Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30265 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12841/2015 proposto da:

CORRIERE DELLO SPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86,

presso lo studio degli avvocati PIETRO CAVASOLA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO SPAGNOLO, SERENA

FANTINELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.T., CO.CA., CO.SO., CO.AM., n.q.

di eredi di co.ca., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che le

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8382/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2014 R.G.N. 6421/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FILIPPO AIELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8382 pubblicata il 19.11.2014, in parziale accoglimento dell’appello proposto dagli eredi del sig. co.ca. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la natura subordinata, ai sensi dell’art. 2 c.n.l.g., del rapporto di lavoro del predetto con la società Corriere dello Sport s.r.l. ed ha condannato quest’ultima al pagamento delle differenze retributive.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto di come il sig. co. fosse stabilmente incaricato di seguire la squadra di calcio del (OMISSIS) e di scrivere due o tre articoli a settimana, di predisporre il notiziario di dieci righe da pubblicare in giorni prestabiliti e di seguire l’informazione sportiva della zona di (OMISSIS).

3. Ha pertanto ritenuto integrati i requisiti richiesti dall’art. 2 c.n.l.g. ai fini della figura di collaboratore fisso, cioè la continuità della prestazione, la responsabilità di uno specifico settore informativo e la disponibilità per esigenze informative diverse da quelle normalmente affidategli, desumibile tra l’altro dall’avere il co. sempre ottemperato agli ulteriori incarichi commissionatigli dalla redazione. Ha considerato quali indici confermativi del carattere subordinato del rapporto la durata ultratrentennale dello stesso, l’utilizzo da parte del co. del telefono e del computer aziendali e la fruizione di un rimborso spese fisso, in aggiunta al compenso commisurato ai singoli articoli.

4. Per la cassazione della sentenza la società Corriere dello Sport s.r.l. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, gli eredi del sig. co..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la società ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2 c.n.g.l..

2. Ha contestato che il sig. co. avesse mai avuto la responsabilità di un servizio, inteso come specifica area o settore di informazione, adducendo come il predetto si fosse occupato di redigere articoli sul (OMISSIS), neanche quale referente esclusivo, ed anche articoli su argomenti vari, non calcistici, sempre relativi alla zona di (OMISSIS); ha richiamato la deposizione del sig. G., secondo cui era generalmente il giornale a chiedere al co. di scrivere articoli e a volte lo stesso co. a proporre articoli al giornale, per affermare come le parti concordassero di volta in volta la prestazione, secondo caratteristiche proprie della collaborazione autonoma; ha escluso la messa a disposizione della prestazione da parte del co. tra un incarico e l’altro e parimenti l’obbligo del medesimo di fornire a scadenze prestabilite un certo numero di notizie e articoli; ha sottolineato come il predetto non avesse accesso alla strumentazione aziendale, non fosse stabilmente inserito nella redazione nè sottoposto a un vincolo gerarchico e a processi autorizzativi o disciplinari.

4. La società ricorrente ha quindi ritenuto erronea la qualifica come subordinato del rapporto di lavoro in esame, per difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 c.n.l.g. per la figura di collaboratore fisso ed ha rivendicato la natura autonoma della collaborazione fornita dal co..

5. Il motivo è infondato.

6. In relazione al profilo di violazione di legge sollevato col ricorso, occorre ribadire i confini del sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto di lavoro operata dai giudici di merito, come tracciati da una consolidata giurisprudenza. E’ costante l’affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).

7. Con riferimento all’attività giornalistica, si è ritenuto che “rilevano ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato l’ampiezza di prestazioni e l’intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l’avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all’entità degli interventi del committente in corso d’opera”, (Cass. n. 12252 del 2003; cfr. anche Cass. n. 22785 del 2013; Cass. n. 5079 del 2009).

8. Si è ulteriormente precisato che, “Ai sensi dell’art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace “erga omnes” con il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un’attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio; e l’accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l’impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell’intervallo fra una prestazione e l’altra, tenendosi conto peraltro delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l’inserimento sistematico del soggetto nell’organizzazione aziendale”, (Cass. n. 7020 del 2000; cfr. anche Cass. n. 7931 del 2000; Cass. n. 4797 del 2004).

9. La Corte di merito si è attenuta ai suddetti principi ed ha riconosciuto la sussistenza nel caso di specie dei requisiti di cui all’art. 2 c.n.l.g. per la continuità della prestazione, stabilmente prestata da oltre trent’anni e con le medesime cadenze (due o tre articoli settimanali sulla squadra di calcio (OMISSIS), il notiziario da pubblicare in giorni prestabiliti), la responsabilità di un settore informativo, nel caso di specie composto dalle notizie calcistiche e dagli eventi sportivi della zona di (OMISSIS), il vincolo di dipendenza “desumibile dall’essere a disposizione per le esigenze informative diverse ed ulteriori da quelle normalmente affidategli… e dall’avere sempre ottemperato agli incarichi commissionatigli”, ed ulteriormente comprovato dall’uso delle attrezzature aziendali e dalla percezione di un rimborso spese fisso, in aggiunta al compenso per i singoli pezzi.

9. Il richiamo fatto dalla società ricorrente alla deposizione del teste G. e ad altri elementi fattuali per avvalorare la tesi della insussistenza di un vincolo di dipendenza, colloca la censura al di fuori dell’ambito di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

10. Difatti, come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero sia stata applicata in assenza dei presupposti, ovvero sia stata applicata a fattispecie estranee al suo ambito di previsione (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata.

11. Al contrario, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, che postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti, (Cass. n. 12351 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010).

12. Nella fattispecie in esame, le censure mosse dalla società ricorrente investono tutte la valutazione delle prove come risultante dalla motivazione della sentenza, senza peraltro conformarsi al modello legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014) e si traducono in una sollecitazione di riesame del merito della controversia, inammissibile in questa sede di legittimità.

13. Al rigetto del ricorso segue, in base al criterio di soccombenza, la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

14. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Filippo Aiello, distrattatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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