Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30269 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30269
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI
LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona
dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CLEMENTE IX n. 10, presso lo studio dell’avvocato FELICIOTTI LUCIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BRAZESCO MARZIO, giusta procura
alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 543/2010 del GIUDICE DI PACE di TRENTO del
17.7.2010, depositata il 27/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:
1 – La sentenza impugnata (G. Pace Trento, depositata il 27.72010), pronunziata espressamente secondo equità, ha accolto la domanda di rivalsa della Compagnia assicuratrice (Euro 260,00= oltre interessi dal dovuto al saldo) respinto la domanda riconvenzionale dell’ A. e condannato questi per lite temeraria al pagamento di una somma di Euro 260,00=.
2 – Ricorre per cassazione l’ A., con quattro motivi; resiste con controricorso l’intimata compagnia assicuratrice, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, comunque, rigettarsi lo stesso.
3 – Il motivo denuncia: 1. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa e contraddittoria motivazione per non aver valutato le prove del controcredito vantato dal ricorrente; 2. violazione degli artt. 96, 112, 115 e 116 c.p.c. ed omessa e contraddittoria motivazione per non aver valutato adeguatamente la domanda riconvenzionale dell’ A. e per non essersi correttamente pronunciato sulla stessa; 3. Violazione a falsa applicazione degli artt. 1243 e 2697 c.c. sempre per aver erroneamente valutato le risultanze probatorie in ordine al controcredito vantato dall’ A.; 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto temeraria la resistenza dell’ A..
3.1. – Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto la sentenza pronunciata dal giudice di pace in una causa decisa secondo equità, ove sia stata emanata dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 339 c.p.c., comma 3, è impugnabile con l’appello e non con ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
3.2. – Invero, si deve ribadire che “dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione – non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l’avverbio “esclusivamente” che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l’interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione – si giustifica, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poichè la sentenza equitativa del giudice di pace non è nè una sentenza pronunciata in grado di appello nè una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3 e particolarmente per quello di cui all’art. 360, n. 5. Nè, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, n. 5 sulla base dell’ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali – a norma dell’art. 111 Cost., comma 7 – è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato. Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all’ambito di applicazione del suddetto comma 7, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com’è quella resa dal giudice d’appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi dell’art. 339, comma 3 la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all’ambito di quelli devolvibili al giudice d’appello stesso” (Cass. 13019/07; S.U. n. 27339/08; ord, n. 10774 e n. 10775/08).
4. Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e la sua dichiarazione d’inammissibilità”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Il ricorrente ha prodotto dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente medesimo e dal proprio difensore, notificata alla controparte;
che tale rinuncia non risulta accettata, ma la circostanza non rileva ai fini dell’estinzione del processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione. La rinuncia non ha infatti carattere “accettizio” (non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali) (Cass. n. 23840 del 2008, ord.; 286752005). Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., ord. n. 21894 del 2009; n. 2534 del 2003; Sez. Un., 9 marzo 1990, n. 1923;
Cass., 7 luglio 1986, n. 4446);
che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processele spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011