Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30273 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), erede di C.M.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI PISA GIANDOMENICO

MARIA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BASENGAS SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore l’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STEFANO IACINI 68, presso lo studio dell’avvocato VALERIANI FABIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GRIECO VITO, VENEZIANO LIVIA

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI PISA GIANDOMENICO MARIA giusta mandato a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 68/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

29/12/09, depositata il 19/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

Ci.Ma.Gr., mentre si accingeva a riporre una busta di rifiuti nel contenitore della spazzatura, cadde in un fosso scavato poco prima dalla Basengas S.r.l., fosso privo di congegni protezione e di strumenti di segnalazione.

Con sentenza depositata in data 19 marzo 2010 la Corte d’Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Matera, ha dichiarato che la Basengas era debitrice di C.R. e di C.E., quali eredi di Ci.Ma.Gr., alla data del 13 dicembre 2001 di complessivi Euro 24.288,57, che la Basengas aveva diritto alla parziale ripetizione nei confronti delle medesime, nella qualità, della somma corrisposta nella misura di Euro 37.388,85 in data 13 dicembre 2002 nei limiti di Euro 13.050,28 e le condannava, ciascuna nei limiti di sua spettanza, a restituirle.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Ricorso principale di C.R..

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostanzialmente si assume che la Corte territoriale ha applicato erroneamente le tabelle del Tribunale di Milano, adottate come criterio di riferimento.

La censura non chiarisce quale sarebbe, in concreto, l’errore commesso dalla sentenza impugnata. In ogni caso essa ha fatto ricorso alla liquidazione equitativa ed ha indicato il criterio adottato. Il tema attiene al merito e non può formare oggetto di riesame in questa sede.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norma di diritto (non specificata) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il tema è ancora quello dell’entità del risarcimento e viene svolto con argomentazioni che non dimostrano nè violazioni di norme di diritto, nè non chiariti vizi di motivazione.

Il terzo motivo adduce nullità della sentenza o del procedimento;

violazione dell’art. 112 c.p.c..

Si assume che la Basengas non aveva titolo per chiedere la restituzione della somma versata dalla Nationale Assicurazioni S.p.A. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (successivamente indicato nell’art. 2033 c.c.) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Le due censure – che trattando la stessa questione possono essere esaminate congiuntamente – sono fondate. La ricorrente ha dimostrato di avere eccepito nel giudizio di appello che la Basengas non aveva titolo per ripetere le somme che erano state corrisposte dall’assicuratore della medesima, Nazionale Assicurazioni S.p.A. La sentenza impugnata riconosce esplicitamente che il pagamento era stato effettuato dall’assicuratore, ma non spiega le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto la società assicurata legittimata a chiederne la restituzione.

Il quinto motivo adduce nullità della sentenza o del procedimento;

violazione dell’art. 112 c.p.c., mentre il sesto denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con entrambe le censure, che si duplicano e sovrappongono, si assume che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in merito al rilievo della Basengas circa l’asserito eccesso di liquidazione delle spettanze legali di primo grado, anche se poi, in dispositivo, le ha riliquidate riducendole. Le censure non possono trovare accoglimento perchè nella parte motiva la sentenza impugnata ha spiegato di tenere contro, nella liquidazione delle spese di entrambi i gradi, del ridimensionamento del quantum debeatur e della restituzione dell’indebito sborsato medio tempore.

Il settimo motivo riguarda ancora le spese di entrambi i gradi ma è privo delle argomentazioni dimostrative degli errori denunciati.

4. – Ricorso incidentale della Basengas.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’an debeatur. Si assume che la controparte non ha ritualmente richiesto l’applicabilità alla specie dell’art. 2051 c.c. e che, pertanto, la decisione va ancorata al concetto di insidia stradale e, quindi, ai temi della non visibilità e della imprevedibilità. Ma, nel contestarle, argomenta con ampi riferimenti alle risultanze processuali e, quindi, chiede alla Corte inammissibili valutazioni di merito.

Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, contraddittoria motivazione in ordine al quantum.

La censura è speculare ai primi due motivi del ricorso principale ed è inammissibile per le medesime ragioni.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La Basengas ha presentato memorie; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente incidentale con le memorie non sono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella relazione; 6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione ad eccezione di quanto affermato sul quarto motivo del ricorso principale, che risulta inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. con riferimento alla quietanza attestante il pagamento;

che il ricorso principale deve esse accolto limitatamente al terzo motivo e il ricorso incidentale deve essere rigettato essendo manifestamente infondato; spese rimesse; il giudice di rinvio dovrà considerare che la società assicuratrice, che aveva versato la somma recata dalla sentenza di primo grado, è rimasta estranea al giudizio; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, che rigetta nel resto; rigetta il ricorso incidentale; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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