Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30272 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato MONDELLI

DONATO, rappresentata e difesa dall’avvocato CERRI GIOVANNI per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MILANO (OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LETIZIA ALFREDO per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2554/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

13/7/2010 depositata il 20/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato del ricorrente Cerri Giovanni che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato del controricorrente Rivellese Nicola per delega

dell’avv. Spinelli Giordano, che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

V.R. chiese il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale che asserì essersi verificato per avere perso il controllo del proprio motociclo a causa del cattivo stato di manutenzione del manto stradale.

Con sentenza depositata in data 20 settembre del 2010 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. 3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2051 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. La sentenza impugnata è pervenuta alla statuizione contestata sul rilievo che la V. non aveva provato e neppure chiesto di provare quale fosse il punto della strada dove perse il controllo del ciclomotore, nè quale fosse la specifica anomalia che lo causò.

Pertanto ha confermato la sentenza del Tribunale, secondo cui l’attrice non aveva provato il nesso causale tra la “cosa”, che aveva provocato la caduta, pertanto neppure allegata con precisione, e il sinistro.

La censura si incentra sul tema dell’insidia, ma non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (art. 360-bis c.p.c., n. 1).

Infatti non è in discussione l’applicabilità alle ipotesi come quella di specie dell’art. 2051 c.c., ma questa stessa sezione ha anche di recente ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 24 febbraio 2011, n. 4476) che la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d’un nesso causale tra la cosa e il danno e i giudici di merito hanno appunto negato che, nella specie, fosse stata provata l’esistenza di detto nesso causale.

Il secondo motivo adduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Il tema è l’onere della prova e in relazione ad esso valgono le considerazioni svolte in precedenza con riferimento all’art. 360-bis c.p.c., n. 1. Infatti è orientamento consolidato (confronta, ex multis, la recente Cass. Sez. 3^, 1 aprile 2010, n. 8005) che la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Correttamente, dunque, in sede di merito è stato attribuito alla V. l’onere – ritenuto non assolto – di provare il nesso causale tra il cattivo stato del manto stradale e la perdita di controllo del mezzo condotto.

Il terzo motivo asserisce che vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

La censura è irrilevante, poichè se è vero che alla specie va applicato l’art. 2051 c.c. – e non il precedente 2043 – è altrettanto vero che la mancata prova del nesso causale comporta in ogni caso il rigetto della domanda.

Il quarto motivo lamenta illogica, contraddittorietà e carente motivazione su un fatto essenziale della controversia: l’affermata assenza di prova del nesso di causalità.

Le argomentazioni a sostegno non provano nessuno dei tre vizi denunciati, ma mirano ad una diversa valutazione di merito e, quindi, non sono consentite in sede di legittimità.

Il quinto motivo lamenta contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa l’asserita non idoneità delle risultanze istruttorie e in particolare della C.T.U. esperita nel corso dell’ATP. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Inoltre, trattandosi di tema non trattato dalla sentenza impugnata, al fine di sfuggire alla sanzione di inammissibilità per novità della questione, la ricorrente aveva l’onere – non adempiuto – non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire la necessaria verifica (Cass. n. 20518 del 2008).

Il sesto motivo denuncia ancora omessa motivazione sull’ammissione di C.T.U. medico legale per la quantificazione dei postumi.

L’accertamento indicato non spiega alcun effetto ai fini della prova del nesso causale di cui è stata rilevata la carenza, ma attiene al momento successivo della quantificazione del danno. Conseguentemente presuppone l’accoglimento delle censure precedenti e resta assorbito nel rigetto di esse.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie ed hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria si limitano a contraddire le tesi sostenute nel controricorso dal Comune di Milano, ma non rispondono ai rilievi contenuti nella relazione e si muovono su un piano squisitamente di merito, postulando una rivisitazione del fatto che ha originato la controversia; è fondata, invece, l’eccezione di irregolarità della procura in virtù della quale si è costituito per il Comune di Milano altro difensore in sostituzione dell’originario nel frattempo deceduto; premessa l’inapplicabilità ratione temporis del nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., si osserva che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 97, lett. c) “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” stabilisce che il segretario comunale, che nella specie ha autenticato la firma del sindaco, può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ma non anche il conferimento della procura speciale necessaria ai fini del giudizio di cassazione;

di ciò si terrà conto ai fini della liquidazione degli onorari, che non spettano per l’attività svolta dal nuovo difensore;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. Civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 7.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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