Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30275 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.F. (OMISSIS), E.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell’avvocato PANINI ALBERIGO, rappresentate e

difese dall’avvocato PALAZZO ANGELO per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), (già Alleanza

Assicurazioni Spa), in persona dei suoi legali rappresentanti,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio

dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BELLONI EMANUELA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2029/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

30/6/2009 depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

F.F. ed E.E. chiesero il pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto dalla Alleanza Assicurazioni per la morte del loro dante causa E.S..

Con sentenza depositata in data 15 luglio 2009 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha annullato il contratto e, conseguentemente, respinto la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia carenza di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si assume che la richiesta di annullamento del contratto di assicurazione non era stata reiterata specificamente dall’appellante in sede di gravame. La violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere fatta valere ai sensi del n. 4 (non del n. 3) dell’art. 360 c.p.c..

La censura presuppone l’interpretazione dell’atto di appello. La Corte territoriale ha spiegato che la Compagnia assicuratrice aveva ribadito che la reticenza del ricorrente circa la pregressa sua grave malattia aveva viziato il consenso da parte dell’Assicurazione, costituendo quindi una causa di annullamento del contratto. Pertanto, contrariamente all’assunto, la questione era stata devoluta alla Corte territoriale.

Il secondo motivo adduce errore di fatto sulla data di stipula del contratto di assicurazione (nel 1999, ignorando la polizza stipulata nel 1991, che aveva dato inizio al rapporto), ed errata, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.

La censura non è autosufficiente. Per sfuggire alla sanzione di novità della questione le ricorrenti avrebbero dovuto indicare, riferendone testualmente le parti pertinenti, in quale loro atto avessero sottoposto la questione all’esame della Corte d’Appello.

Inoltre risulta violato l’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Inoltre l’errore di fatto è, semmai, un vizio revocatorio e non può essere fatto valere in sede di legittimità.

E’ appena il caso di aggiungere che il decesso si è verificato nel 2001, per cui, ai fini della decisione, occorreva avere riguardo alle condizioni contrattuali definite nel 1999, e non a quelle risalenti al 1991.

Il terzo motivo lamenta errato accoglimento dell’eccezione di annullamento per contrasto con il dettato delle condizioni generali di polizza e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonch‚ errata e illegittima applicazione dell’art. 1892 c.c..

L’interpretazione delle clausole contrattuali Š affidata al giudice di merito e le argomentazioni delle ricorrenti non dimostrano che nella specie vi sia stata violazione dei consueti criteri ermeneutici.

Ugualmente attinente al merito è la valutazione della veridicità o meno delle dichiarazioni dell’assicurato, dell’incidenza di esse sulla volontà dei contraenti e delle patologie in atto sul decesso, della conoscenza di dette patologie da parte dell’assicuratore all’epoca della conclusione del contratto.

Del tutto incongruo e inconferente si rivela il riferimento all’art. 1892 c.c..

4.- La relazione Š stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrente al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA