Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30276 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30276 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 21785-2016 proposto da:
AGENZLA DELLE ENTRXIE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
IDEAI. CASA S.R.L., DI GIROLAMO DONATO, ANGELO
ANTONIO NIASTRANGITO e LUPACCHINO ANTONIO;

– intimati –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso la sentenza n. 114/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il
01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 gennaio 2016 la Commissione tributaria
regionale del Molise respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 174/3/10 della
Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto i
ricorsi della Ideai Casa srl nonché dei suoi soci Di Girolamo Donato e
Lupacchino Antonio contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES,
IRPEF, IVA 2006. La CFR osservava in particolare che l’ atto
impositivo societario, dal quale derivavano quelli emessi nei confronti
dei soci, doveva considerarsi illegittimo, poiché adottato in carenza dei
presupposti di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973 e
comunque affermava l’inadeguatezza della prova indiziaria fondante le
pretese fiscali portate dagli atti impositivi impugnati.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
Gli intimati non si sono difesi.
Considerato che:
Con il primo ed il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta omesso esame di
fatti decisivi controversi, poiché la CFR non ha considerato l’
“antieconomicità” della gestione della società verificata (primo motivo)
Ric. 2016 n. 21785 sez. MT ud. 22-11-2017
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MANZON.

e nemmeno ha ponderato adeguatamente le modalità di rettifica delle
percentuali di ricarico (secondo motivo).
Le censure sono inammissibili.
Trattasi all’evidenza di una “doppia conforme” di merito, sicché i
mezzi in esame non sono proponibili ex art. 348 ter, quarto e quinto

all’onere processuale specifico spettantele secondo il principio di
diritto che «Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto
comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per
evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc.
civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di
primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello,
dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 1, Sentenza n. 26774
del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03).
Con il terzo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la
ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 39, primo
comma, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54, d.P.R. 633/1972, 2729, cod. civ.,
poiché la

crR non ha avvalorato il metodo di calcolo della percentuale

di ricarico adottato nell’avviso di accertamento impugnato quale
adeguata base probatoria indiziaria al fine di legittimare la metodologia
accertativa di cui a dette disposizioni legislative e quindi fondare le
pretese fiscali de quibus.
La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare
la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti
in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a
base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio
convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola
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comma, cod. proc. civ., non avendo comunque la ricorrente assolto

necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre
una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli
intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi
singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale
di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione

siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una
valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con
certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne
consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la
decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli
elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche
singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di
acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe
potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di
vicendevole completamento» (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del
06/06/2012, Rv. 622995 – 01);
-«In tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via
presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce
venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando
un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei
beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in
modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale,
scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di
determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del rutto
dalla circostanza che la contabilità dell’imprenditore risulti
formalmente regolare» (Sez. 5, Sentenza n. 3197 del 11/02/2013, Rv.
625430 – 01).

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complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi

Il giudice tributario di appello non ha rispettato i criteri valutativi,
generali e specifici, rivenienti dai principi di diritto espressi in tali
arresti giurisprudenziali, riferendosi ad una giurisprudenza di questa
Corte che non è pertinente al caso di specie, in quanto relativa alla
diversa metodologia di determinazione analitico-induttiva della

specifico settore commerciale.
Seguendo tale errato modo di qualificazione del reale oggetto della
contesa, la CTR non ha quindi effettuato il giudizio di merito che
invece le spetta con riguardo alla specifica modalità di determinazione
della percentuale di ricarico addottata dall’Ente impositore, che risulta
basata sull’analisi dei dati desunti dalla stessa contabilità aziendale della
società contribuente verificata.
Quindi ha violato la regola di giudizio codicistica in tema di
valutazione della prova presuntiva e quella tributaristica
sull’accertamento analitico con utilizzo di presunzioni semplici.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al terzo motivo,
essendo inammissibili il primo ed il secondo motivo, con rinvio al
giudice a (pio per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il
primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 22 novembre 26-i-7

percentuale di ricarico mediante comparazione con quella dello

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