Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3027 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3027 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SAIJA SALVATORE

OFtDINANZA

sul ricorso 3030-2015 proposto da:
M*ROVITO GREGORIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato RIZZO
ALBERTO STUDIO GRAZIADEI, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAFFAELA GENNARI giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

BANCA SELLA SUD ARDITI E GALATI SPA , in persona del
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

e

legale rappresentante pro tempore, dott. FRANCO SELLA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. FRACASSINI
4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI,

1

Data pubblicazione: 08/02/2018

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FRANCO
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 574/2013 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 19/12/2013;

consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott.
SALVATORE SAIJA;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

N. 3030/15 R.G.

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 19.12.2013,
rigettò l’appello proposto dal sac. Gregorio Mastrovito avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto del 19.6.2008. Con detta ultima decisione, era stata a sua

Arditi e Galati s.p.a. per la restituzione della somma di C 20.800,00 oltre
accessori, per il mancato accredito di tre versamenti da lui effettuati sul c/c di
cui era titolare, ed era stata altresì dichiarata l’inammissibilità della domanda
di ingiustificato arricchimento da lui stesso avanzata con la memoria depositata
ai sensi dell’art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c..
Gregorio Mastrovito ricorre ora per cassazione, affidandosi a tre motivi. Resiste
con controricorso Banca Sella s.p.a. (incorporante l’originaria convenuta).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e/o 5),
c.p.c., la violazione dell’art. 210 c.p.c. per la mancata ammissione
dell’ordinanza di esibizione dei microfilm concernenti i tre assegii in possesso
della banca convenuta, il che avrebbe consentito di dimostrare l’esistenza della
transazione bancaria, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione in ordine all’onere della prova.
1.2 – Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., si
denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
ex art. 112 c.p.c., sempre in relazione alla chiesta emissione dell’ordinanza di
esibizione dei microfilm.
3

volta respinta la domanda proposta dal Mastrovito nei confronti della Banca

N. 3030/15 R.G.

1.3 – Con il terzo motivo, infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la
violazione degli artt. 183 c.p.c. e 2041 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello
ha ritenuto che la proposizione della domanda di indebito arricchimento, in
corso di causa, costituisse mutatio e non invece mera emendatio ,fibelli.

motivazione semplificata.
3.1 – Il ricorso è palesemente inammissibile per tardività. La sentenza
impugnata è stata depositata il 19.12.2013, mentre il giudizio di primo grado è
stato introdotto il 21.4.2006.
Il ricorso in esame è stato notificato una prima volta il 16.6.2014, ma – come
correttamente eccepito dalla controricorrente – a ciò non è seguito il deposito
in cancelleria, nei termini di cui all’art. 369, co. 1, c.p.c.. Lo st asso ricorso è

2.1 – Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione di

stato quindi nuovamente notificato il 30.1.2015. 7
,77
Ora, è noto che la mancata iscrizione a ruolo di un ricorso non ne impedisce la
riproposizione (ex art. 387 c.p.c.), sempre che non ne sia stata frattanto
dichiarata l’improcedibilità, ma la prima notifica implica la legale conoscenza
della sentenza impugnata ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326
c.p.c., essendo essa equiparata alla notifica della sentenza stessa (v. ex multis
Cass. n. 21145/2016; analogo principio, sull’appello, è stato affermato da
Cass. Sez. Un. n. 12084/2016).
Pertanto, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto notificare il secondo ricorso entro
il termine breve, corrente dal 16.6.2014, ma ciò indiscutibilmente non è
avvenuto, sicchè egli è decaduto dal potere di impugnare.
4

N. 3030/15 R.G.

4.1 – Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al
30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, corima 1 quater,

legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 3.135,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo v
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto
della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo :.3.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il
giorno 28.9.2017.
Il Presidente
Maria Margherita Chiarini

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del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

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