Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3027 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 07/02/2011), n.3027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19286/2008 proposto da:

P.M. C.F. (OMISSIS), B.A. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELL’ORATORIO DAMASIANO 15, presso lo studio dell’avvocato POTENZA

ANTONIO PASQUALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COLUCCELLO Ada

Carolina;

– ricorrenti –

contro

C.C. C.F. (OMISSIS), P.D. C.F.

(OMISSIS), F.A. C.F. (OMISSIS),

C.G.A. C.F. (OMISSIS), C.

M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA L. CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato CRASTOLLA Guido

Bruno, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 530/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il/03/09/2007;

Il Consig. relatore rileva la possibile esistenza di un giudicato

interno rilevato dalla sentenza di 1^ grado e non decisa dalla

sentenza di 2^ grado;

il P.M., e le parti deducono anche su questo e la parte chiede un

termine di gg. 20 per il deposito di memoria che la Corte concede.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Coluccello Ada Carolina difensore dei ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Amatore Salvatore con delega depositata in udienza

dell’Avv. Crastolla Guido Bruno difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La controversia ha per oggetto due piccolissimi terrazzamenti di terreno a confine tra i fondi delle parti, posti in agro di (OMISSIS).

Nel febbraio 1992 (il ricorso riferisce in dicembre) gli odierni ricorrenti P.M. e B.A. convenivano in giudizio, davanti al pretore di Lecce, P.D., chiedendo la reintegrazione nel possesso dei due fonduscoli. P.D. resisteva negando che gli attori li avessero mai posseduti o ne fossero proprietari.

Respinta la richiesta di interdetto possessorio, interveniva in giudizio acquirente dell’immobile C.A., avente causa da P.D.. Deceduto il C., gli subentravano F. A. e M. e C.C..

La causa veniva trasmessa alle sezioni stralcio del tribunale e decisa nell’ottobre 2004 dal tribunale di Lecce, che respingeva la domanda.

La corte d’appello di Lecce il 3 settembre 2007 confermava il rigetto dell’azione possessoria. Riteneva che, nel contrasto tra le prove orali assunte, non si potesse accogliere la domanda dei ricorrenti, rimasta priva di prova.

P. e B. hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Chiamata inizialmente all’adunanza camerale del 30 novembre 2009, la causa è stata rimessa a pubblica udienza.

Il 13 luglio 2010 il Collegio si riservava la decisione e concedeva alle parti termine per memorie, ex art. 384 epe, su una questione rilevata d’ufficio.

Depositate le memorie, la riconvocazione del Collegio, a causa di impedimenti sopravvenuti dei componenti, si rendeva possibile il 25 novembre 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Il ricorso consta di unico, complesso motivo, con il quale si denuncia omessa motivazione in ordine al fatto controverso relativo all’esercizio del possesso da parte di entrambe le parti sulle rispettive “quote di terreno site nel letto del canalone, nel rispetto dei vecchi confini”… e allo spostamento del vecchio confine, che sarebbe stato posto in essere dal resistente, “privando i ricorrenti del possesso di altri due pezzetti di terreno per circa mq 100”, come risulterebbe da ctu, verbale di ispezione e deposizioni testimoniali.

Il Collegio ha rilevato che la sentenza d’appello fa cenno ad un altro motivo di gravame, con il quale i sigg. P. – B. avevano lamentato che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che parte ricorrente non aveva dato prova di aver agito entro un anno dal sofferto spoglio.

Verificato che la sentenza di primo grado conteneva questa statuizione e che la sentenza di secondo grado non risultava aver deciso su questo punto dell’appello, la Corte si è interrogata, ex art. 384 c.p.c., sul possibile passaggio in giudicato della sentenza.

Invero a causa della mancata impugnazione in sede di legittimità per violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia – della ratio decidendi fondata sull’ultrannalità dell’azione di spoglio, la decisione di appello avrebbe potuto divenire intangibile, essendo il ricorso limitato all’altro profilo della sentenza impugnata, fatto oggetto dell’unico motivo di ricorso.

Tale ipotesi risulta insussistente.

