Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30277 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7459/2017 proposto da:

I.A., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati AMBROGIO DEL DEO, NICOLA NICOLELLA, ROSARIO

MARINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CIVITAS SOC. COOP. – SOCIALE ONLUS;

nonchè da:

CIVITAS SOC. COOP. – SOCIALE ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. BAGLIVI 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TRAMONTANO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 411/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/01/2017 R.G.N. 733/2016 + 1.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte di appello di Napoli, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di I.A. intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento per motivi disciplinari intimatogli dalla Civitas Coop. Soc. Onlus;

1.1. che il giudice del reclamo, escluso il verificarsi della decadenza dall’impugnazione, alla base del decisum di primo grado, ha ritenuta fondata la eccezione della società secondo la quale poichè, per come pacifico, il rapporto dello I. era a tempo determinato con data di cessazione prevista per il 30.6.2017, la relativa risoluzione, anche ove ritenuta illegittima, avrebbe potuto determinare, al più, il solo risarcimento del danno in relazione al periodo decorrente dal supposto illegittimo licenziamento alla scadenza del termine, ma non la tutela reintegratoria, e che lo I., su tale specifico punto, non aveva articolato alcuna difesa; si era limitato, infatti, a chiedere la tutela prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza formulare specifica domanda risarcitoria relativa al periodo decorrente dal licenziamento alla scadenza del termine;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.A. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e successive modificazioni, in relazione alla cit. L. n. 300 del 1970, art. 7, in comb. disp. con l’art. 12 preleggi, comma 1. Premessa la natura disciplinare del licenziamento in controversia, richiamato l’obbligo datoriale di sentire il lavoratore a sua difesa, si duole, in sintesi, della mancata audizione del dipendente nell’ambito del procedimento disciplinare;

2. che con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 e della cit. L. n. 300 del 1970, art. 18 e successive modificazioni, in relazione alla cit. L. n. 300 del 1970, art. 7 e in relazione all’art. 2106 c.c., in particolare con riferimento alla esigenza della sussistenza ed imputabilità del fatto ascritto e di adeguatezza della sanzione;

3. che con il terzo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia rappresentato dalla mancata reimmissione in servizio del ricorrente, stante le risultanze probatorie che sanciscono la illegittimità assoluta del licenziamento stesso. Lamenta che il giudice di appello non abbia soddisfatto le legittime pretese di chiarezza dell’appellante in relazione agli esiti della prova assunta ed alla volontà della parte datrice, in quella sede emersa, di costruire artificiosamente le condizioni per la interruzione del rapporto. Argomenta, quindi, in punto di tutela prevista per l’ipotesi di motivo discriminatorio e di insussistenza del fatto evidenziando, in relazione a tale ultimo profilo, che la prova orale non aveva confermato la ricostruzione della cooperativa in ordine alle condotte oggetto di addebito. Sostiene in base all’art. 2119 c.c., che il recesso anticipato, anche nell’ipotesi di contratto a termine, è illegittimo per violazione del termine contrattuale ed obbliga il recedente al risarcimento del danno da liquidarsi secondo le regole comuni, vale a dire con riconoscimento del diritto alle retribuzioni fino alla scadenza del termine oltre al danno derivante dai minori contributi;

4. che con il quarto motivo deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento alla richieste residuali di determinazione del risarcimento del danno. Sostiene di avere, sia nella fase cautelare che nelle fasi di merito, sempre formulato, quale extrema ratio, una richiesta di risarcimento del danno a prescindere dalla invocata illegittimità del licenziamento e dalla consequenziale richiesta di remissione in servizio dello I. (ricorso pag. 25):

5. che con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la società cooperativa deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 2964 c.c., censurando la sentenza di appello per avere escluso fa decadenza di controparte dall’impugnazione del licenziamento;

6. che i motivi di ricorso principale sono inammissibili in quanto non risulta validamente censurata la ratio decidendi alla base della sentenza di secondo grado. Il giudice di appello, infatti, ha mostrato di ritenere assorbito l’esame nel merito delle questioni implicate dalla originaria domanda sulla base della considerazione che il tipo di tutela in concreto invocata non era compatibile con la natura a tempo determinato del contratto di lavoro. Tale affermazione, nella quale si compendia il nucleo argomentativo fondante la decisione di secondo grado, non risulta in alcun modo inficiata dalle censure svolte con il primo, il secondo ed il terzo motivo che attengono a questioni del tutto prive di pertinenza con le motivazioni che sorreggono la sentenza di secondo grado la quale non ha affrontato nè il tema della mancata audizione del lavoratore, nè il tema della adeguatezza della sanzione espulsiva irrogata nè, infine, il tema della corretta ricostruzione delle emergenze istruttorie;

7. che il quarto motivo risulta, anch’esso inammissibile sia per la inidoneità del vizio denunziato, espressamente ricondotto all’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad inficiare la sentenza impugnata sotto il profilo della corretta interpretazione del contenuto della originaria domanda in relazione alla tutela richiesta (ipotesi configurante un vizio di attività del giudice del merito astrattamente riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sia per i termini del tutto generici ed assertivi con i quali viene contrastata l’affermazione del giudice di appello relativa al tipo di tutela invocata dal lavoratore;

8. che alla inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

9. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

10. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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