Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30278 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato PASTORE

FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CASALPALOCCO (OMISSIS), in persona del suo presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERNABA ORIANI N.

32, presso lo studio dell’avvocato BERTI GIUSEPPE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ZACCHEO MASSIMO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2718/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

22.6.2010, depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

C.S. chiese la revocazione per errore di fatto di una sentenza della Corte d’Appello di Roma pronunciata in tema di comodato.

Con sentenza depositata in data 6 ottobre 2010 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improcedibile il ricorso perchè notificato tardivamente.

Alla Corte di Cassazione sono state devolute le seguenti questioni di diritto:

se vi sia stata violazione del contraddittorio e se l’atto abbia raggiunto il suo scopo.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – La Corte territoriale ha spiegato che il decreto presidenziale del 26 gennaio 2009 di fissazione dell’udienza di discussione è pervenuto a conoscenza del ricorrente quanto meno in data 8 aprile 2009 (richiesta per rilascio copie) per cui la notifica al Consorzio Casalpalocco in data 27 aprile 2009 è avvenuta oltre la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 184 bis c.p.c.;

violazione del contraddittorio. Si assume il diritto alla rimessione in termini della parte caduta in decadenza per ragioni ad essa non imputabili, che indica nel mutamento di orientamento giurisprudenziale. Si aggiunge che la tardività della notifica non era stata sollevata dalla controparte, ma rilevata d’ufficio in sede decisoria, impedendo alle parti di dedurre sul punto, in violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4 nonchè art. 384 c.p.c., comma 3.

Quest’ultimo si riferisce esclusivamente al giudizio di cassazione, mentre il secondo attiene alla prima comparizione delle parti nel giudizio di primo grado.

L’art. 184 bis, ormai abrogato, presupponeva la non imputabilità alla parte della decadenza e il ricorrente non ha spiegato quali fossero le ragioni che gli avevano impedito di effettuare la notifica entro il termine prescritto dall’art. 435 c.p.c., comma 2 e, invece, di provvedervi solo tre mesi dopo l’emanazione del decreto presidenziale.

La sentenza delle Sezioni Unite posta a fondamento della decisione censurata è antecedente al deposito del decreto presidenziale e, comunque, ha ribadito un filone giurisprudenziale che già si stava consolidando, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 111 Cost. Il ricorrente assume che l’atto ha raggiunto lo scopo dal momento che il Consorzio si è costituito senza nulla eccepire.

La sentenza impugnata non ha deciso la questione di diritto in difformità della giurisprudenza della Corte di Cassazione e il ricorrente non ha addotto argomenti utili a modificarla (art. 360-bis c.p.c., n. 1).

La costituzione dell’intimato vale a sanare la nullità della notifica, ma non pone rimedio alla tardività, rilevabile d’ufficio, dell’atto introduttivo del giudizio. Tardività che lo rende inammissibile e che è rilevabile d’ufficio.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio non ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; infatti è orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente (Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass. 30 dicembre 2010, n. 26489; Cass. 14 luglio 2011, n. 15590; Cass. 13 luglio 2011, n. 15419; Cass. 12 aprile 2011, n. 8411) che nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione, e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione; che il ricorso deve perciò essere accolto; spese rimesse; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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