Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30275 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30275 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 20562-2016 proposto da:
CARILLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI NOTO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

avverso la sentenza n. 913/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
05/02/2016;

C o

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla

con motivazione semplificata;
che Bruno Canepa propone ricorso per cassazione nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima
aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso un
avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, col primo motivo, il Carillo deduce violazione dell’art. 42
D.P.R. n. 600/1973: l’accertamento sarebbe stato nullo per
mancata allegazione del provvedimento di delega e per
carenza dei poteri in capo al sottoscrittore;
che, con la seconda doglianza, il ricorrente assume la
violazione dell’art. 42 comma 2° e 39 comma 1° lett. d) DPR n.
600/1973, giacché non sarebbe stato rispettato l’obbligo di
attivare il contraddittorio, prima di procedere all’avviso di
accertamento;
che l’intimata non si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è inammissibile, posto che nel processo
tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile
d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di
primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle
successive fasi del giudizio, come nella specie (Sez. 5, n.
13126 del 24/06/2016);
Ric. 2016 n. 20562 sez. MT – ud. 18-10-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che il secondo motivo è infondato;
che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un
obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui
violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente

avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione
meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi
“armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è
rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo
generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in
cui risulti specificamente sancito (Sez. U, n. 24823 del
09/12/2015);
che, nella specie, con riguardo all’unico tributo “armonizzato”
contestatogli, il Carillo non ha indicato le ragioni concrete che
avrebbe potuto far valere nel caso di attivazione del
contraddittorio endoprocedimentale;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, stante la mancata costituzione di
quest’ultima;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
Ric. 2016 n. 20562 sez. MT – ud. 18-10-2017
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abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,

dello stesso articolo 13.

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