Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30266 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33693-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Cav. di Gran Croce Avv. Vito Branca, rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Alberto GIACONIA, presso il cui studio legale è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3381/04/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il

14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento relativa tributi dovuti da G.C. per gli anni d’imposta 2005 e 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la predetta cartella di pagamento era stata annullata con sentenza n. 982/02/14 della CTP di Siracusa, passata in giudicato, pronunciata nel giudizio di impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa sulla base di quella cartella;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso l’agente della riscossione, restando invece intimato il contribuente;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. l’insussistenza sub specie del giudicato esterno costituita dalla sentenza della CTP di Siracusa n. 982/02/14, con cui era stata annullata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ma non la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, essendosi al riguardo limitata a rilevare che l’agente della riscossione aveva omesso di provare, in quel giudizio, la regolarità della notifica.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va preliminarmente dato atto che la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso in ipotesi di giudicato esterno (cfr. Cass. n. 15737 del 2017; conf. Cass. n. 5508 del 2018, n. 13988 del 2018 e n. 33885 del 2019), ha riprodotto fotograficamente nel ricorso la sentenza della CTP di Siracusa n. 982/02/14, che, pronunciando nel giudizio di impugnazione della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria che vedeva come parti il contribuente e l’agente della riscossione, ha annullato tale atto sul rilievo che “l’ente esattore non costituito nel presente giudizio non ha provato l’avvenuta, rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento quali atti prodromici” di quella comunicazione.

4. In buona sostanza, la CTP in tale sentenza ha affermato che la nullità dell’atto, ovvero della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, successivo alle cartelle di pagamento cui faceva riferimento (di cui neppure è specificato se tra queste fosse ricompresa quella oggetto del presente giudizio), discendeva dalla mancata prova della regolarità della notifica di queste ultime. Se ne deve, quindi, trarre la conclusione che in detta sentenza manca una statuizione, costituente autonoma ratio decidendi, sulla regolarità e tempestività della notifica della cartella qui impugnata, essendosi quei giudici limitati a rilevare la mancanza di prova di tale circostanza, che è chiaramente inidonea a costituire giudicato esterno.

5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnate e rinvio alla CTR territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

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