Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30271 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30271 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 20423-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CELLINI LUIGI, Clativamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato EMILIO FESTA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata
11/02/2016;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Siena.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Luigi Cellini
avverso un avviso di accertamento IRES e IVA per l’anno
2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre censure;
che, col primo motivo, l’Agenzia deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c.: la decisione impugnata avrebbe posto in dubbio
l’interesse dell’Ufficio all’impugnazione, senza previamente
dichiarare l’inammissibilità del ricorso di primo grado;
che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la
violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe trascurato l’interesse ad
impugnare, inequivocabilmente legato al potenziale pregiudizio
determinato dal vincolo nascente dal giudicato;
che, mediante l’ultima censura, la ricorrente invoca la
violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 1° n. 4
c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché,
confermando integralmente la sentenza di primo grado, la CTR

Ric. 2016 n. 20423 sez. MT – ud. 18-10-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

avrebbe confermato anche l’infondatezza ed illegittimità
dell’avviso di accertamento, senza alcuna motivazione in
proposito;
che l’intimato si è costituito con controricorso, corredato da
successiva memoria;

ricorrente avesse interesse a far accertare la sua estraneità
all’applicazione delle sanzioni;
che il secondo motivo è inammissibile, giacché non censura la
ratio decidendi

della sentenza impugnata, che s’incentra

sull’estraneità del ricorrente rispetto alle sanzioni comminate,
ma si duole di argomenti che la CTR ha rilevato essere stati
dedotti ad abundantiam dalla CTP;
che il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché non
attiene all’effettivo decisum, riguardante appunto l’estraneità
del Cellini alle sanzioni, posto che l’illegittimità
dell’accertamento è stato ritenuto dalla CTR un mero obiter
dictum della CTP;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente,
nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 7.300, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15%.

che il primo motivo è infondato, giacché è indubbio che il

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