Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30264 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M. (OMISSIS), L.F.F.;

– ricorrenti –

e contro

S.W., MILANO ASSICURAZIONI SPA, T.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 254/2010 del TRIBUNALE di NICOSIA, depositata

il 31/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

1 – Con quattro motivi, il ricorrente censura la sentenza Trib.

Nicosia 31.08.2010 lamentando: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2056, 1223 e 1227 c.c., per non avere i giudici di merito riconosciuto tutte le spese vive documentate (per il trasporto verso e dal luogo in cui venivano svolte le prestazioni terapeutiche di cui la danneggiata aveva necessitato). 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043, 2054, 1227, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa il mancato riconoscimento del danno patrimoniale derivante da incapacità temporanea di guadagno; 3. Violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione al mancato riconoscimento delle spese di patrocinio stragiudiziale; 4. violazione dell’art. 1224 c.c. in ordine al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.

1.1. – Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. – Le censure sono manifestamente prive di pregio, avendo il giudice di appello correttamente motivato in ordine al rigetto di ciascuna delle componenti di danno invocate anche in questa sede dalla ricorrente, la quale, tuttavia, nel formulare i motivi di ricorso prescinde totalmente dal considerare l’effettiva ratio decidendo su cui si basa il rigetto di ciascun motivo di appello da parte del giudice di secondo grado.

2.1. In particolare, quanto al primo motivo, la ricorrente non impugna specificamente la statuizione secondo cui le spese vive documentate di trasporto non sono state tutte riconosciute perchè il giudice di appello non ha ritenuto che ella avesse allegato nè provato l’indispensabilità del ricorso al mezzo di trasporto privato ed ha affermato che detto impiego – con esponenziale aggravio di costi – appariva senz’altro debordare dall’ordinaria diligenza imposta al danneggiato. Queste motivazioni non vengono specificamente impugnate nella trattazione del motivo.

2.2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale derivante da incapacità temporanea di guadagno è stato respinto, perchè, il Tribunale, specificato che avrebbe dovuto trattarsi di danno differenziale da dimostrarsi mediante documenti attestanti gli emolumenti percepiti ante e post sinistro, affermava che nulla aveva la danneggiata dedotto in ordine all’ammontare della prestazione assicurativa obbligatoria percepita Nè – ove ella fosse risultata priva di copertura – avrebbero potuto farsi gravare sul danneggiante gli effetti della negligente condotta della stessa o del datore di lavoro.

2.3. Il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali era stato respinto perchè il documento agli atti non era stato ritenuto idoneo a provare nè l’avvenuto esborso in favore della 2M nè il valido sorgere di un’obbligazione contrattuale nei confronti della medesima agenzia per l’importo in esso indicato.

2.4. Non essendo state specificamente impugnate tali ragioni, le prime tre censure si rivelano manifestamente inammissibili, perchè generiche e non riferibili alla sentenza impugnata.

2.5. Il quarto motivo è inammissibile perchè formulato in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Proprio con riguardo alla rivalutazione ed ai fini dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, questa Corte ha affermato che, poichè l’interesse processuale all’impugnazione deve essere concreto e non teorico e va provato dal ricorrente, questi deve necessariamente indicare quale rivalutazione avrebbe dovuto essere correttamente effettuata, solo così potendo dimostrare che quella operata 8e, nella specie, anche ritenuta dal giudice sia quantitativamente inferiore e, quindi, far risaltare il suo interesse alla censura (argomento desumibile da Cass. n. 376 del 2005, in motivazione).

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state presentate memorie, nè conclusioni scritte.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;

non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva, non potendo considerarsi validamente rilasciata la procura dall’avvocato Nava all’avvocato Pennetta, in quanto trattandosi di procura speciale per resistere in questo giudizio di cassazione, non risulta rilasciata, secondo la stessa prospettazione del legale di cui sopra (vedi verbale di adunanza) in una delle forme tipiche di cui all’art. 83 c.p.c., comma 2, infatti, il mandato indicato in detto verbale, oltre a non essere stato esibito, non è coerente con la tipicità dei mandati indicati dall’art. 83 – terzo c.p.c., comma 2, perchè non conferito con atto pubblico nè con scrittura privata autenticata; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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