Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30264 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22821/2014 proposto da:

BILLA AKTIENGESELLSHAFT, SEDE SECONDARIA ITALIA, ora PENNY MARKET

S.R.L. (Società incorporante di PENNY MARKET GMBH quale successore

di BILLA A.G.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo

studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERNANDO PEPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.T., D.M.M., D.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 189/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2014 R.G.N. 2663/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per accoglimento del primo motivo,

rigetto per il resto;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PICCOLO per delega Avvocato FERNANDO PEPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 2.4.2014, la Corte di appello di Milano rigettava il gravame proposto da Billa Aktiengesellshaft, Sede secondaria in Italia, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stata respinta l’opposizione presentata dalla predetta avverso i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il pagamento, in favore di G.T., D.M.M. e D.R.L., delle somme rispettivamente riconosciute a titolo di premio aziendale a far data dall’ottobre 2004.

2. La Corte, richiamando precedente di appello riferito a fattispecie analoga, confermava quanto ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla rilevata tardività della disdetta della contrattazione integrativa aziendale da parte della società, pervenuta oltre il termine del 31.12.2004 previsto dall’accordo del 14.12.2001, osservando che non potesse applicarsi agli atti sostanziali la regola sancita dalla giurisprudenza per gli atti processuali ed essendo la disdetta pervenuta al destinatario oltre il termine previsto.

3. Le motivazioni espresse nel precedente richiamato, ritenute rispondenti a tutti i motivi di appello della controversia esaminata dalla Corte meneghina, evidenziavano come non potessero essere accolte le domande con le quali inammissibilmente si chiedeva “anche l’accertamento del difetto di disdetta nei confronti delle RSU” – “in quanto esorbitante dall’oggetto dei decreti ingiuntivi, oltre che irrilevante” – e rimarcavano che le parti avevano convenuto che la disdetta del contratto integrativo aziendale avvenisse con forma scritta. Poichè la disdetta era pervenuta in tale forma oltre il termine del 31.12.2004, il recesso poteva valere soltanto con riguardo alla scadenza del luglio 2005, epoca fino alla quale era stata pertanto accertata la spettanza del premio in questione.

4. Le argomentazioni suddette erano richiamate e fatte proprie dalla Corte di Milano nella sentenza 189/14 in quanto ritenute integralmente replicabili in relazione alla fattispecie esaminata.

5. Di tale pronuncia domanda la cassazione la società Billa A.G., affidando l’impugnazione a dieci motivi. I lavoratori sono rimasti intimati.

6. Con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., si è costituita, con il medesimo difensore, avv. Fernando Pepe, la s.r.l. Penny Market, incorporante di Billa A.G., cancellata dal registro delle imprese il 4.8.2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo e terzo motivo si assume, deducendosi la violazione dell’art. 112 c.p., la nullità della sentenza impugnata, che contraddittoriamente avrebbe accolto integralmente le domande dei lavoratori confermando la pronunzia di primo grado, che aveva riconosciuto il premio aziendale sino al dicembre 2008, pure avendo in motivazione richiamato integralmente, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni di sentenza della stessa Corte di appello, relativa ad altri lavoratori, che aveva accertato lo stesso diritto sino al 31 luglio 2005. Si evidenzia, altresì, l’omessa pronuncia sulla non necessità di comunicazione della disdetta alle r.s.u. e la mancanza di esplicitazione del percorso logico seguito per disattendere le censure proposte, sull’assunto dell’avvenuta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. Con il quarto e quinto motivo, è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1373 c.c., in riferimento agli artt. 1334,1350,1362 c.c. e ss., ed in relazione agli artt. 1351 e 1352 c.c., assumendosi che il recesso dalla contrattazione integrativa poteva essere espresso anche in forma verbale, non essendo lo stesso soggetto a vincoli di forma nè per legge, nè per previsione delle parti, ed avendo la successiva manifestazione per iscritto valore meramente confermativo di quella in precedenza già validamente espressa in forma orale.

