Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30268 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30268 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 20592-2016 proposto da:
FUNGHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO POLINARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrentecontro
GRUPPO CRAMST SOC COOP AR1„ elettivamente domiciliato in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 15, presso lo studio
dell’avvocato MARCO CARDINALI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO FINETFI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 120/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 08/03/2016;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2016 n. 20592 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-

RICORSO N. 20592/2016

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza 8.3.2016 la Corte d’Appello di Perugia ha
respinto il gravame proposto da Alessandro Funghi avverso la
sentenza sfavorevole di primo grado (Tribunale di Orvieto n. 9/2013)
che aveva a sua volta respinto l’opposizione contro il decreto
ingiuntivo di C. 12.326,00 ottenuto dalla Gruppo Cramst Soc. Coop. a

matrimoniale nonché le domande riconvenzionali di risoluzione
contrattuale per inadempimento e risarcimento danni
Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato,
sulla scorta delle varie testimonianze assunte, che nel caso in esame
mancava quella sproporzione tra le prestazioni e che l’inesatto
adempimento della cooperativa denunziato dal Funghi in via
riconvenzionale venne determinato in gran parte da cause non
imputabili alla stessa (maltempo eccezionale, insistenza di sposi e
parenti nel confermare il ricevimento all’aperto e specifiche indicazioni
da questi date alla cooperativa sulla sistemazione delle installazioni).
2 Contro tale pronuncia il Funghi ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso Gruppo Cramst Soc. Coop. a r.l.
Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del
ricorso.
3 Preliminarmente va esaminata e disattesa l’eccezione di nullità

del ricorso per mancanza di sottoscrizione perché è sufficiente che essa
ci sia nell’originale, come nel caso di specie (giurisprudenza costante,
Sez. 3, Sentenza n. 1920 del 03/04/1979 Rv. 398314; Sez. 1,
Sentenza n. 4548 del 24/02/2011 Rv. 617087; Sez. 3, Sentenza n.
3791 del 18/02/2014 Rv. 629643).
3.1 Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa

applicazione dell’art. 1460 cc criticandosi la Corte d’Appello per avere
reputato, in considerazione delle condizioni meteorologiche proibitive,
non grave l’inadempimento della Cramst invece di prendere atto del
mancato assolvimento della prova dell’adempimento da parte della
società, che anzi aveva ammesso il contrario.

r.l. per conseguire il pagamento dell’organizzazione di un banchetto

RICORSO N. 20592/2016

4 II ricorso è manifestamente infondato.
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di
un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione
di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della

censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio
di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016
Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171;
Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L,
Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745).
Nel caso in esame, si è completamente fuori dalla deduzione di
una erronea ricognizione della fattispecie astratta, perché il ricorso,
lungi dall’evidenziare problemi interpretativi della norma di legge è
tutto incentrato a sollecitare una alternativa soluzione sulla eccezione
di inadempimento formulata dall’opponente (poi appellante) e disattesa
dalla Corte di merito attraverso un esauriente percorso argomentativo
fondato sulla analisi delle testimonianze assunte (prerogativa del
giudice di merito) in ordine alla qualità dei cibi serviti e alla idoneità dei
servizi predisposti in previsione delle avverse condizioni meteorologiche
considerate da entrambe le parti prima del matrimonio.
Consegue inevitabilmente il rigetto del ricorso con addebito di
ulteriori spese al ricorrente.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa

norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui

RICORSO N. 20592/2016

impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C. 2.500,00 di cui C.
200,00 per esborsi oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 16.11.2017.
Il Presidente

inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA