Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30266 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30266 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 2936-2017 proposto da:
MORMINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VIALE BRUNO BUOZZI n.53, presso lo studio dell’avvocato
CARMELA GIUFFRIDA, rappresentato e difeso da se medesimo;
ADAMO SARINA, MORMINO MARIO, MORMINO
ANTONINO, MORMINO FAUSTO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI n.53, presso lo studio
dell’avvocato CARMELA GIUFFRIDA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO C.F.00356650838, in persona
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n.63, presso lo studio

Data pubblicazione: 15/12/2017

dell’avvocato GIOVANNI FOTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO NICOLA MARCHESE;
– controricorrente avverso la sentenza n. 716/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti gli istanti chiedono che sia cassata la sentenza
qui impugnata — con la quale la Corte d’Appello di Messina ha respinto
la domanda dei medesimi intesa a conseguire il risarcimento del danno
per l’occupazione usurpativa da parte del Comune di Orlando di un
terreno di loro proprietà in considerazione del giudicato formatosi a
seguito del giudizio di opposizione alla stima — sul rilievo della
violazione nella specie dell’art. 2909 cod. civ., attesa la diversità tra la
fattispecie risarcitoria qui azionata e la fattispecie dell’indennità
azionata nel giudizio di opposizione alla stima.
Al ricorso resiste l’intimato con controricorso e memoria.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente fondato.
3. Premesso che come questa Corte ha più volte argomentato
«l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti
degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente
causa e quella in atto vi sia identità di parti, di “petitutn” e di “causa
petendi”» (Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830), è errato nella specie il
diverso convincimento fatto valere dal giudice d’appello, avendo
Ric. 2017 n. 02936 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

MESSINA, depositata il 22/12/2015;

questa Corte già rilevato la differenza sostanziale tra le fattispecie
azionate, in particolare affermando a più riprese che «non sussiste
vincolo di pregiudizialità o dipendenza tra il giudizio per risarcimento
del danno da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo e la
successiva opposizione alla stima», anche in ragione della diversa

presupposti giuridici delle due azioni proposte, che portano a escludere
che la definizione della prima causa abbia effetti vincolanti, sia sotto il
profilo dell’an, che del quantum debeatur, sulla seconda (Cass., Sez. VI-I,
26/02/2014, n. 4512).
Ne discende che è perciò errata l’impugnata decisione nella parte in cui
ha ravvisato la predetta preclusione rilevando la sussistenza di una
pregressa pronuncia in materia di stima avente efficacia di giudicato in
ordine al proposto giudizio risarcitorio.
4. Il ricorso è dunque fondato e, previa cassazione dell’impugnata
sentenza, la causa va rinviata al giudice a quo ai sensi degli artt. 383,
comma 1 e 384, comma 2, cod. proc. civ.

PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti
alla Corte d’Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà
pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 7.11.2017.

natura giuridica (rispettivamente, risarcitoria ed indennitaria) e dei

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