3. Con il sesto, settimo ed ottavo motivo, è denunziato l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo in relazione alla mancata pronuncia relativamente al motivo di gravame formulato da Billa A.G. con il quale erano reiterate le istanze istruttorie afferenti all’avvenuta disdetta della contrattazione integrativa aziendale Standa all’incontro sindacale del 27.1.2004 ed al valore meramente confermativo attribuito alla successiva comunicazione per iscritto, anche con riguardo alla violazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c..

4. Con il nono e decimo motivo, si rileva la mancata pronuncia in riferimento alla tempestività della comunicazione scritta del 29.1.2004, in applicazione del principio, di rilievo costituzionale, secondo cui la decadenza è impedita dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o agente postale, e si denunzia, altresì, la violazione degli artt. 139,148 e 149 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..

5. Pur evidenziandosi la centralità della questione relativa alla dedotta legittimità di una disdetta della contrattazione integrativa espressa in forma orale (la cui sussistenza dovrebbe pur sempre essere oggetto della prova dedotta), questione che potrebbe condurre anche all’integrale reiezione delle domande dei lavoratori – una volta che, ammessa la possibilità di una disdetta orale, se ne accertasse la sussistenza entro il termine del 31.12.2004 – si ritiene di dovere comunque esaminare i primi tre motivi che prospettano questioni di nullità della sentenza impugnata per contrasto tra motivazione e dispositivo e per omessa pronunzia o mancanza di valida motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in ordine ad un motivo di gravame. Al riguardo deve, invero, richiamarsi il principio espresso da questa Corte secondo cui “l’assorbimento di un motivo di ricorso per Cassazione postula che la questione con esso prospettata si presenti incondizionatamente irrilevante, al fine della decisione della controversia, a seguito dell’accoglimento di un altro motivo, e, pertanto, non è configurabile ove la questione stessa possa diventare rilevante in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto. In tale ipotesi, quindi, la suprema Corte deve procedere egualmente all’esame di quel motivo annullando eventualmente la medesima sentenza anche in relazione ad esso, sia pure condizionatamente ad un determinato esito del giudizio di rinvio sulla questione oggetto del motivo principale accolto” (cfr. in tali termini Cass. 3.4.1978 n. 1503, Cass. 6.6.2006 n. 13259, Cass. 29.2.2008 n. 5513).

6. Va ritenuta sussistente la ragione di nullità prospettata nel primo motivo, discendente dall’essere stata la pronunzia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a dd.ii. con riguardo al pagamento dell’emolumento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale per il periodo tra l’ottobre 2004 e sino al dicembre 2008 – confermata in dispositivo, per effetto del rigetto dell’impugnazione, pur essendo stato affermato in motivazione che la disdetta era da ritenersi efficace con decorrenza dal luglio 2005, con la conseguenza che la pretesa dei ricorrenti non poteva essere accolta per il periodo successivo.

7. E’ palese la difformità nei sensi indicati, per insanabile contrasto, fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione di cui alla sentenza successivamente depositata in cancelleria, che determina la nullità della decisione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice (fra le tante: Cass. 2958/2001; Cass. n. 1335/2000; Cass. 8946/2000);

8. L’accoglimento del primo motivo induce a ritenere assorbite le questioni proposte nel secondo e terzo motivo, attinenti a profili di diritto affermati dalla stessa ricorrente come alternativi rispetto a quello evidenziato nel primo motivo.

9. Poichè la ragione di nullità dedotta afferisce ad una parte soltanto della pronunzia, ovvero a quella confermativa del riconoscimento del diritto per il periodo dal luglio 2005 al dicembre 2008, la stessa non si estende anche alla parte della pronuncia relativa al precedente arco temporale, in relazione al quale devono essere esaminate le censure proposte nei motivi successivi – quarto e quinto, nonchè sesto, settimo ed ottavo – che attengono rispettivamente alla questione di diritto della forma della disdetta degli accordi sindacali ed alla ammissione delle prove in conseguenza della soluzione in senso favorevole alla società della prima questione.

10. Tanto premesso, in conformità alle recenti pronunzie di questa Corte, nn. 8379/2018, 5601/2018 – cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento dell’esame della questione – va ribadito che, in difetto d’una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall’autonomia privata, vige il principio della libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, e che la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372 c.c., comma 1) o il recesso unilaterale (o disdetta) ex art. 1373 c.c., comma 2.

La affermata libertà della forma del contratto collettivo di lavoro e dei negozi connessivi (come il recesso unilaterale ex art. 1373 c.c., comma 2) reca con sè la fondatezza degli ulteriori motivi di censura (sesto settimo ed ottavo) riferiti alla mancata ammissione delle prove testimoniali a tal fine chieste e coltivate dalla società ricorrente. Essa è onerata ex art. 2697 c.c., comma 2, della dimostrazione (in quanto ricopre il ruolo sostanziale di convenuto eccipiente) sia dell’esistenza d’una effettiva disdetta verbale espressa nel corso della riunione del 27.1.04, sia del carattere meramente confermativo della successiva lettera del 29 gennaio 2004, per superare ogni incertezza in relazione all’assunto che in quella riunione le parti avrebbero pattuito la comunicazione scritta del recesso.

11. Come meglio precisato nei richiamati precedenti di questa Corte di legittimità, l’onere di comunicare per iscritto la disdetta, ove pattuito nel corso della summenzionata riunione del 27.1.04, a sua volta risulterebbe rilevante non ai fini degli artt. 1351 o 1352 c.c., ma perchè una pattuizione del genere equivarrebbe ad una concorde richiesta di ripensamento tale da inficiare un’ipotetica iniziale volontà di recesso da parte aziendale, così implicandone l’assenza o (il che è lo stesso ai presenti fini) la non attualità alla data del 27.1.04. Nel caso di specie comunque non soccorrerebbe l’art. 1351 c.c. (applicabile solo quando una determinata forma sia stabilita dalla legge e non pure quando essa sia stata prevista dalle parti per un contratto per il quale la legge non dispone alcunchè: cfr. Cass. n. 3980/81), nè l’art. 1352 c.c.(perchè il vincolo d’una futura forma può, a sua volta, essere posto soltanto per iscritto) (cfr. in tali termini Cass. 8379/2018 cit.).

12. Di tali principi non ha fatto applicazione la sentenza impugnata, che – in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. – è pervenuta al diniego della prova (ritualmente chiesta dalla società ricorrente) nonostante che nella vicenda in esame la disdetta potesse provarsi anche con prova dichiarativa. Nè vi sarebbero ostacoli normativi alla possibilità d’una prova testimoniale della disdetta, sia perchè ex art. 421 c.p.c., comma 2, nel processo del lavoro non si applicano i limiti alla prova testimoniale previsti dagli artt. 2721,2722 e 2723 c.c., (cfr., per tutte, Cass. n. 9228/09), sia perchè tali limiti sono riferibili ai soli contratti e non anche agli atti unilaterali (cfr., per tutte, Cass. n. 5417/14) (v. Cass. 8379/2018 cit.).

13. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata nei sensi di cui in motivazione quanto al primo motivo – con assorbimento dei successivi secondo e terzo – e quanto ai motivi quarto e quinto, nonchè agli ulteriori sino al nono escluso, dovendo logicamente ritenersi assorbite le questioni proposte con i successivi due ultimi motivi, e la causa va rimessa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà accertare se e in che termini nella summenzionata riunione del 27.1.04 vi sia stata un’effettiva disdetta orale degli accordi collettivi aziendali 5.7.74, 6.7.79 e successivi aggiornamenti.

14. Ciò il giudice di rinvio dovrà verificare alla luce dei seguenti principi di diritto: a) il principio di libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi – a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell’art. 1352 c.c., dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; b) tale libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex art. 1373 c.c., comma 2; c) la parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale è onerata ex art. 2697 c.c., comma 2, della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell’altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo – anzichè innovativo – di tale successiva dichiarazione.

15. Ove dall’espletamento della prova – sulla cui ammissibilità dovrà pronunziarsi il giudice del rinvio – non emerga l’avvenuta disdetta degli accordi de quibus nel corso della riunione 27.1.2004, la Corte del merito dovrà poi valutare l’incidenza della nullità della pronuncia cassata in relazione all’ambito temporale dell’eventuale riconoscimento del diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nonchè quelli dal quarto all’ottavo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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