Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30270 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30270 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 20417-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CARLO MONDELLI;

– intimato avverso la sentenza n. 3377/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 15/12/2017

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che aveva accolto l’appello di Carlo Mondelli
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Como. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del
contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per
l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR n.
600/1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’art. 38 non
richiederebbe, quale condizione per procedere all’accertamento
per il singolo anno d’imposta, la notifica dell’avviso per
ciascuno degli anni in cui fosse stata ravvisata incongruità fra il
reddito dichiarato e quello determinato dall’Ufficio;
che l’intimato non ha resistito, ma ha depositato memoria per
l’udienza camerale;
che il motivo è fondato;
che, ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio non è tenuto a
procedere all’accertamento contestualmente per due o
più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione
non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per
un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione
delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene
incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare
Ric. 2016 n. 20417 sez. MT – ud. 18-10-2017
-2-

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

l’accertamento sintetico (Sez. 5, n. 26541 del 05/11/2008;
Sez. 6-5, n. 10972 del 05/05/2017);
che all’uopo appare sufficiente la prova dello scostamento per
almeno due anni, ancorché non consecutivi (Sez. 65, n. 25645 del 14/12/2016);

consentire il superamento dei predetti principi;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa
composizione, affinché adotti una congrua motivazione, anche
in ordine alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

che la memoria depositata dal Mondelli non è idonea a

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