Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30268 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A.G. (OMISSIS) (in proprio) e

ASSOCIAZIONE AGRARIA AZIENDE CAFRA -SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 133, presso lo

studio dell’avvocato ROTONDARO RAFFAELE, rappresentati e difesi

dall’avvocato TITOLO ANTONIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA (OMISSIS) (già SpA RAS conferitaria dell’Azienda di

Allianz Subalpina SpA) in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.S., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2165/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

25.6.2010, depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Manganiello (per

delega avv. Giorgio Spadafora) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

1 – La sentenza impugnata (App. Milano 19.7.2010, notificata il 2.11.2010), ha confermato il dispositivo di quella di primo grado ed ha, per quanto qui rileva, affermato che il Tribunale aveva esattamente ritenuto che la circostanza che il conducente del veicolo antagonista avesse tenuto una velocità superiore di 28 Km. a quella consentita in quel tratto di strada fosse irrilevante sul piano causale (perchè anche ove avesse avuto la velocità consentita di 50% non avrebbe avuto lo spazio di arresto necessario, secondo il CTU); mentre sempre il perito aveva accertato il rapporto causale tra l’omissione da parte del C. dell’obbligo di dare la precedenza ed il sinistro, tenuto conto della profondità totale della visuale disponibile per il medesimo; risultando quindi provato che l’immissione nell’incrocio dell’auto condotta dal C. era avvenuta quando il furgone condotto dal B. si trovava ormai a distanza tanto ravvicinata da non consentirgli che non gli ha consentito manovre di emergenza, a parte una frenata.

2 – Ricorre per cassazione l’Associazione con due motivi; resiste con controricorso l’Allianz; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3.1. – Il ricorso denuncia: 1. violazione art. 2054 c.c., comma 2 e artt. 140, 141,141 e 146 nuovo C.d.S., nonchè 2. vizio della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla conferma della sentenza di primo grado circa l’esclusione del concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista dato che la prova della colpa di uno dei conducenti non esclude la presunzione prevista dall’indicata norma codicistica.

3.2. Le censure – da trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, essendo entrambe volte a contestare la ricostruzione delle cause dell’incidente – implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. La decisione, invece, è immune dai vizi giuridici denunziati nel primo motivo e dal vizio motivazionale lamentato nel secondo, essendo in armonia con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, la quale è fissata solo in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 9550/09; 29883/08; 5226/06; 6094 e 3006/01; 464 8/99). Nello stesso senso si è affermato che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto – nella specie, insussistente – dell’impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento, sicchè l’utilizzabilità della presunzione postula, l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria (Cass. n. 1317/06). Peraltro, anche il primo mezzo, pur rubricato e sviluppato sotto il profilo della violazione di legge, ripropone un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, ove si tenga presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; V. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, che la memoria della ricorrente si limita a riproporre le argomentazioni di cui al ricorso e non inficia quanto osservato nella relazione, mentre quella della Allianz S.P.A. è semplicemente adesiva alle conclusioni della stessa, che il ricorso deve perciò essere rigettato, perchè manifestamente infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte costituita, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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