Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30274 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22627/2016 proposto da:

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA PALOMBI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., nella qualità di erede universale del defunto

F.P., che sta in giudizio in proprio ai sensi dell’art. 86

c.p.c., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GOVERNO VECCHIO

115, presso lo studio dello stesso avvocato P.M.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2104/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2016 R.G.N. 1246/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3/10/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato NICOLA PALOMBI;

udito l’Avvocato P.M..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 2104/2016 la Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale capitolino che aveva dichiarato il diritto di F.P., ingegnere dipendente dell’azienda presso la Direzione Centrale progettazione, al pagamento della somma di Euro 4.820,01, oltre accessori di legge a titolo di acconto sull’incentivo della L. 11 febbraio 1994, n. 109, ex art. 18, in relazione all’attività svolta quale collaboratore del R.U.P. nell’ambito della progettazione esecutiva dell’Autostrada (OMISSIS) – (OMISSIS).

1.2. Riteneva la Corte territoriale che non sussistessero ragioni per disconoscere all’ing. F. cui, nell’ambito dei lavori in questione era stato affidato il disciplinare denominato “espropri ed interferenze” che non aveva visto quali altri affidatari professionisti esterni, l’incentivo in questione il quale, a termini di regolamento interno dell’ANAS, non era dovuto solo quando le prestazioni fossero state svolte in tutto o in parte da professionisti esterni.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ANAS S.p.A. con un motivo.

3. F.P. resiste con controricorso.

4. Si è quindi costituita, con contestuale deposito di memoria difensiva, P.M., nella qualità di coniuge ed erede universale di F.P., deceduto in data (OMISSIS) (come da certificato di morte ritualmente prodotto).

5. Anche la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’ANAS denuncia la violazione della L. n. 109 del 1994, art. 18 e successive modificazioni e dell’art. 12 preleggi. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto del F. all’emolumento in questione in mancanza dei necessari requisiti. In particolare non avrebbe considerato che il predetto, non essendo firmatario di alcun progetto, non rientrava tra i beneficiari dell’incentivo e in ogni caso, laddove, come nella specie, l’ANAS si era avvalsa, per la validazione del progetto esecutivo, di n. 9 prestazioni affidate a professionisti e/o società esterne all’Ente, tali prestazioni andavano ad incidere, riducendola, sulla quota parte di incentivo eventualmente spettante a tutti a tutti i dipendenti ANAS che avevano preso parte al collaudo oggetto di causa. Nell’ipotesi in esame, essendo la quota di incentivo spettante ai professionisti esterni maggiore di quella riservabile ai dipendenti ANAS, anche quanto a questi ultimi spettante era andato in economia con la conseguenza che agli stessi non era stato riconosciuto, nè poteva esserlo, alcun incentivo. L’ing. F., inoltre, nell’ambito dei lavori in questione non aveva eseguito la redazione di elaborati progettuali, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell’incentivo in questione. Solo con l’entrata in vigore della L. n. 144 del 1999, era stata riconosciuta la possibilità di estendere l’incentivo anche a soggetti che, pur non avendo direttamente redatto il progetto, vi avessero comunque collaborato.

2. Il motivo non è fondato.

3. Preliminare è innanzitutto l’esposizione del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da ripetute integrazioni di norme succedutesi nel tempo.

3.1. La L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 18, nel suo testo iniziale così disponeva: “(Incentivi per la progettazione). 1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro. 2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell’art. 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici”.

3.2. Successivamente il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216, ha modificato il richiamato della L. n. 109 del 1994, art. 18, nei termini che seguono: “1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è ripartita la quota dell’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l’appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all’art. 7 il responsabile del procedimento e i loro collaboratori”. Il decreto legge innanzi richiamato ha anche fatto espresso riferimento a progetti di cui era riscontrato il “perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera”.

3.3. A seguito dell’entrata in vigore della L. 15 maggio 1997, n. 127 (l’art. 16, comma 3), l’art. 18 è stato così riformulato: “1. L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione”.

3.4. La L. 16 giugno 1998, n. 191 (art. 2, comma 18) ha apportato ulteriori innovazioni all’art. 18 che per effetto delle modifiche recita: “1. L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonchè dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d’opera”.

3.5. La L. 17 maggio 1999, n. 144, ha, poi, disposto con l’art. 13, comma 4, ulteriore modifica dell’art. 18, commi 1 e 1 bis che ha perciò assunto questa formulazione: “1. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. L’art. 62, commi 4 e 5, del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.

3.6. Infine è intervenuto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che ha abrogato la L. 11 febbraio 1994, n. 109 e introdotto l’art. 92, comma 5, il quale così recita: “5. Una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.” (comma così modificato dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, art. 1, comma 10-quater, di conversione del D.L. n. 162 del 2008, in vigore dal 23/12/2008, quindi abrogato dalla L. n. 114 del 2014, art. 13, in vigore dal 19/8/2014).

3.7. La disciplina è stata, da ultimo, affidata al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che all’art. 113,rubricato “Incentivi per funzioni tecnichè, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, dell’art. 113, comma 2, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”. Inoltre lo stesso comma 3 prevede che l’80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2. Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all’uso di metodi elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; attivazione di tirocini formativi; svolgimento di dottorati di ricerca; etc.).

3.8. Ad integrazione della suddetta norma è più di recente intervenuto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, art. 76, il quale ha riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi.

4. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, va osservato che la società ricorrente non ha evidenziato gli elementi di fatto indispensabili ai fini della individuazione della norma disciplinante ratione temporis il diritto fatto valere in giudizio dal F..

In particolare non emerge se l’affidamento dell’incarico per cui è causa ricadesse nell’ambito della disciplina di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 18, nella sua originaria formulazione ovvero nell’ambito delle modifiche legislative successivamente intervenute.

Neppure si evince quando ed in quali termini la questione della mancata redazione da parte del F. di elementi progettuali sia stata sottoposta ai giudici di merito.

5. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto spettante all’ing. F. l’incentivo rivendicato valorizzando il ruolo dallo stesso ricoperto di collaboratore del R.U.P. nel settore progettuale “espropri e interferenze”.

Del resto, dallo stesso ricorso per cassazione, si evince che le pretese dell’ing. F. avevano avuto quale presupposto la sua attività di collaboratore del R.U.P. nell’ambito della realizzazione dell’opera pubblica alla cui base vi era stata una necessaria attività di progettazione e come tale finalizzata alla redazione del progetto esecutivo dell’Autostrada (OMISSIS).

Ciò fa propendere, in assenza di elementi di segno contrario ed anche alla luce della motivazione della sentenza impugnata, per un’attività svolta sulla base di un incarico conferito quando alla L. n. 109 del 1994, art. 18, erano state già apportate le modifiche da parte del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216, con l’espressa previsione della possibilità di riconoscere la quota del costo preventivato dell’opera anche in favore del coordinatore unico, del responsabile del procedimento e dei loro collaboratori.

6. Peraltro già la I. 109/1994 (testo originario dell’art. 18) prevedeva la ripartizione della quota destinata a costituire il fondo interno tra il “personale dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo”.

La medesima legge, all’art. 16, comma 1, chiariva che la progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva e, al successivo comma 4, che il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell’impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. La stessa disposizione precisava che il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonchè i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l’elenco dei prezzi unitari e quant’altro necessario per l’immediata costruzione dell’opera e l’esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi e che tale progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Analoghe disposizione erano contenute nel Regolamento di attuazione di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 3 (D.P.R. n. 554 del 1999). Ed infatti, all’art. 15, comma 2, tale Regolamento prevedeva che il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo ed al successivo art. 35 (inserito nel Capo 2^ intitolato “La progettazione”) che “il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare” ed ancora che “di tale progetto esecutivo fanno parte: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; f) piani di sicurezza e di coordinamento; g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

La medesima norma precisava che restano esclusi dal progetto esecutivo soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonchè i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

Anche sotto questo profilo, pertanto, appare corretta la decisione della Corte territoriale che ha sostanzialmente ritenuto incluso nell’ambito del progetto esecutivo il disciplinare “espropri e interferenze” affidato all’ing. F. e da questi direttamente redatto, trattandosi di elaborato che, lungi dall’essere atto di mera programmazione o pianificazione ovvero integrante attività sussidiaria rientrante nei doveri d’ufficio del dipendente, era specificamente collegato alla progettazione dell’opera pubblica da realizzarsi.

7. Egualmente corretta è la sentenza impugnata laddove ha considerato sussistente l’ulteriore presupposto per il riconoscimento dell’incentivo e cioè la mancanza di affidamento a professionisti esterni del medesimo incarico.

Con valutazione in fatto incensurabile in questa sede la Corte territoriale ha accertato che le prestazioni affidate all’esterno avevano riguardato solo i disciplinari di impiantistica, aspetti ambientali, computi metrici, opere d’arte maggiori, geologia, geotecnica, opere d’arte, idrologia e idraulica non, dunque, il disciplinare espropri ed interferenze.

Il c.d. “incentivo alla progettazione” (secondo una puntuale ripartizione del relativo fondo tra gli incarichi attribuibili in base a percentuali rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione), finalizzato a valorizzare le professionalità interne esistenti anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l’acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri, costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuendo un compenso ulteriore e speciale e riservando ai regolamenti dell’amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione (anche in base alle figure professionali coinvolte nelle attività di progettazione).

Il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante è così ancorato alla circostanza che la redazione dell’atto sia avvenuta esclusivamente all’interno dell’ente (in tal senso è il regolamento dell’ANAS reso operativo con ordine di servizio n. 11 del 24/1/2003 citato nella sentenza impugnata ed anche nel ricorso per cassazione).

Qualora tale redazione sia avvenuta all’esterno, non sussiste il diritto ad alcun compenso in capo ai dipendenti degli uffici tecnici dell’ente. In questo caso, le quote parti della somma da ripartire corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie – v. della L. n. 109 del 1994, art. 18, come sostituito dalla L. n. 144 del 1999, art. 13, comma 4.

8. Appare poi del tutto nuova la questione posta dalla ricorrente secondo cui, nella specifica situazione, le quote dell’incentivo corrispondenti alle prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico, avrebbero di fatto assorbito l’intero l’importo disponibile.

Come è noto, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente Io abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1435; Cass. 3 aprile 2015, n. 6840).

In ogni caso proprio il sopra citato riferimento alle “quote parti” rende legittimo lo scorporo dalla somma da devolvere in economia dell’importo da corrispondere per le prestazioni rese dal personale tecnico dell’Ente, in assenza di esternalizzazione.

9. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

11. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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