Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30279 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30279 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3644-2017 RG. proposto da:
iNLMtR. S.P.A. (C.F. 01836980365), in persona dell’Amministratore
delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA n.101, presso lo studio
dell’avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati NIORENO PESARESI, GIOVANNI
BOLDRINI;

– ricorrente contro
CARLUCCI FRANCESCO;

– intimato per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di RIMINI del 27/12/2016, emessa sul procedimento iscritto al n.
605/2016 R.G.;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE che ha

ricorso, annulli l’impugnata ordinanza ed emetta i provvedimenti
conseguenti per legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – Con l’ordinanza impugnata per regolamento, il Tribunale del
lavoro di Rimini, decidendo sul ricorso proposto ex art. 1, co. 47 e
sem., 1. n. 92/2012 proposto dalla NL1RR S.p.A. nei confronti di
Francesco Carlucci, finalizzato all’accertamento della legittimità del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società al
Carlucci, dichiarava la sussistenza della litispendenza in favore del
Tribunale del lavoro di Napoli Nord.
Francesco Carlucci era dipendente dal 2003 della Marr S.p.A. come
magazziniere presso la filiale ubicata in Casoria (denominata ‘Man
Napoli’).
Nel 2015 la Marr avviava un processo di riorganizzazione del
lavoro e decideva di esternalizzare il servizio cui era addetto il Carlucci
(movimentazione e preparazione prodotti alimentari) appaltandolo a
società specializzate; pertanto, non avendo più necessità della figura
professionale di detto dipendente presso la filiale di Casoria, lo
trasferiva presso quella di Genova sita in Carasco (denominata ‘Man
Genova’) ove l’attività di gestione del magazzino veniva effettuata
direttamente (trasferimento disposto in data 13/5/2015).
Il Carlucci, in data 14/2/2016, impugnava il trasferimento davanti
al Tribunale di Napoli (deducendo l’assenza di valide ragioni
Ric. 2017 n. 03644 sez. ML – ud. 08-11-2017
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chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

giustificative e comunque evidenziando il carattere punitivo e ritorsivo
del provvedimento).
Nel 2016 il processo di esternalizzazione interessava anche la Man
di Genova e, non essendovi altre sedi presso cui collocare il Carlucci,
ne veniva disposto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il

lavoratore

impugnava

tale

provvedimento

prima

stragiudizialmente e poi, in data 11/10/2016, giudizialmente, innanzi al
Tribunale di Napoli (deducendo il carattere ritorsivo del
provvedimento e l’insussistenza di un motivo oggettivo).
Dopo aver ricevuto l’impugnativa stragiudiziale, la società agiva in
prevenzione per far dichiarare la legittimità del licenziamento, ciò con
ricorso depositato in data 23/6/2016 dinanzi al Tribunale di Rimini (la
sede legale della società è appunto a Rimini).
In tale giudizio il Carlucci si costituiva ed eccepita la litispendenza.
Il Tribunale di Rimini, rilevata la pendenza di due cause connesse
dinanzi al Tribunale di Napoli ed evidenziato che entrambe le cause
avevano ad oggetto l’illegittimità degli adottati provvedimenti datoriali
in quanto asseritamente connotati da un motivo ritorsivo e
persecutorio, in applicazione del criterio della prevenzione (la causa
prioritariamente instaurata era stata quella avente ad oggetto
l’impugnativa del trasferimento innanzi al Tribunale di Napoli),
dichiarava la litispendenza in favore del Tribunale di Napoli Nord.
Propone ricorso per regolamento la società deducendo il
malgoverno da parte del Tribunale di Rimini dell’art. 39 cod. proc. civ.
e dei principi espressi sul tema da questa Corte.
Il lavoratore è rimasto intimato.
2 – Il Procuratore Generale ha concluso per raccoglimento del
ricorso sulla base di due considerazioni: la causa relativa al
Ric. 2017 n. 03644 sez. ML – ud. 08-11-2017
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(27/4/2016).

trasferimento ha un petitum diverso e dunque non è connessa; quella
relativa al licenziamento è stata instaurata dopo il giudizio in
prevenzione.
3 – Il Collegio ritiene di condividere il suddetto parere.
Come affermato da questa Corte (Cass. 12 luglio 2002, n. 10195,

competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente
quando fra due o più cause vi sia, oltre all’identità dei soggetti – a nulla
rilevando la circostanza che un soggetto assuma formalmente, in uno
dei giudizi, la qualità di attore e nell’altro (o negli altri giudizi) quella di
convenuto – anche l’identità di petitum e di causa petendi; quest’ultima,
inoltre, deve essere esclusivamente riferita al fatto costitutivo del
diritto fatto valere in giudizio, con la conseguenza che se più domande,
pur essendo inerenti al medesimo rapporto giuridico intercorso tra le
parti, traggano tuttavia il loro fondamento da fatti costitutivi non
collegati fra loro neanche da un nesso di dipendenza, la litispendenza
non sussiste (si veda anche Cass. 31 luglio 2014, n. 17443).
La nozione di litispendenza, dunque, sebbene estesa fino a
ricomprendere le domande contrapposte reciprocamente formulate
dalle parti in relazione ad un medesimo rapporto giuridico, presuppone
pur sempre, oltre alla comunanza delle parti delle due cause, anche
l’identità del petitum e della causa petendi.
Solo in presenza di tale identità va fatta applicazione del criterio
della prevenzione che mira ad evitare la contemporanea pendenza di
due giudizi con gli stessi elementi processuali e, dunque, una duplicità
di azioni giudiziarie in relazione al medesimo diritto soggettivo.
Anche qualora in un giudizio vengano avanzate più domande (e
non è questo il caso in esame in cui vi erano due giudizi pendenti
innanzi al Tribunale di Napoli aventi ognuno ad oggetto una domanda
Ric. 2017 n. 03644 sez. ML – ud. 08-11-2017
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conf. Cass. 18 marzo 1996, n. 2253), la litispendenza, che determina la

diversa) ed una sola di queste sia identica ad altra avanzata in diverso
procedimento, la litispendenza va dichiarata solo con riferimento a
quella delle domande pur contestualmente proposte avente identità di
petiturn e di causa petendi (cfr. Cass. 16 dicembre 2005, n. 27783; Cass. 5
agosto 2015, n. 16454; si veda anche Cass. 26 gennaio 2004, n. 1302).

valutato solo con riferimento alle contrapposte domande riguardanti il
licenziamento ed era in relazione ad esse che andava stabilita la
prevenzione (ovviamente da parte del giudice successivamente adito).
4 – Da tanto consegue che il ricorso va accolto e va cassata
l’ordinanza con cui è stata dichiarata la litispendenza in favore . del
Tribunale di Napoli Nord.
La regolamentazione delle spese relative al regolamento di
competenza è rimessa al Tribunale di Rimini, avanti al quale la causa
dovrà essere riassunta nel termine di legge.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rimette le
parti, previa riassunzione nel termine di legge, innanzi al Tribunale di
Rimini, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente
giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, l’8 settembre 2017

Ed allora, nel caso in esame, il rapporto di litispendenza andava

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