Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30274 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZA S. GIOVANNI DI DIO 32, presso lo studio dell’avvocato

CERRONI FILOMENA, che lo rappresenta e difende per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS

GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRACIS

ALESSANDRO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZA S. GIOVANNI DI DIO 32, presso lo studio dell’avvocato

CERRONI FILOMENA, che lo rappresenta e difende per delega a margine

del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1364/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

dell’1/3/2010 depositata il 29/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato del controricorrente e ricorrente incidentale

Cerroni Filomena che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

C.M. propose opposizione al decreto ingiuntivo per L. 175.194.938 intimatogli da M.G..

Con sentenza depositata in data 29 giugno 2010 la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata per difetto dello jus postulandi in capo al difensore del C.. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la procura sia stata tempestivamente depositata.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto; il provvedimento impugnato ha deciso in difformità della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La Corte territoriale reca questa ricostruzione fattuale: il giudizio era iniziato con la notifica della citazione in opposizione da parte del C., ritualmente notificata, asseritamente sulla base della procura alle liti contenuta in calce al decreto ingiuntivo opposto;

nel corso del giudizio era stato necessario effettuare la ricostruzione del fascicolo d’ufficio perchè era andato smarrito; le parti vi avevano provveduto ma all’udienza all’uopo fissata il difensore del M. aveva rilevato sia la mancanza in atti del decreto ingiuntivo notificato contenente la procura al difensore del C., sia la mancanza di prova della produzione dello stesso all’atto dell’iscrizione a ruolo; il Tribunale aveva rigettato l’eccezione sul rilievo che, successivamente, il difensore del C. aveva depositato copia del decreto ingiuntivo, che nell’atto di opposizione si era riferito ad esso, che vi era stato il controllo della cancelleria in sede di iscrizione della causa a ruolo; la sentenza impugnata ha deciso diversamente facendo leva sulla giurisprudenza della Corte d Cassazione, secondo cui la mancanza di deposito della procura all’atto della costituzione in giudizio costituisce nullità insanabile e rilevando che non era stato possibile verificare la tempestività del rilascio della procura e che non vi era prova che, al momento del controllo da parte della cancelleria in sede di iscrizione a ruolo, fosse stata effettivamente depositata la copia notificata del decreto ingiuntivo recante la procura.

La Corte d’Appello non ha considerato che i precedenti giurisprudenziali su cui ha fondato la propria decisione non si attagliano alla fattispecie. Infatti essa ha trascurato la circostanza decisiva che la mancanza della procura non era stata rilevata dalla cancelleria al momento dell’iscrizione della causa a ruolo nè dal giudice e che la relativa eccezione era stata sollevata dal legale del M. solo dopo lo smarrimento del fascicolo, evento attestato dalla stessa sentenza impugnata.

Dallo smarrimento del fascicolo non possono essere tratte conseguenze negative per la parte, ma il giudice ha l’obbligo di consentire alla medesima di ricostruirlo ricercando copia degli atti e dei documenti utili alla sua difesa (vedi, per tutte, Cass. n. 11352 del 2010).

La stessa sentenza impugnata da atto dell’avvenuto deposito della copia notificata del decreto ingiuntivo recante in calce la procura è ciò è sufficiente affinchè, in virtù del principio sopra ribadito, non sia consentito ipotizzare la non tempestività del conferimento e del deposito della procura. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei successivi e del ricorso incidentale subordinato, poichè riguardano questioni non trattate dalla Corte d’Appello.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il M. ha presentato memoria; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che con la memoria ex art. 378 c.p.c. non possono essere prodotti documenti e che le argomentazioni addotte dal ricorrente incidentale non superano i rilievi contenuti nella relazione; in ogni caso le sue tesi contrastano con l’orientamento ormai consolidato della Corte (Cass. 22 dicembre 19988, n. 13006 e Cass. 10 maggio 2005, n. 9719), secondo cui la procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli indicati nell’art. 83 cod. proc. civ. (nel caso di specie sull’ordinanza – ingiunzione) resta valida, in quanto diretta al fine di proporre opposizione a tale atto, se la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività; che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri e del ricorso incidentale subordinato; spese rimesse; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale subordinato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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