Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30271 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18678-2019 proposto da:

COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA

CANNAROZZO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2063/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro A.M. impugnava innanzi alla CTP di Palermo l’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2005.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. Secondo la CTP la circostanza che il comune possa utilizzare la variazione catastale in caso di mera correzione dei dati erroneamente considerati in precedenza al fine di richiedere l’imposta ICI anche per annualità precedenti alla variazione ed in assenza della notifica della detta variazione presuppone che si verta in ipotesi di mera correzione del dato catastale. Circostanza, quest’ultima, non dimostrata dal comune di Palermo, dovendosi pertanto ritenere che la modifica di classe censuaria di appartenenza dell’immobile doveva essere intesa come variazione per la quale era necessaria la preventiva notifica, non avvenuta quanto all’anno di accertamento al quale si riferiva la pretesa.

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che secondo la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 gli atti modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti destinatari e che non poteva trovare accoglimento la tesi del comune sulla correzione di un errore anziché sulla variazione, considerato che la norma afferisce ad atti comunque attributivi o modificativi delle rendite, non ricorrendo nel caso concreto l’ipotesi di attribuzioni sospese eventualmente suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

Il comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Il ricorrente deduce la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. La CTR avrebbe errato nel ritenere applicabile la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, non rilevante rispetto ai casi di correzione disposta ex officio della zona censuaria erroneamente attribuita all’immobile, tanto risultando dalla visura storica dell’immobile. Per questi motivi la ripresa a tassazione operata dal comune avrebbe dovuto considerarsi rituale.

Il motivo è infondato.

Come ribadito da questa Corte-Cass.n. 7434/2014- in tema di ICI la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 “… nel prevedere che, a decorrere dall’I. gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso”. (Cassazione S.U. n. 3160/2001).

Orbene, nel caso di specie il giudice di appello ha fatto propria la motivazione del primo giudice, il quale aveva escluso che il comune di Palermo avesse provato l’esistenza di un errore dal quale sarebbe scaturita la modifica della rendita. E così facendo non è incorso in alcun errore di diritto, anche considerando che nel ricorso per cassazione la ricorrente non si è minimamente curata di smentire l’assunto esposto dai giudici di merito in ordine alla non ricorrente di un errore suscettibile di essere corretto dal comune e non di una nuova valutazione dalla quale era derivata uan diversa rendita catastale.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va respinto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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