Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30266 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato POLTRONIERI MARIA

LUDOVICA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSI STEFANO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R. (OMISSIS), RA.ID.

(OMISSIS) (vedova T.), T.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDINI, rappresentati e difesi

dall’avv. LOPARDI RICCARDO, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 396/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

25.2.09, depositata il 10/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

1 – La sentenza impugnata (App. L’Aquila, depositata il 10.11.2009), ha, per guanto qui rileva, confermando la sentenza di primo grado, affermato che il R. non aveva fornito la prova del totale trasferimento della custodia dell’immobile di sua proprietà all’appaltatore, avendo dimostrato unicamente di aver affidato in appalto all’impresa Rotilio i lavori edili di ristrutturazione dello stesso (lavori alla base dei danni vantati dalla controparte).

2 – Ricorre per cassazione il R.: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 2051 c.c. delle regole in tema di onere della prova in rapporto sempre all’art. 1665, nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione e chiede che la Corte riaffermi i propri principi in materia di responsabilità per danni a terzi nell’esecuzione dell’opera e la relativa disciplina dell’onere probatorio; 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. e difetto di motivazione in ordine alla sua estensione al caso concreto. Ultrapetizione per avere la Corte territoriale attribuito, al fine di sostenere la propria contraddittoria conclusione, all’attività edilizia in questione il carattere di attività pericolosa, tema mai prima proposto dalla parte interessata.

Gli intimati, proprietari del fondo confinante, resistono con controricorso, nel quale propongono anche ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi.

3. – I ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. Il ricorso principale è manifestamente infondato.

3.1. Il primo motivo è inammissibile, dovendosi ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010; 4178/07; 10316/06; 15499/04).

Nel motivo in esame, invece, l’assunta violazione di legge si basa sempre e presuppone una diversa ricostruzione delle risultanze di causa (il passaggio della custodia dal proprietario dell’immobile all’appaltatore), censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detti motivi. Ove venga inoltre dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – come almeno enunciato nella seconda parte del motivo in esame – per vizio della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali è imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso (non solo con la generica indicazione di risultanza che sarebbero contrarie a quelle puntualmente rilevate nell’impugnata sentenza) – il contenuto puntuale di detti documenti e le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 31 maggio 2 006 n. 12984; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245;

Cass. 17 luglio 2007 n. 15952 v. anche Cass. 25 agosto 2006 n. 18506).

3.2. Il secondo motivo del ricorso principale è anch’esso inammissibile. Infatti, la ratio decidendi, relativa alla responsabilità da svolgimento di attività pericolosa, si rivela un’argomentazione ultronea (lo stesso ricorrente la considera meramente rafforzativa), espressa dalla Corte territoriale ad abundantiam, la quale è improduttiva di effetti giuridici (Cass. n. 317/02) e che non ha lo scopo di sorreggere la decisione, già basata su altra decisiva ragione, non suscettibile, quindi, di censura in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8087/07; Cass. n. 10420/05), in quanto le argomentazioni che non hanno efficacia determinante sulla decisione, non essendo destinate a sorreggerne la motivazione, non possono portare alla cassazione della sentenza.

3.3. Il mancato accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento di ogni decisione in ordine ai due motivi del ricorso incidentale, esplicitamente condizionati.

4. – Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state presentate memorie, nè conclusioni scritte.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso principale deve perciò essere rigettato, perchè manifestamente infondato, con conseguente assorbimento di ogni decisione in ordine a quello incidentale, espressamente condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.800,00, di cui Euro 3.600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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