Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30267 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10640/2013 proposto da:

L.M., (OMISSIS), V.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO IOPPOLI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VASCO DI LELLA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1908/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2012 R.G.N. 1751/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO IOPPOLI;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda proposta da V.R. e L.M. con cui le ricorrenti avevano impugnato il provvedimento dell’Inps di revoca della quota integrativa della pensione di reversibilità spettante alla V. in ragione dell’iscrizione della figlia minore di 26 anni, all’Università: secondo il primo giudice la L. risultava iscritta ad istituto universitario estero non abilitato in Italia i cui titoli non erano riconosciuti nel nostro ordinamento.

La Corte territoriale, richiamato il R.D. n. 636 del 1939, art. 13, in tema di pensione di reversibilità, ha ritenuto che la norma consentiva il riconoscimento del beneficio solo in caso di frequenza di istituti statali o di enti pubblici territoriali; che nella specie era pacifico che la L. aveva frequentato un istituto di diritto italiano gestito da una società consortile a responsabilità limitata, denominato (OMISSIS) con sede a (OMISSIS), poi fallita, privo di riconoscimento legale o dotato di corso legale, il quale aveva stipulato una convenzione privatistica con l’Università inglese University of Buckingham, con sede nel (OMISSIS), in base al quale al quale era tale università a rilasciare il titolo di studio finale.

La Corte ha osservato che tale convenzione privatistica esistente tra l'(OMISSIS) e l’Università inglese non consentiva di pervenire a diverse conclusioni atteso che il riconoscimento di titolo di studio straniero non era automatico in base alla L. n. 148 del 2002, di ratifica della Convenzione di Lisbona del 1997, ma subordinato a specifiche procedure disciplinate dal D.M. n. 214 del 2002, non attuate nella fattispecie.

Infine, la Corte ha rilevato che l’ammissione della L. ad un master tenuto dall’Università privata italiana IULM non era rilevante essendo riconducibile a valutazioni di detto Istituto non rilevanti ai fini di causa.

2. Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione la V. e la L. con tre motivi. Resiste l’Inps con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione del R.D. n. 636 del 1939, art. 13, comma 3.

Censurano l’affermazione della Corte secondo cui l’espressione, contenuta nella norma di “corso legale” deve interpretarsi nel senso di vero e proprio requisito degli istituti e facente esclusivo riferimento ad istituti statali o enti pubblici territoriali.

Richiamano precedenti della stessa Corte d’appello e la sentenza della Corte costituzionale n. 406/1994 dalla cui interpretazione doveva desumersi che non aveva rilievo la natura o qualifica dell’Università, ma l’impegno degli orfani e che la dimostrata frequenza ai corsi di laurea costituiva il requisito per pretendere di usufruire dell’erogazione.

Secondo le ricorrenti l’interpretazione restrittiva,accolta dalla Corte di Milano, doveva ritenersi superata con la sopravvenuta legislazione comunitaria che aveva affermato la libera scelta del percorso formativo (art. 165 trattato), la libera circolazione della persona (artt. 17 e segg.), la libera circolazione dei servizi (art. 56 Trattato).

4. Con il secondo motivo denunciano violazione della Convenzione di Lisbona ratificata con L. n. 148 del 2002.

– Censurano l’affermazione della Corte secondo cui la fattispecie sarebbe riconducibile all’art. 6.5 della Convenzione per il quale erano necessarie particolari procedure per il riconoscimento dei titoli e non già all’art. 6.1 ed al principio di reciprocità ivi previsto.

– Rilevano che la legislazione britannica prevedeva espressamente la possibilità per le università inglesi di rilasciare il diploma di laurea a conclusione di corsi svolti anche all’estero, presso organismi di insegnamento compresi in un elenco redatto dal ministero dell’istruzione inglese, tra i quali rientrava anche l'(OMISSIS), costituita nella forma della srl, abilitata secondo la legge inglese a svolgere corsi di laurea e che, pertanto, avendo la L. conseguito un titolo valido in tutto il territorio inglese, aveva diritto, in base al principio della reciprocità (art. 6.1 trattato), al suo pieno riconoscimento anche in Italia.

