Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30269 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30269 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORD INANZA
sul ricorso 24831-2016 proposto da:
RAI\ SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA
2, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VITTORIO, che lo
rappresenta e difende;

– ricorrentecontro
SPAMPINATO STEFANO, elettivamente domiciliato in Catania, via
Oliveto Scammacca 99 presso l’avv. CARMELITA RAUSA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1208/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 20/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA;

Data pubblicazione: 15/12/2017

RICORSO N. 24831/2016

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Silvio Raia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza
20.7.2016 con cui la Corte d’Appello di Catania – in riforma della decisione di
primo grado (Tribunale di Catania sez. distaccata Mascalucia n. 330/2011) aveva rigettato la sua domanda di esecuzione in forma specifica di un
preliminare di vendita di porzione di un fondo concluso con il promittente

Resiste lo Spampinato con controricorso.
Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso e il
ricorrente ha depositato memoria.
2 Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc. Rileva il
ricorrente che il giudice di merito, nel ravvisare l’apposizione di una condizione
risolutiva (inefficacia del contratto in caso di mancata stipula della divisione nei
200 giorni dalla data dello stesso), ha fornito una interpretazione della norma
contraria allo spirito della legge e alla volontà delle parti. Procede poi ad
analizzare il contenuto del preliminare e la volontà delle parti pervenendo alla
conclusione che nel caso in esame le parti avevano previsto un termine
essenziale per la stipula del definitivo e che pertanto il promittente venditore si
era sottratto all’obbligo di concludere il contratto.
3 Ritiene il Collegio che la proposta del relatore sia meritevole di
accoglimento.
In tema di ricorso per cassazione, l’indicazione delle norme che si
assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini
dell’ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne
il contenuto e di identificare i limiti dell’impugnazione, sicché la relativa
omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli
argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i
principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione
delle questioni sollevate (v. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 4233 del
16/03/2012 Rv. 621660; Sez. 3, Sentenza n. 25044 del 07/11/2013 Rv.
629102).
Nel caso di specie, se è indiscussa la generica intestazione del motivo, e la
commistione tra figure giuridiche diverse (elementi accidentali del contratto,

venditore Stefano Spampinato.

RICORSO N. 24831/2016

essenzialità del termine per l’adempimento, preliminare di vendita e suo
inadempimento, canoni ermeneutici), si riesce comunque a comprendere che le
norme e i principi asseritamente violati si riferiscono alla interpretazione della
volontà dei contraenti (art. 1362 e ss cc), alla qualificazione degli elementi
accidentali del contratto e alla individuazione del termine essenziale per una
delle parti (art. 1457 cc).
La censura si risolve comunque in una personale ricostruzione della volontà

lineare seguito dalla Corte siciliana nel ravvisare una precisa volontà delle parti
di ancorare in ogni caso l’efficacia del preliminare ad un arco temporale di 200
giorni, come testualmente previsto (stipula del definitivo

“entro 10 giorni

dall’atto di trasferimento e/o assegnazione e/o scioglimento delle quote
millesimali tra i vari comproprietari del terreno di cui all’atto per notaio Riggio
10.3.1979”,

ma previsione che “il suddetto….resta valido giorni 200 dalla

presente se le condizioni non si verificheranno il tutto resterà invariato e le parti
rimarranno sciolte da ogni vincolo”).
Consegue il rigetto del ricorso con addebito di ulteriori spese alla parte
soccombente e considerato che trattasi di ricorso proposto successivamente al
30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente grado di giudizio che liquida in C. 3.000,00 per compensi oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C. 200,00 ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 -bis dello stesso art. 13.

contrattuale e quindi non è idonea a scalfire il percorso argomentativo del tutto

RICORSO N. 24831/2016

Roma, 16.11.2017.

Il Presidente

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