Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30265 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 20/11/2019), n.30265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22608-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e

difesa da se stessa;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G.E. 2497/2013 del TRIBUNALE di FOGGIA,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Foggia, Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12.1.2018 (RG n. 2497/13), dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dall’Inps avverso l’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 2017, pronunciata nei confronti dello stesso Istituto e dell’Avvocato T.A., con la quale lo stesso Giudice aveva disposto la correzione della precedente ordinanza del 2013, nella parte in cui aveva omesso di considerare e liquidare, tra le spese liquidate al procuratore antistatario, l’indennità di trasferta e le spese di trasferta sostenute, invece richieste nel ricorso dal difensore.

Il tribunale aveva ritenuto inammissibile l’opposizione alla suddetta ordinanza di correzione, essendo quest’ultima diretta a eliminare errori di manifestazione del pensiero del giudice, non incidenti sulla qualità della decisione assunta.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Inps, affidandolo a tre motivi, cui resisteva con controricorso T.A..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Deve premettersi che con sentenza n. 4563/2009 il tribunale di Foggia accertava e dichiarava il diritto all’iscrizione di C.A.M. quale lavoratrice agricola e che successivamente, con ricorso ex art. 612 c.p.c., quest’ultima chiedeva al giudice dell’esecuzione di fissare le modalità dell’esecuzione della predetta sentenza e di determinare, ex art. 614 c.p.c., la somma di denaro dovuta per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione e/o per il ritardo nella stessa, oltre alle spese della procedura in favore del procuratore antistatario, Avv. Angela Tarantino.

Con ordinanza del 2013 il giudice dell’esecuzione provvedeva nel merito della richiesta e liquidava la somma di E.1.860,12 per le spese e competenze per l’assistenza tecnica oltre iva e cpa, in favore del procuratore antistatario. L’Inps dava esecuzione al provvedimento.

A seguito di successiva istanza depositata nel 2017, l’Avvocato Tarantino, quale antistatario, chiedeva al giudice dell’esecuzione, la correzione dell’errore materiale contenuto nella predetta ordinanza, relativa all’omessa liquidazione dell’indennità di trasferta e delle spese di trasferta sostenute, invece richieste nel ricorso dal difensore. Il Giudice disponeva la correzione della ordinanza del 2013, aggiungendo alla somma già liquidata per le spese del giudizio, “Euro 140,00 per spese di trasferta sostenute e l’indennità di trasferta”.

Con successivo ricorso in opposizione agli atti esecutivi, l’Inps chiedeva dichiararsi l’illegittimità della suddetta correzione e liquidazione. Con l’ordinanza del 16.1.2018, attualmente impugnata, il Giudice dichiarava inammissibile l’impugnazione.

2) Con il primo motivo di censura l’Inps ha dedotto la violazione degli artt. 616 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 287 c.p.c., in quanto erroneamente il giudice aveva ritenuto ammissibile l’istanza di correzione della ordinanza del 9.10.2013, in violazione del disposto dell’art. 617 c.p.c., comma 2;

3) Con il secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. e ss., e conseguente nullità dell’ordinanza di correzione, avendo erroneamente, il giudice, ritenuto sussistere un errore materiale nella omessa liquidazione delle somme richieste a titolo di trasferta e spese di trasferta.

4) Con il terzo motivo l’Inps ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e del DM 8 aprile 2004 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per la errata determinazione dell’indennità di trasferta, pur in presenza di numerose controversie della stessa natura contestualmente trattate dall’avvocato Tarantino e per le quali era doverosa la riduzione delle competenze e spese per la sua attività procuratoria.

In sede di controricorso l’avvocato Tarantino ha contestato la pretesa preliminarmente eccependo la inammissibilità del ricorso (per saltum), trattandosi di provvedimento reso in giudizio di opposizione e quindi impugnabile dinanzi al giudice del merito.

5) Valutando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso in questa sede presentato, deve rilevarsene la infondatezza in quanto. Correttamente l’Inps ha impugnato l’ordinanza di correzione dell’errore materiale attraverso lo strumento della opposizione agli atti esecutivi secondo i principi enunciati da questa Corte in più occasioni. Deve infatti rilevarsi che ” In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l’art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3, a tenore del quale non sono modificabili nè revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c., è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poichè funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi” (Cass.n. 5733/2019; Cass.n. 1891/2015; Cass.n. 7399/1992). Dei principi esposti l’Inps ha fatto corretta applicazione allorchè ha proposto, avverso il provvedimento di correzione, l’opposizione agli atti esecutivi che, pertanto, non poteva essere dichiarata inammissibile dal giudice con l’attuale provvedimento impugnato.

Stante l’ammissibilità del ricorso, deve procedersi con l’esame dei motivi dello stesso, che possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso risulta fondato in quanto nella fattispecie in esame non erano presenti le condizioni per la correzione dell’errore materiale. A riguardo deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, cui si intende dare seguito, secondo cui” Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (da ultimo Cass.n. 572/2019). Più in particolare questa Corte ha anche soggiunto che “La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice”(Cass.n. 21109/2014, Cass.n. 13550/2015; Cass.n. 22344/2016).

Nel caso in esame le spese di trasferta in alcun modo possono essere assimilate ad una mera dimenticanza del giudice (in tali ipotesi Cass.n. 15650/2016 ammette la procedura di correzione), poichè richiedono una valutazione non altrimenti esperibile se non nel corso del giudizio e con adeguata motivazione a riguardo e non possono dunque essere riconosciute attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale. Il ricorso deve quindi essere accolto e cassata la ordinanza impugnata. Non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, decidendo nel merito, deve dichiararsi inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale.

Le spese del presente giudizio, così come le spese del giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Inps nella misura di cui al dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale; condanna parte controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 645,00 per compensi ed E. 200,00 per spese e per il giudizio di opposizione in Euro 600,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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