Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30277 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30277 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA
c
sul ricorso iscritto al n. 28137-2016 R.G. proposto da:
VERDE ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dagli avvocati prof.
Stefano FIORENTINO e Michele DI FIORE, ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Banco di S. Spirito, n. 42, presso Gnosis
Florence s.r.1.;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
o/it
Data pubblicazione: 15/12/2017
avverso la sentenza n. 3502/40/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE STACCATA di
LATINA, depositata il 6/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
1. La contribuente Annunziata Verde, destinataria di un avviso di
accertamento di maggiori redditi imponibili emersi a seguito di verifica
delle movimentazioni bancarie, propone ricorso per cassazione affidato a
due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in
epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva
respinto l’impugnazione proposta dalla predetta contribuente avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina per avere
rilevato, per quanto qui di interesse, la novità delle domande proposte
nelle memorie depositate in grado di appello.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata.
CONSIDERATO che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 57
digs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che quelle prospettate
nella memoria depositata in grado di appello costituissero domande nuove
rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo.
2. Il motivo è fondato.
RILEVATO che
2.1. Invero, dal contenuto del ricorso introduttivo, riprodotto per
autosufficienza nel ricorso, risulta che la contribuente contestò nel merito
l’accertamento di maggior reddito, deducendo che «quei versamenti sui
conti della ricorrente non possono concorrere a determinare un maggior
reddito per tre motivi», analiticamente specificati, ovvero,