Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30264 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30264 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 2586-2017 proposto da:
BARNABA VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI
VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato MARCO
PETRINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE PUGLIESE, che la rappresenta e
difende;

– control-icor-I-ente avverso la sentenza n. 3883/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 17/06/2016;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe Vito Barnaba chiede che sia cassata la

condannato alla parziale ripetizione in favore dell’AGEA-Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura, delle somme ricevute in ragione degli aiuti
comunitari in favore degli olivicoltori per le campagne olearie 1998-99
e 1999-00, erogati in eccesso a causa della rilevata discrepanza tra i
guarnitativi di olio ammessi a fruire dell’aiuto ed i quantitativi che, in
base al QNMG determinato dalla Commissione Europea con
decisione 29.4.2005, avrebbero avuto titolo per esservi ammessi — sul
rilievo, tra l’altro, che potevano essere considerati «al più indebiti»
soltanto i contributi comunitari erogati in favore dei produttori le cui
domande erano state scrutinate successivamente alla detta decisione
della Commissione Europea, mentre, al contrario, non era contestato
che le domande di erogazione dell’aiuto presentate dal Barnaba
rientrassero tra quelle che erano state assoggettate a controllo nei
termini previsti dalla normativa di settore e che il relativo quantitativo
di prodotto era già ricompreso tra quello a suo tempo comunicato
dall’AGEA alla Commissione Europea facente parti_ della produzione
effettiva ammessa all’aiuto ai sensi dell’art. 14 par 4 Reg. CEE
2366/98.
Al ricorso resiste l’AGEA con controricorso.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ric. 2017 n. 02586 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

sentenza in atti — con la quale la Corte d’Appello di Roma lo ha

2. Il ricorso, in applicazione del principio della ragione più liquida,
deve ritenersi, in parte qua, manifestamente fondato.
3. Premesso, in fatto, che la rilevata discrepanza come annota la
sentenza gravata è riflesso di «un errore nella procedura di rilevazione e

dei quali — allega il ricorrente senza contestazioni — era emerso che i
quantitativi di prodotto ammessi al programma di aiuti al momento
della dichiarazione «erano di gran lunga inferiori ai quantitativi soggetti
all’aiuto in quanto molte domande erano ancora ferme in attesa dei
controlli», l’impugnata decisione merita censura laddove, legittimando
il rnodus operandi con cui l’AGEA aveva nella specie proceduto al
recupero delle somme erogate in eccesso, ha ritenuto «corretto» far
gravare il rimborso in modo proporzionale su tutti i produttori
ammessi al beneficio, poiché tutti, a causa di un’errata interpretazione
delle modalità di comunicazione dei dati alla Commissione da parte
dell’AGEA avevano beneficiato di contributi in eccesso, associandosi
perciò nell’azione di recupero «sia i produttori la cui produzione era
stata considerata ai fini della quantificazione della produzione effettiva
perché controllata e comunicata alla Commissione al momento della
fissazione dell’aiuto sia i produttori i cui quantitativi erano ancora da
controllare alla scadenza dei termini».
4. Come questa Corte ha già affermato in relazione ad analoga vicenda
«in tema di aiuti comunitari al settore olivicolo, qualora non sia
dimostrato che la produzione effettiva abbia superato il “quantitativo
nazionale massimo garantito” (cd. QNMG), il recupero dei contributi
erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione
proporzionale “pro quota” di tutti gli aiuti corrisposti poiché, in tal
modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui
Ric. 2017 n. 02586 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-3-

comunicazione dei dati da inviare alla Commissione Europea», in guisa

produzione è stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo
debitamente controllata e comunicata all’autorità europea al momento
della fissazione dell’aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti
ad identico controllo» (Cass., Sez. I, 13/03/2017, n. 6387).

sentenza, la causa va rinviata al giudice a quo ai sensi degli artt. 383,
comma 1 e 384, comma 2, cod. proc. civ.

PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti
alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà
pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 7.11.2017.
Il Presidente

5. Il ricorso è dunque fondato e, previa cassazione dell’impugnata

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