Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30271 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIA 1716/A, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

FERRO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPANEDDA GIORGIO per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 441/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, del 31/7/2009 depositata il

13/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Lanzilao Angelo per delega Spanedda G. difensore del

ricorrente che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

C.F. chiese il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto mentre era trasportato a bordo dell’auto appartenente e condotta da T.A.. Con sentenza depositata in data 13 agosto 2009 la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – ha elevato la somma liquidata dal Tribunale attribuendo al C. l’ulteriore importo di Euro 200.869,62 ma limitando il dovuto da parte della Carige al residuo massimale.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia errore o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 345 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 112 c.p.c. per avere accolto la Corte d’Appello l’eccezione della Carige di limitazione del risarcimento del danno al massimale di polizza.

Si osserva preliminarmente che la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. devono essere denunciate ai sensi del n. 4 – e non dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c..

In ogni caso la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. Come risulta dallo stesso ricorso, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il C. aveva precisato la propria domanda in complessive L. 38.070.000, oltre i darmi ad evoluzione futura, quindi largamente entro i limiti del massimale. In corso di causa il giudice istruttore concesse una provvisionale di L. 35.000.000. Sempre nel corso del giudizio di primo grado la Carige, dopo che la C.T.U. aveva evidenziato la gravità delle lesioni, produsse copia del libretto di deposito vincolato contenente il residuo massimale e poi copia della polizza assicurativa attestante il massimale.

La sentenza di primo grado riconobbe al C. una somma compresa nei limiti del massimale. Il suddetto propose appello chiedendo la liquidazione di una somma ulteriore e la Carige, nel costituirsi, resistette e chiese in subordine che, eventualmente, la propria condanna fosse contenuta nei limiti del massimale.

La Corte territoriale ha correttamente affermato di non poter tenere conto di somme corrisposte a terzi in relazione al medesimo sinistro in mancanza di tempestiva azione al riguardo da parte dello stesso assicuratore, ma ha applicato il massimale nei confronti del C..

Così ricostruita la vicenda in base a quanto riferito dallo stesso ricorrente, risulta accertato che la Carige non ha sollevato per la prima volta in appello un’eccezione in senso proprio, ma ha prospettato una difesa che già emergeva dagli atti di primo grado e che si era necessaria in ragione dell’appello proposto dal C..

Il secondo motivo lamenta errore o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione alla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22 e art. 1224 c.c. per non avere la Corte d’Appello statuito la condanna della Carige al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi anche oltre il massimale di polizza per mala gestio impropria.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 poichè la sentenza impugnata non ha deciso la questione in difformità dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti essa ha rigettato tale domanda evidenziando che la Carige aveva depositato mediante libretto il complessivo massimale di polizza appena appreso, dalla relazione medico legale, delle gravi conseguenze lesive subite dal C. e in presenza di altre domande risarcitorie di altra danneggiata.

E’ appena il caso di ribadire che – come sopra evidenziato – la richiesta iniziale dello stesso attore era nettamente inferiore a quanto poi riconosciutogli dal Tribunale.

Il terzo motivo lamenta contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio. Essa viene ravvisata nella circostanza che la sentenza dapprima afferma non essere opponibili al C. i pagamenti effettuati a favore di terzi danneggiati nel medesimo sinistro e poi contiene nei limiti del massimale il risarcimento a lui dovuto.

La censura è manifestamente infondata poichè non vi è alcuna contraddizione nell’affermare che il risarcimento dovuto ad un danneggiato debba essere contenuto nei limiti del massimale senza tenere conto – a tal fine – di quanto corrisposto a terzi.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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