Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30274 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30274 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 20561-2016 proposto da:
POLO DELLO SHIPPING SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE SERA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI;

c.

U

C

Data pubblicazione: 15/12/2017

- intimata avverso la sentenza n. 1028/47/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che la s.r.l. Polo dello Shipping propone ricorso per cassazione
nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania che aveva respinto il suo appello
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Napoli. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della
società avverso un avviso di accertamento estimi catastali;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, col primo motivo, la s.r.l. Polo dello Shipping deduce
nullità della sentenza per omessa pronunzia, con violazione e
falsa applicazione degli artt. 112, 132 comma 2° n. 4 c.p.c. 36
comma 2° n. 4 D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell’art. 360 n. 4
c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul principale
motivo di appello, volto a rimarcare il vizio di motivazione nella
valutazione della sufficienza della motivazione dell’atto di
accertamento e per la mancata valutazione dei classamenti
prodotti in giudizio;
che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la
violazione dell’art. 7 comma 1° I. n. 212/2000, nonché dell’art.
3 I. n. 241/1990, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la
Ric. 2016 n. 20561 sez. MT – ud. 18-10-2017
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non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO

sentenza avrebbe omesso di considerare che l’atto di
accertamento originariamente impugnato risultava, a sua
volta, affetto da insanabile nullità, essendo stato emesso in
violazione dell’art. 7 citato, non avendo specificato le ragioni
per il mutamento del classamento;

successiva memoria;
che il primo motivo è infondato, giacché la CTR, motivando sul
merito dell’accertamento, si è implicitamente pronunziata
anche sulla congruità dell’avviso di accertamento;
che la seconda censura è parimenti infondata, giacché la CTR
da atto che l’accertamento è stato congruamente motivato
attraverso il classamento di fabbricati similari e la dichiarazione
di classe 7 fatta dalla medesima contribuente;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 7.500, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
Ric. 2016 n. 20561 sez. MT – ud. 18-10-2017
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che l’intimata si è costituita con controricorso, corredato da

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello stesso articolo 13.

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