Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30272 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30272 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 20480-2016 proposto da:
CANEPA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 155/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il
01/02/2016;
C u
Data pubblicazione: 15/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
con motivazione semplificata;
che Bruno Canepa propone ricorso per cassazione nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Genova.
Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente
avverso un avviso di accertamento estimi catastali;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, col primo motivo, il Canepa deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4
c.p.c.: la CTR, dopo aver dato atto della doglianza, ai sensi
dell’art. 112 c.p.c., con riguardo all’omessa pronunzia – da
parte della CTP – circa il mancato rispetto del contraddittorio
endoprocedimentale e la mancata redazione del processo
verbale nonché per la carenza di motivazione dell’atto, avrebbe
poi omesso qualunque pronunzia in proposito;
che, con la seconda doglianza, il ricorrente assume la
violazione e falsa applicazione degli artt. 36 comma 2° n. 4
D.Lgs n. 546/1992, nonché 132 n. 4 e 156 2° comma c.p.c., in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: sul motivo dell’illegittimità
dell’accertamento, i giudici di secondo grado nulla avrebbero
statuito, se non attraverso un generico riferimento ad alberghi
posti in zona adiacente l’immobile;
Ric. 2016 n. 20480 sez. MT – ud. 18-10-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
che l’intimata si è costituita con controricorso, corredato da
successiva memoria;
che il primo motivo è infondato, giacché risulta dalla stessa
narrativa della sentenza impugnata che avanti la CTR era stata
censurata l’omessa pronunzia in ordine al secondo ed al terzo
dell’art. 12 I. n. 212/2000 e la violazione dell’art. 7 I. n.
212/2000;
che i giudici di appello si sono però pronunziati esplicitamente
– per quanto succintamente – sulla congruità della motivazione
dell’avviso di accertamento ed, implicitamente, sul rispetto del
contraddittorio e del diritto di difesa, anche perché il
sopralluogo da parte dell’Ufficio non è previsto
obbligatoriamente da alcuna normarz
rt..
t L44che il secondo motivo è Orimenti infondato, giacché la CTR ha
chiaramente esplicitato le ragioni di diritto della sua decisione,
sicché la motivazione rispetta il minimo costituzionale;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione
delle
spese
processuali
in
favore
della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.
Ric. 2016 n. 20480 sez. MT – ud. 18-10-2017
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motivo di ricorso riguardanti, rispettivamente, la violazione
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.