commesso un errore di percezione di un fatto, una volta postosi nella logica di considerare, sempre per errore di percezione, contumace la parte qui ricorrente.

Il motivo – che fra l’altro fa riferimento ad una delibera dell’AGCOM diversa da quella indicata dal Tribunale – avrebbe dovuto dedursi con la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

4.2. Il motivo sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 anche perchè non fornisce l’indicazione specifica della produzione della richiesta di tentativo di conciliazione, sia omettendo di riprodurne per quanto interessa il contenuto, sia omettendo di indicare come e dove venne prodotta in primo grado (si veda, sull’art. 366 c.p.c., n. 6. Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, fra tante). Nell’elenco documenti in calce al ricorso, d’altro canto, v’è solo l’indicazione di una ricevuta di trasmissione di una non meglio individuata istanza.

4.3. L’inammissibilità del motivo esclude che la Corte possa domandarsi anche d’ufficio se, pur per il caso di omesso esperimento del tentativo di conciliazione, il Tribunale abbia fatto bene a dire improponibile e, quindi, a definire in rito il giudizio, piuttosto che sospenderne lo svolgimento in attesa dell’esperimento e, quindi, annullare la sentenza di primo grado e rinnovare la decisione (si veda, in termini, Cass. n. 14103 del 2011).

5. Conclusivamente, essendo inammissibili tutti i motivi, il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è dichiarato, pertanto, inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, avuto riguardo alla circostanza indicata dalla relazione al punto 4.3., che può considerarsi come giusto motivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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