– Denunciano che la Corte d’appello non aveva valutato la decisione della Corte di Giustizia n 153/2003; che erroneamente aveva affermato che la (OMISSIS) era stata dichiarata fallita il 26/3/2003 sebbene il fallimento si riferisse ad altra società ed, infatti, la L. ed altro studente il La. avevano frequentato i corsi ben oltre quella data ed ottenuto il titolo.

5. Con il terzo motivo denunciano vizio di motivazione per aver affermato l’irrilevanza della circostanza che la L., con il titolo conseguito, si era iscritta ad un master presso l’Università privata italiana IULM, autorizzata a rilasciare titoli validi in Italia, dovendosi pertanto presupporre il pieno riconoscimento del titolo in possesso della L..

6. I motivi congiuntamente esaminati in quanto connessi sono infondati.

Il R.D. n. 636 del 1939, art. 13, come da ultimo modificato dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, comma 3, in tema di pensione di reversibilità dispone il diritto alla pensione di reversibilità per i figli del pensionato o assicurato nei seguenti casi: per i “figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”; mentre “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata dei corso legale, ma non oltre il 26/o anno di età, qualora frequentino l’università”.

Sulla base della dizione letterale della norma è, dunque, necessario, per i figli a carico infraventiseienni, che questi frequentino un “corso universitario”, che rilasci dunque, un titolo universitario.

La soc. (OMISSIS) non può essere qualificata Università non avendo ricevuto alcun riconoscimento legale o equiparazione in Italia, nè è abilitata a rilasciare titoli di tal livello, come accertato dalla Corte d’appello con giudizio emesso sulla base degli elementi di fatto esistenti nel giudizio che, in sede di legittimità, non possono essere contestati.

7.La ESE, inoltre, non può neppure identificarsi con la stessa Università inglese Buckingham, quale sua sede secondaria: la (OMISSIS), infatti, è una società consortile italiana a responsabilità limitata (tralasciando di valutare se la stessa sia fallita come sostenuto dall’Inps ma contestato dalle ricorrenti), come evidenziato dalla Corte di merito. Nè gli elementi contrari desumibili da alcune affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia intercorsa tra la (OMISSIS) e N.V. consentono di pervenire a diverse conclusioni valutato il diverso oggetto della sentenza citata della Corte di Giustizia come appresso si dirà e, comunque, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione desumibili dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia o offerti dalle ricorrenti.

8. Queste ultime sottolineano che, all’esito della frequenza del corso presso la (OMISSIS), veniva rilasciato un titolo dalla Università inglese Buckingham, riconosciuta dalla legislazione britannica, titolo che in virtù del principio della reciprocità sancito dall’art. 6.1della convenzione di Lisbona dell’11/4/1997, recepita in Italia con L. n. 148 del 2002, aveva valore anche in Italia.

Da un lato tale validazione da parte dell’università inglese con riferimento alla L. non emerge dagli atti. Dall’altro lato il titolo dell’università inglese avrebbe, comunque, dovuto essere riconosciuto, così come correttamente affermato dalla Corte d’appello, in Italia, ipotesi non realizzatasi nella fattispecie in esame.

9. Pur ritenendo di dover superare l’orientamento restrittivo accolto da una risalente pronuncia di questa Corte che in tema di “scuola media professionale” di cui alla norma citata ha ritenuto che l’art. 22 si riferisca “soltanto ad istituti statali o di enti pubblici territoriali”, come confermato, in particolare, dal suindicato riferimento al “corso legale” degli studi universitari”,dovendo fare riferimento ai principi svolti da questa Corte nella sentenza 23285/2016, tuttavia la tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento.

Nella recente sentenza citata relativa ad uno studente frequentante una scuola privata di recupero di anni scolastici persi,si è affermato che “occorre riconoscere che la tesi dell’INPS, secondo cui la percezione della pensione di reversibilità spetti soltanto nell’ipotesi in cui lo studente non superiore ad anni ventuno frequenti un istituto pubblico o ad esso equiparabile, appare troppo rigida; e non in linea con il dettato normativo, interpretato alla luce della fondamentale ratio solidaristica sottesa all’istituto in oggetto (ribadita di recente dalla sentenza n. 174/2016 della Corte Cost.) e dell’esigenza di garantire il diritto allo studio (costantemente affermata in materia dalla Corte Cost. con le citate sentenze nn. 274/1993, 406/1994, 42/1999)”. Secondo tale pronuncia ha rilievo la frequenza di corsi anche se presso istituti privati essendo comunque rilevante che porti ad un diploma che abbia valore legale e permetta l’accesso a qualsiasi corso universitario.

