Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30276 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FIUMALBI

ALESSANDRO (studio avv. GIANCARLO FERRI) che lo rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI spa (OMISSIS), in persona del Direttore

Sinistri, procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo

studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso passivo;

– controricorrente –

e contro

LU.LU. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2010 del TRIBUNALE di FIRENZE, SEZIONE

DISTACCATA di EMPOLI del 29/03/2010, depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

L.L. chiese il risarcimento dei danni subiti nel sinistro in cui era rimasto coinvolto con Lu.Lu..

Con sentenza depositata in data 29 marzo 2010 il Tribunale di Firenze – Sezione distaccata di Empoli – ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di Pace dichiarando il L. responsabile esclusivo del sinistro. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se sia corretta la motivazione della sentenza impugnata.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo lamenta insufficiente, contraddittoria, erronea e illogica motivazione in dipendenza di un grossolano scambio di perizie: nella motivazione della sentenza il giudice di secondo grado ha citato la perizia di una delle parti ritenendola essere erroneamente quella d’ufficio. La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Per completezza si rileva che le argomentazioni a sostegno della censura non dimostrano nè insufficienza, nè contraddittorietà, nè illogicità della motivazione, ma semmai denunciano un errore di fatto di carattere revocatorio.

Il secondo motivo adduce contraddittoria, insufficiente e illogica motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste N. nonchè alla inattendibilità del teste M..

Questa censura, che non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione omettendo di riferire testualmente le deposizioni dei due testi indicati, presenta le medesime caratteristiche negative della precedente. Le argomentazioni a sostegno non dimostrano nè contraddittorietà, nè insufficienza, nè illogicità della motivazione della sentenza, ma si limitano a dissentirne, non considerando che alla Corte di Cassazione non è consentito esprimere apprezzamenti di fatto e valutazioni di merito.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il L. ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte con la memoria dal ricorrente non sono condivisibili risultando confermata, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6; va ribadito che quanto affermato a pag. 3 del ricorso non è sufficiente; il Tribunale ha privilegiato le deposizioni testimoniali, per cui sono irrilevanti gli errori concernenti le C.T.U.;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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