Il giudice di appello ha infatti avuto ben presente, come emerge dal primo periodo della parte motiva della sentenza, il capo di impugnazione relativo all’ultrannalità dello spoglio. Non lo ha esaminato perchè si è concentrato su altro aspetto della controversia, attinente la prova del possesso, da parte dei ricorrenti, sui terreni oggetto della contesa.

Ha ritenuto insufficiente la prova sul punto e ha pertanto rigettato il gravame. Ciò ha fatto, è da credere, perchè la questione relativa all’ultrannalità dello spoglio risultava assorbita dal rigetto di una questione logicamente anteriore, quella appunto riguardante la prova del possesso. E’ infatti indubbio che se il ricorrente che chieda la reintegra non riesce a dar prova di essere possessore, non v’è materia per lamentare lo spoglio ed è dunque superfluo interrogarsi se la reazione avverso lo spoglio stesso sia stata tempestiva. Non vi era quindi materia per denunciare l’omessa pronuncia sul profilo de quo.

3) Il ricorso è fondato.

La sintetica sentenza impugnata ha dato atto che i terreni di P. M. confinavano con quelli di D., “rappresentandone la prosecuzione”; che il confine tra essi secondo alcuni testi era rappresentato da segni di vernice verde, secondo altri da pietre spostate arbitrariamente da D.; che le deposizioni dei testi erano di difficile interpretazione. I giudici di appello hanno poi riportato i passaggi di due deposizioni contrastanti e hanno aggiunto che le deposizioni di altri testi non erano significative e che le deposizioni contrastanti erano tutte da ritenere inattendibili.

Hanno quindi respinto la domanda per mancato assolvimento dell’onere della prova.

Il ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha ripercorso la notevole massa di risultanze, non solo testimoniali, emerse dall’istruttoria svolta. Ha evidenziato opportunamente come la sentenza abbia omesso di motivare in ordine al concatenamento logico tra le deposizioni dei testi P.A., P.C., M. D., S.V., M.E., i quali avevano riferito sulla linea di confine segnata in verde che segnava il confine tra i fondi. Ha evidenziato che dall’ispezione e dalle deposizioni era emerso il riscontro in ordine allo spostamento dei confini, ammesso dall’autore S.D.. Ha denunciato in tal modo la sommarietà della valutazione espressa dalla sentenza impugnata.

Il Collegio rileva che la Corte d’appello non ha fatto buon uso del principio di diritto cui si è rifatta, peraltro con generico riferimento, la sentenza impugnata: (“Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l’insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l’onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” – Cass 6760/03, ma v. in precedenza 5133/99).

Tale principio non abilita il giudice di merito a una rinunciataria e sbrigativa soluzione in presenza di “testimonianze contrastanti”, ma richiama gli effetti del principio dell’onere della prova allorquando il materiale probatorio, debitamente scrutinato, non riesca a offrire alcuno spunto per far raggiungere la certezza necessaria alla decisione.

Ciò impone che la decisione sia “congruamente motivata”.

Nel caso in esame il materiale probatorio valorizzato in ricorso rendeva possibile e doverosa l’analisi della portata probatoria delle varie testimonianze mediante uno scrutinio dell’attendibilità dei testi sulla base dell’epoca delle loro conoscenze, del concatenarsi di esse, dei riscontri conoscitivi circa la situazione dei luoghi, della descrizione dei luoghi stessi rappresentata dal consulente e di quei rilevamenti (la rimozione delle pietre di confine) scaturiti dall’ispezione.

Nulla di tutto ciò emerge dalla sentenza, che si è limitata a porre a confronto il dissenso tra due testimonianze di provenienza diversa e ha sbrigativamente affermato che le altre deposizioni “non apportano migliore contribuito alla soluzione del problema”. La valutazione appare genericamente motivata al lume del testo delle deposizioni riportate in ricorso (si vedano P.C., S. D. e lo stesso S.V.), che appaiono teoricamente decisive nell’offrire conferma di aspetti rilevanti della vicenda e che meritano dunque, insieme a tutto il restante materiale probatorio esposto in ricorso, analisi critica adeguata.

Segue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. La Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, procederà a nuova valutazione dei fatti di causa oggetto del ricorso, sulla scorta dei criteri di giudizio e dei canoni valutativi indicati da questa Corte, desumibili dagli artt. 115 e 116 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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