10. Nella specie il corso presso la ESE non consente di ottenere un titolo automaticamente valido anche in Italia atteso che è necessario il suo riconoscimento che non risulta che la L. abbia mai richiesto.

11. Le ricorrenti, lamentano poi che l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello costituiva violazione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997. Sottolineano che la Convenzione nasce con lo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari e che la legge nazionale ha recepito integralmente in testo della Convenzione con la L. n. 148 del 2002.

Censurano, pertanto, l’affermazione della Corte secondo cui la fattispecie doveva essere ricondotta all’art. 6.5 della Convenzione per cui erano necessarie apposite procedure amministrative per ottenere il riconoscimento del titolo.

Le affermazioni della ricorrenti poggiano su una lettura parziale della convenzione che non prevede affatto un automatico riconoscimento dei titoli, ma all’art. 6, dedicato al riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore, al punto 5 stabilisce che “Trattandosi del riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore rilasciate da un istituto di insegnamento superiore situato sul suo territorio, ciascuna Parte può subordinare tale riconoscimento ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto”.

12. La Convenzione specifica, invece, così come correttamente richiamato dalla Corte d’appello, all’art. 3 – che disciplina i principi fondamentali per la valutazione delle qualifiche -, al punto 1 che “a tal proposito, non viene effettuata nessuna distinzione basata segnatamente sul sesso, la razza, il colore, la menomazione, la lingua, la religione, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale, etnica o sociale dei postulanti, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o ciascun’altra situazione, o tutto quanto attinente a ciascun’altra circostanza senza alcun rapporto con il valore della qualifica di cui è stato chiesto il riconoscimento. Al fine di garantire questo diritto, ciascuna parte si impegna ad adottare le disposizioni necessarie alla valutazione di ciascuna domanda di riconoscimento delle qualifiche prendendo esclusivamente in considerazione le conoscenze e le attitudini acquisite”; al punto 2″ ciascuna parte si assicura che le procedure ed i criteri utilizzati nella valutazione ed il riconoscimento delle qualifiche siano trasparenti, coerenti ed affidabili”.

13. Non possono desumersi principi in favore della tesi delle ricorrenti circa il valore del titolo conseguito dalla L. dalla sentenza della Corte di Giustizia 153/2003, nè dall’ammissione alla IULM non costituendo valide prove presuntive del riconoscimento del titolo ottenuto dalla L. o della stessa valenza di corso legale di quelli tenuti dalla (OMISSIS) in Italia.

14.Circa la sentenza della Corte di Giustizia intercorsa tra la ESE e N.V. va rilevato che con essa la Corte ha affermato che l’art. 43 del Trattato (il quale sancisce la libertà di stabilimento prevedendo che essa ” importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonchè la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’art. 48, comma 2, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali) ostava “alla prassi amministrativa in forza della quale i diplomi rilasciati universitari rilasciati da un’università di uno stato membro non possono essere riconosciuti in un altro stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplomi sono stati tenuti in quest’ultimo stato ad opera di un diverso istituto di istruzione in conformità ad un accordo concluso tra tali due stati”. Trattasi di questione diversa e,comunque,la decisione qui impugnata si è limitata ad affermare che il riconoscimento del titolo universitario estero non è automatico, ma è soggetto ad una particolare procedura di riconoscimento che nella specie non era avvenuta, e non già ad escludere la possibilità di ottenere il riconoscimento del titolo inglese per essere stata la frequenza dei corsi quantomeno in parte in Italia.

14. Quanto al terzo motivo con cui le ricorrenti denunciano vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte ritenuto che l’iscrizione ad un master presso la Università privata IULM non costituiva prova di riconoscimento della piena validità del diploma di laurea va rilevato che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale asserita l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012.

Come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053)la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti. E a dir poco evidente che la decisione non è affetta dai vizi appena indicati come soli ormai rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale formulazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna delle ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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