Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30278 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30278 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 15514-2016 proposto da:
R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già Ferrovie dello
Stato Società di Trasporti e servizi per azioni) Società a con socio
unico C.F.01585570581, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUIGI GIUSEPPE
FARAVELLI n.22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
i\L-1RESCA, che lo rappresenta e difende disgiuntamente all’avvocato
ROSA PINO;

– ricorrente contro
NIANCINONE GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RIMINI n.14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA
CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO
SORBELLO;

Data pubblicazione: 15/12/2017

- controrícorrente contro
UBERTALLI ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RIMINI n.14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA
CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO

– controrícorrente contro
ARICO’ DOMENICO, BARILLA’ ANTONIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA Q. NIAIORANA n. 9, presso lo studio
legale FAZZARI, rappresentati e difesi dall’avvocato AURORA
NOTARIANNI;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositatal’8/3/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 8/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
í\IAROTTA.
Rilevato che:
– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina in
parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, ha
dichiarato (tra l’altro) l’illegittimità dei contratti a viaggio stipulati tra
Domenco Aricò, Giacomo Mancinone, Antonino Ubertalli„”tntonio
Barillà e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per genericità delle indicazioni
contenute negli stessi ed insufficienza a configurare un pieno
adempimento delle disposizioni del codice della navigazione, la
sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza

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SORBELLO;

rispettivamente dall’8/9/1997 (Aricò), dall’il /3/1996 (Mancinone), dal
7/6/1996 (Ubertalli), dal 25/9/1997 (Barillà), quantificava in 12
mensilità l’indennità risarcitoria ex art. 32 della L. n. 183/2010,
condannava la società a corrispondere ai lavoratori anche la retribuzione
dovuta dalla data della sentenza fino alla riassunzione, detratto

– avverso tale sentenza Rete Ferroviaria S.p.A. propone ricorso per
cassazione affidato ad un motivo;
– Domenco Aricò, Giacomo Mancinone, Antonino Ubertalli,
Antonio Barillà resistono con separati controricorsi;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– la società ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– con l’unico motivo la società denuncia violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. assumendo che la Corte di appello è incorsa nel vizio di
ultrapefizione perché, a fronte di domande rivolte ad ottenere la
declaratoria dell’illegittimità di specifici contratti di arruolamento a
termine (intercorsi per l’Aricò dal 20/6/2006 al 5/9/2006, per il
Mancinone dal 6/5/2005 al 5/8/2005 e dall’8/11/2006 al 24/1/2007,
per l’Ubertalli dal 16/8/2001 al 13/9/2001 e dal 19/10/2006 al
4/1/2007, per il Barillà dal 10/3/2006 al 26/5/2006 e dal 10/11/2006
al 26/1/2007), contratti tutti stipulati per uno o più viaggi per un
massimo di 78 giorni (fatta eccezione per il contratto stipulato da
Antonino Ubertalli per il periodo dal 16/8/2001 al 13/9/2001 per un
massimo di 80 giorni), ha dichiarato la nullità dei contratti recanti
l’indicazione ‘per più viaggi sulla rotta Messina – Villa S.G. e viceversa;
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l’eventuale aliunde perceptum;

Messina – Reggio Calabria e viceversa’ con decorrenza rispettivamente
dall’8/9/1997 (Aricò), dall’11/3/1996 (Mancinone), dal 7/6/1996
(Ubertalli), dal 25/9/1997 (Barillà), contratti che non avevano formato
oggetto di domanda e che erano stati prodotti in giudizio dagli
interessati al mero fine di dimostrare il reiterato ricorso della società ai

– il motivo è manifestamente fondato;
– le deduzioni della ricorrente hanno trovato puntuale riscontro non
solo nei passaggi dei ricorsi introduttivi del giudizio debitamente
trascritti dalla ricorrente per cassazione nelle parti di interesse a reggere
le censure e nei documenti ritualmente allegati al ricorso ma anche
negli atti di causa;
• – effettivamente le domande avanzate da Domenco Aricò, Giacomo
Mancinone, Antonino Ubertalli, Antonio Barillà non aveva riguardato i
contratti a viaggio ritenuti illegittimi dalla Corte di appello di Messina e
risalenti agli anni 1996 e 1997 – v. pag. 9 della sentenza impugnata – ma
solo i contratti di arruolamento a termine sopra specificati;
– a fronte della eccezione, formulata dalla società, al fine di ottenere
l’espunzione dal giudizio dei contratti prodotti dai ricorrenti in sede di
note difensive (e dunque tardivamente), questi ultimi avevano
evidenziato che tale produzione era stata volta- solo a dimostrare
l’illegittimità del reiterato comportamento datoriale (v. verbale di
udienza del 15/10/2010 allegato sub doc. 5 al ricorso per cassazione);
– né la richiesta di cui ai ricorsi introduttivi di riconoscimento del
diritto alla costituzione di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato poteva (come sostengono taluni dei controricorrenti) in
qualche modo contenere una posizione sanzionatoria relativa a tutti i
contratti a tettnine stipulati tra le parti, a fronte di una precisa
indicazione ed impugnazione delle convenzioni cui era stato apposto
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contratti a termine;

un termine di durata, che solo integrava e delimitava il petitum della
causa;
– è allora palese la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. essendovi
stata una pronuncia ultra petita;
– conclusivamente, non condivisa la proposta, il ricorso va accolto

odierni controricorrenti con rinvio alla Corte di appello di Catania che
procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese ‘del
presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata
e rinvia anche per le spese, alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2017

e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla posizione degli

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